26.3206 · Mozione · 2026-03-18
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Con la presente mozione si chiede al Consiglio federale di incaricare l’UFAS di attivarsi tempestivamente presso l’Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), sezione Lombardia, affinché quest’ultima provveda a caricare correttamente sull’apposita piattaforma le informazioni relative agli assegni familiari percepiti in patria dai nuclei familiari dei lavoratori frontalieri, al fine di evitare versamenti doppi o eccessivi da parte della Svizzera.
In caso le inadempienze proseguissero, va valutato lo stop ai versamenti degli assegni familiari ai frontalieri fino a quando lo scambio delle informazioni non avverrà in modo corretto ed affidabile.
Begründung
Anche i lavoratori frontalieri beneficiano degli assegni familiari, nello stesso ammontare di quelli previsti per i lavoratori svizzeri.
Nel caso in cui il nucleo familiare di un frontaliere disponga di un reddito anche nel Paese d’origine, vige il principio della priorità dello Stato di residenza dei figli. Trasposto alla situazione ticinese, ciò implica che l’assegno familiare debba essere versato dall’Italia, mentre la Svizzera è chiamata a colmare la differenza tra l’assegno italiano e quello svizzero.
Per poter dedurre l’assegno familiare italiano, l’IAS (Istituto delle assicurazioni sociali) deve tuttavia essere a conoscenza della sua esistenza ed ammontare.
Dall’ottobre 2021 è attiva una piattaforma europea denominata RINA GUI, attraverso la quale i Paesi partecipanti condividono le informazioni sugli assegni familiari percepiti in patria dai propri cittadini frontalieri. In questo modo, lo Stato in cui il frontaliere esercita la propria attività lavorativa può procedere ai calcoli e alle eventuali deduzioni del caso.
Affinché la piattaforma funzioni, è tuttavia indispensabile che i dati vengano caricati correttamente.
Risulta invece che la sezione lombarda dell’INPS sia negligente nell’adempimento di tale compito. Con altri paesi, per contro, le cose funzionano correttamente. Di conseguenza, le informazioni necessarie ad evitare il versamento, da parte svizzera, di assegni familiari doppi o eccessivi a frontalieri italiani, risultano mancanti o inaffidabili. Sussiste pertanto un rischio di cumulo degli assegni familiari. Per ridurlo, IAS deve ricorrere a sistemi di verifica alternativi, che però comportano ulteriore lavoro burocratico e costi per il Ticino, e non forniscono garanzie di sicurezza.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’Italia non considera la prestazione familiare (assegno unico e universale per i figli a carico), introdotta il 1° marzo 2022, come prestazione coordinabile ai sensi del pertinente diritto di coordinamento dell’Unione europea, motivo per il quale risultano problemi nello scambio di informazioni tra le casse di compensazione per assegni familiari svizzere (CAF) e l’istituto italiano competente in materia (Istituto nazionale italiano della previdenza sociale [INPS]). In considerazione, tra l’altro, del mancato chiarimento della questione se la prestazione italiana sia qualificabile come prestazione familiare coordinabile, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro l’Italia. La decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) è attesa a breve. Se la CGUE dovesse giungere alla conclusione che la prestazione in questione è una prestazione familiare ai sensi del diritto di coordinamento dell’Unione europea, le agenzie INPS italiane competenti saranno obbligate a trasmettere le informazioni sulla riscossione delle prestazioni italiane tramite lo scambio elettronico di dati. Ciò permetterebbe alle CAF di calcolare le prestazioni tenendo conto delle prestazioni italiane. Dati i succitati problemi di scambio di informazioni con le agenzie INPS, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha raccomandato alle CAF di richiedere le informazioni necessarie direttamente alle persone interessate. In tal modo è già stato possibile in molti casi effettuare il calcolo delle prestazioni svizzere. Si prevede che la CGUE qualificherà l’assegno unico come prestazione coordinabile ai sensi del regolamento UE determinante per il coordinamento della sicurezza sociale. Se le informazioni richieste continuassero a non essere fornite anche dopo che la CGUE avrà chiarito la situazione giuridica, sarà opportuno un intervento dell’UFAS presso la direzione regionale Lombardia dell’INPS. La sospensione unilaterale del pagamento delle prestazioni familiari svizzere ai frontalieri italiani costituirebbe una violazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e non è pertanto appropriata.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.