26.3171 · Interpellanza · 2026-03-18
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Nel quadro dell’alta vigilanza esercitata sulla FINMA dall’Assemblea federale conformemente all’articolo 21 capoverso 4 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1), il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. In che modo il principio di proporzionalità si applica alla diversità in fatto di rischio e importanza delle banche di piccole e grandi dimensioni nell’attività di vigilanza della FINMA, in particolare per evitare che nella prassi operativa si impongano requisiti identici a istituti piccoli e grandi?
2. Secondo quali criteri la FINMA ripartisce le proprie risorse nell’ambito della vigilanza esercitata sulle diverse categorie di istituti finanziari?
3. Esiste un meccanismo di controllo sistematico che consenta alla FINMA di quantificare e valutare i costi e i benefici della propria attività di vigilanza sulle banche delle categorie da 3 a 5, in modo da prevenire oneri sproporzionati a carico degli istituti assoggettati di dimensioni minori?
4. In base a quali criteri la FINMA valuta l’efficacia della propria vigilanza operativa sulle banche delle categorie da 3 a 5 rispetto a quella esercitata dalle società di revisione?
Begründung
La FINMA è chiamata a vigilare sui rischi per i creditori e gli investitori nonché sulla corretta funzionalità dei mercati finanziari (art. 24 cpv. 2 LFINMA) e a tal fine tiene conto delle differenze tra gli istituti in termini di dimensioni, complessità, struttura, attività commerciale e rischi assunti (art. 7 cpv. 2 lett. c LFINMA).
Nonostante tali disposizioni e criteri volti alla gestione dei rischi sistemici più grandi, l’attività di vigilanza della FINMA sembra concentrarsi sempre più sulle banche di piccole e medie dimensioni e sui dettagli.
Secondo la stessa FINMA, infatti, anche le banche di minori dimensioni rappresenterebbero un problema per il sistema finanziario. Ne consegue un aumento dei controlli in loco, per cui si registra una crescita del 19 per cento solo nell’ultimo anno. L’evoluzione verso una prassi di vigilanza sempre più burocratica sembra creare un clima di tensione. Il rischio è che la FINMA interferisca nella politica commerciale, travalicando così i propri ambiti di competenza.
Sulla scia di questa tendenza, l’organico della FINMA è raddoppiato negli ultimi quindici anni, con un incremento del 30 per cento negli ultimi cinque anni e potrebbe continuare a crescere. Ciò si riflette in un aumento significativo dei costi di vigilanza, pari rispettivamente al 120 per cento e al 20 per cento negli stessi periodi. La gestione dei costi da parte della FINMA è già stata oggetto di critiche da parte della sorveglianza dei prezzi.
Stellungnahme des Bundesrates
1. In ottemperanza al principio di proporzionalità la FINMA suddivide le banche in cinque categorie di vigilanza secondo l’ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche (OBCR; RS 952.02, cfr. art. 2 cpv. 2 e 3 e allegato 3). Stando a quanto dichiarato dalla FINMA, l’intensità della vigilanza diminuisce gradualmente dalla categoria 1 alla categoria 5. All’interno delle diverse categorie la FINMA valuta ogni banca in funzione dell’insieme dei rischi ad essa correlati nel quadro di un processo di rating dinamico e periodico. La categoria di vigilanza e il rating determinano pertanto la diversa intensità della sorveglianza. Le piccole banche delle categorie 4 e 5 particolarmente liquide e ben capitalizzate possono chiedere di essere ammesse al regime per le piccole banche e beneficiare di semplificazioni prudenziali. Inoltre, in molte ordinanze e circolari la FINMA ha previsto agevolazioni per le banche delle categorie 4 e 5.
2. L’approccio orientato al rischio determina la ripartizione delle risorse della FINMA, che avviene, di conseguenza, in funzione della rilevanza sistemica, della dimensione, del modello aziendale e del profilo di rischio.
3. I benefici di un’attività di vigilanza efficace sono quantificabili in base al grado di raggiungimento dell’obiettivo sancito all’articolo 4 LFINMA, che consiste nella protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché nella tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Nel quadro del suo obbligo di rendicontazione nei confronti del Consiglio federale e dell’alta vigilanza del Parlamento, una volta all’anno la FINMA presenta rapporto sul raggiungimento degli obiettivi con riferimento a un periodo strategico. Applicando l’approccio orientato al rischio, i contatti con gli assoggettati alla vigilanza delle banche più piccole sono generalmente più ridotti rispetto a quelli che coinvolgono le grandi banche. Conformemente all’articolo 15 capoverso 2 lettera abis LFINMA la tassa di vigilanza per le banche è calcolata in funzione della somma di bilancio e del volume dei valori trattati. Pertanto, in media gli istituti finanziari più piccoli devono versare una tassa di vigilanza minore, addirittura inferiore rispetto a quanto imporrebbe la loro dimensione. La FINMA attribuisce l’aumento dell’organico e dei costi agli oneri supplementari derivanti da nuovi compiti aggiuntivi previsti dalla legge, alle nuove tematiche relative alla vigilanza come la sostenibilità, la cibersicurezza e la tecnofinanza, alla trasformazione digitale e alle ripercussioni della crisi di Credit Suisse.
4. Nel caso delle banche di categoria da 3 a 5, la FINMA adotta un approccio misto, combinando il ricorso a società di revisione e alla vigilanza indiretta. Più i rischi per i creditori, gli investitori e per i mercati finanziari sono elevati, più intensa è la vigilanza diretta esercitata dalla FINMA. Secondo le direttive della FINMA, si ricorre alle società di revisione soprattutto nel caso di verifiche standardizzate. Il criterio più importante adottato dalla FINMA per valutare la vigilanza diretta è la sua influenza sui rischi. Secondo il rapporto annuale della FINMA, nel 2025 i controlli in loco sono aumentati complessivamente dell’1,8 per cento, ma sono diminuiti del 6,7 per cento rispetto all’anno precedente per le piccole banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 dell’OBCR.