Comprensori adatti ai progetti eolici nel Cantone di San Gallo. Riserve e condizioni d'esercizio indicate dai servizi federali
26.3284 · Interpellanza · 2026-03-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Nell’ambito delle modifiche 2023 al suo piano direttore, il Cantone di San Gallo ha definito diversi comprensori adatti all’installazione di impianti eolici. Nell’ambito dell’esame preliminare diversi servizi federali hanno presentato per singoli comprensori notevoli riserve, limitazioni e condizioni d’esercizio, in particolare per quanto riguarda la protezione della natura e del paesaggio, i servizi della navigazione aerea, i ponti radio militari e civili, la protezione delle acque sotterranee nonché le infrastrutture esistenti o pianificate.
Soprattutto per quanto riguarda gli interessi della Confederazione in materia di sicurezza – in particolare le rotte aeree civili e militari, le zone d’esercitazione e d’intervento dell’esercito, i ponti radio nonché le procedure del volo strumentale dell’aviazione civile – occorre garantire che tali interessi non vengano compromessi né limitati nella loro funzione. Questi interessi devono essere tutelati senza riserve in tutte le procedure di pianificazione e di autorizzazione, nell’interesse della sicurezza nazionale.
Alla luce di queste considerazioni chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
Quali degli interessi di protezione dalla Confederazione sono rilevanti per l’esercito e la difesa nazionale? Si prega di riprendere la numerazione utilizzata nel rapporto esplicativo del Cantone di San Gallo (pag. 16).
Quali sono, in linea di principio, le conseguenze o le limitazioni concrete per la realizzazione di un eventuale parco eolico derivanti dagli interessi di protezione della Confederazione ?
Quali limitazioni concrete deriverebbero per l’esercito/la difesa nazionale (ad es. dispiegamento di truppe, atterraggio degli elicotteri, impiego di armi, comunicazione) qualora nei territori n. 21 «Laad» (con il poligono di tiro di Ricken-Cholloch direttamente adiacente) e n. 30 «Hamberg / Alvensberg» (con il poligono di tiro di Kirchberg–Gähwil e il campo di addestramento di Schmidrüti ZH) venisse realizzato un impianto eolico?
In quali fasi procedurali la Confederazione o uno dei suoi servizi federali può o deve imporre condizioni d’esercizio vincolanti o richiedere modifiche a un progetto?
Nel corso della procedura di pianificazione e autorizzazione la Confederazione può presentare ulteriori riserve, limitazioni o condizioni d’esercizio oppure inasprire, precisare o revocare le riserve già espresse?
In che modo la Confederazione assicura che gli interessi di protezione indicati dai servizi federali vengano presi effettivamente in considerazione e in modo vincolante nelle procedure di pianificazione e di autorizzazione subordinate (ad es. attraverso condizioni d’esercizio, condizioni generali, monitoraggio o controlli sull’esecuzione)?
Stellungnahme des Bundesrates
Domanda 1:Si tratta dei criteri n. 35 «Militärluftfahrt und militärische Anlagen» (aviazione militare e impianti militari), n. 58 «Militärluftfahrt: Umkreis von 20 km um Militärflugplätze» (aviazione militare: raggio di 20 km intorno agli aerodromi militari) e n. 61 «Richtfunkstrecken» (collegamenti in ponte radio). Domanda 2:Nelle zone con interessi di protezione militare i parchi eolici possono essere autorizzati solo in casi eccezionali e con una motivazione fondata relativa al caso specifico. Domanda 3:Nei territori adeguati n. 21 «Laad» e n. 30 «Hamberg / Alvensberg» gli impianti eolici devono rispettare precisi limiti di altezza. Nel territorio adeguato n. 21, inoltre, tali impianti devono mantenere una certa distanza dal limitrofo poligono di tiro situato a ovest. Infine, vanno rispettate alcune restrizioni d’esercizio durante il «World Economic Forum» (WEF). A condizione di rispettare i limiti di altezza e le distanze di sicurezza succitati, secondo il DDPS non vi sono rischi per i sistemi militari e l’addestramento delle truppe. Domanda 4: Per introdurre requisiti vincolanti la Confederazione dispone sostanzialmente di due strumenti: da un lato la procedura del piano direttore e dall’altro la procedura di autorizzazione degli ostacoli alla navigazione aerea dell’UFAC. L’autorizzazione federale per ogni singolo impianto eolico viene rilasciata in accordo con il DDPS e il suo rilascio avviene parallelamente alla procedura di autorizzazione edilizia cantonale. Un ruolo importante è svolto anche dall’esame dell’impatto sull’ambiente, dall’autorizzazione per il dissodamento e dall’approvazione dei piani per gli impianti elettrici a corrente forte. Risposta comune alle domande 5 e 6: Il Guichet Unique Energia eolica può verificare la fattibilità dei progetti preliminari e fornire informazioni sui requisiti per l’autorizzazione. Per ogni progetto il DDPS chiede il rispetto di alcune condizioni, una delle quali è che il progettista dichiari per iscritto, prima di presentare il piano d’utilizzazione, che rispetterà tutte le condizioni (autodichiarazione). Di seguito il progetto può venire migliorato sulla base delle riserve espresse dalla Confederazione oppure possono essere imposte ulteriori limitazioni a seguito delle procedure succitate, che in alcuni casi possono comportare anche la rinuncia alla realizzazione di determinati impianti. I singoli requisiti e le singole condizioni imposti dal DDPS per ogni impianto eolico vengono infine integrati in modo giuridicamente vincolante nell’autorizzazione per gli ostacoli alla navigazione aerea rilasciata dall’UFAC.