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26.3165 · Mozione · 2026-03-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Assegnato alla commissione competente

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali affinché, ai fini dell’esame della legittimità, i Cantoni possano impugnare dinanzi al Tribunale amministrativo federale le decisioni della Segreteria di Stato della migrazione che accolgono domande di asilo, ammissione provvisoria e protezione provvisoria.

Begründung

In materia di asilo e stranieri, il Tribunale amministrativo federale (TAF) può riesaminare decisioni della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) solo se sfavorevoli allo straniero, ossia se questi non ottiene il permesso di dimora, l’ammissione provvisoria o l’asilo e impugna la decisione presso il TAF. Ma che succede se la SEM interpreta il diritto in modo molto estensivo, ad esempio accordando l’asilo o l’ammissione provvisoria a interi gruppi di popolazione nonostante le condizioni legali per farlo siano probabilmente discutibili? Un buon esempio è la decisione di principio della SEM del 17 luglio 2023 di accordare l’asilo a tutte le donne afghane perché discriminate per motivi religiosi e di genere. Da allora diverse migliaia di Afghane hanno ottenuto asilo in Svizzera nonostante la maggior parte di loro avesse già vissuto in Europa o in Svizzera e le prove di una loro persecuzione individuale in Afghanistan fossero scarse. Il Consiglio federale ha confermato che il tasso di concessione dell’asilo per le donne afghane ammonta al 98 per cento. Un tasso d’asilo così elevato presuppone che praticamente tutte le donne in Afghanistan siano perseguitate, il che è ben lungi dalla realtà. Date queste premesse, nessun ricorso giunge al TAF, che quindi non può riesaminare tali decisioni della SEM. I Cantoni, che devono alloggiare le persone ammesse dalla SEM (nel citato esempio le Afghane e i mariti che le hanno raggiunte) e quindi subiscono le conseguenze di queste decisioni molto generose, avrebbero tuttavia interesse a farle riesaminare.È pertanto opportuno, ai fini di un’ampia certezza del diritto, notificare ai Cantoni le decisioni positive della SEM (asilo, ammissione provvisoria, statuto di protezione S), di modo che abbiano la possibilità di farle riesaminare in sede giudiziaria.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell’articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) la legislazione sulla concessione dell’asilo è competenza della Confederazione. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è incaricata di svolgere le procedure d’asilo (art. 6a cpv. 1 della legge sull’asilo; RS 142.31); i Cantoni non partecipano a questo processo, bensì adempiono compiti d’esecuzione successivi. Conferire ai Cantoni il diritto di ricorrere contro le decisioni della SEM metterebbe in discussione la chiara ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni. In generale, i Cantoni sono legittimati a ricorrere dinanzi al Tribunale amministrativo federale solo in misura limitata (cfr. art. 37 della legge sul Tribunale amministrativo federale [RS 173.32] e art. 48 della legge federale sulla procedura amministrativa [RS 172.021]). Il diritto di ricorso chiesto dall’autore della mozione abiliterebbe i Cantoni a esercitare una vigilanza sulle attività dell’Amministrazione federale, una competenza tuttavia attribuita al Consiglio federale in virtù dell’articolo 187 capoverso 1 Cost. Questo diritto modificherebbe in maniera sostanziale la sistematica della procedura amministrativa federale e pregiudicherebbe considerevolmente la ripartizione costituzionale delle competenze. Si rischierebbe di politicizzare le procedure di diritto federale e di esacerbare le tensioni istituzionali tra la Confederazione e i Cantoni.La SEM analizza costantemente la situazione nei Paesi di origine e di provenienza dei richiedenti l’asilo e aggiorna regolarmente i suoi rapporti in merito. Se necessario adegua la sua prassi in materia di asilo e allontanamento. Questa continua valutazione a livello svizzero garantisce una prassi uniforme e coerente che va oltre le competenze e possibilità delle 26 singole autorità cantonali in termini di specializzazione, accesso alle informazioni disponibili e coordinamento su scala nazionale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.