26.3166 · Interpellanza · 2026-03-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande: 1. Le aziende farmaceutiche sono autorizzate a comunicare i prezzi confidenziali applicati dalla Svizzera agli Stati Uniti, affinché questi ultimi possano tenerne conto nel nuovo confronto dei prezzi? 2. A prescindere dalla risposta alla prima domanda, come è possibile che gli Stati Uniti siano apparentemente a conoscenza di questi prezzi, sebbene il disciplinamento sui modelli di prezzo confidenziali, introdotto nell’ambito del secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi, sia stato giustificato proprio dal fatto che le aziende farmaceutiche non sono autorizzate a comunicare alla Svizzera i modelli di prezzo confidenziali applicati da altri Paesi? 3. Se questi prezzi sono stati resi noti negli Stati Uniti, le aziende farmaceutiche sono pronte, in contropartita, a comunicare i prezzi confidenziali alla Svizzera, come sembra abbiano intenzione di fare nei confronti degli Stati Uniti? Il Consiglio federale o l’Ufficio federale della sanità pubblica hanno avanzato una richiesta in tal senso?
Begründung
Nel quadro del secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi, è stato iscritto nella legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) un sistema di modelli di prezzo confidenziali. Alla base di questo nuovo disciplinamento vi era il fatto che nell’elenco delle specialità (ES) possono figurare soltanto i medicamenti per i quali è pubblicato un prezzo di vendita ufficiale. È stato inoltre precisato che il sistema di modelli di prezzo confidenziali si era imposto in numerosi Paesi europei. Ora, gli Stati Uniti intendono introdurre un nuovo confronto internazionale dei prezzi. La Svizzera fa parte del «paniere di Paesi» che fungerà da riferimento per il confronto. Tuttavia, secondo le informazioni in nostro possesso, non verrà considerato il prezzo figurante nell’ES, bensì il prezzo netto confidenziale, sia per la Svizzera che per gli altri Paesi. Ci si chiede come ciò sia possibile, visto che le stesse aziende farmaceutiche hanno dichiarato di non poter trasmettere alla Svizzera i prezzi confidenziali di altri Paesi, e che la Svizzera ha chiesto, per motivi di parità, che nemmeno i suoi vengano divulgati. Alla luce di quanto precede, le possibilità sono due: o c’è una prassi internazionale di confidenzialità dei prezzi – che deploriamo – per cui le aziende farmaceutiche non potrebbero comunicare i prezzi confidenziali applicati in Svizzera, oppure le aziende farmaceutiche hanno comunicato questi prezzi confidenziali – con o senza l’accordo della Svizzera – per cui noi dovremmo conoscere i prezzi praticati da queste aziende negli altri Paesi. La confidenzialità non può essere a senso unico.
Stellungnahme des Bundesrates
1. I modelli di prezzo confidenziali vengono stabiliti dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in modo che i prezzi effettivamente rimunerati debbano essere comunicati dalle aziende farmaceutiche ai terzi che necessitano di tali informazioni. Se necessario, anche l’UFSP può comunicare i prezzi confidenziali ai terzi interessati. Vengono informati gli assicuratori-malattie o l’assicurazione per l’invalidità, affinché possano richiedere i rimborsi e, se necessario, anche altre aziende farmaceutiche per fissare i prezzi di preparati concorrenti. Nella pratica, gli assicuratori-malattie e le aziende incaricate della gestione amministrativa dei modelli di prezzo firmano un accordo di riservatezza con l’azienda farmaceutica per poter accedere alle informazioni. Ad oggi, l’UFSP non prevede condizioni che impediscono alle aziende farmaceutiche di trasmettere ad altri Paesi l’informazione relativa al prezzo effettivamente rimunerato. Sulla base delle dichiarazioni delle aziende, l’UFSP ha finora ritenuto che non fosse nel loro interesse trasmettere queste informazioni. 2. Il Consiglio federale non dispone di informazioni per stabilire se le aziende farmaceutiche abbiano comunicato o intendano comunicare agli Stati Uniti o ad altri Paesi i prezzi netti vigenti in Svizzera. Ha tuttavia ritenuto che, nei confronti di altri Paesi, queste aziende si attenessero ai modelli di prezzo confidenziali e ai segreti d’affari allo stesso modo in cui vi si attengono nei confronti delle autorità svizzere nel quadro delle procedure di ammissione dei propri medicamenti nell’elenco delle specialità. Nell’ambito del secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi, nella legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) il Parlamento ha sancito che le informazioni concernenti i modelli di prezzo confidenziali non possono essere divulgate in risposta a domande presentate ai sensi della legge sulla trasparenza (LTras; RS 152.3). Si tratta, in questo caso, di un’eccezione generale al campo di applicazione della LTras. L’introduzione dei modelli di prezzo confidenziali nella LAMal è una misura per garantire un accesso rapido ed economico ai medicamenti. 3. Malgrado le richieste esplicite, le aziende farmaceutiche non comunicano all’UFSP i prezzi effettivamente rimunerati all’estero, appellandosi alla confidenzialità dei modelli di prezzo in altri Paesi o ai segreti d’affari.Nel quadro della consultazione in corso sulle disposizioni di ordinanza basate sul secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi, il Consiglio federale propone che, in casi specifici in cui il prezzo in Svizzera debba essere fissato soltanto in base a prezzi pubblicati ma non rimunerati all’estero, i prezzi effettivamente rimunerati vengano fissati sulla base dei dati relativi ai prezzi effettivamente rimunerati all’estero oppure sulla base di un criterio terzo basato sulla prevalenza e sul confronto con i prezzi di altri medicamenti protetti da brevetto impiegati con la stessa frequenza in Svizzera. Tuttavia, non è previsto alcun obbligo di comunicare i prezzi confidenziali dei Paesi di riferimento, in quanto l’UFSP ha sempre ritenuto che tale comunicazione non fosse affatto possibile. Ad ogni modo, in caso di mancata collaborazione, si intende ora permettere l’esclusione di tali prezzi dal confronto con i prezzi praticati all’estero. Qualora dovesse emergere che i titolari delle omologazioni comunicano effettivamente agli Stati Uniti i prezzi confidenziali applicati in Svizzera, il Consiglio federale dovrà rivalutare la situazione e verificare come tutelare i modelli di prezzo confidenziali nell’interesse della Svizzera, così da preservare l’accesso economico a nuovi medicamenti.