26.3427 · Mozione · 2026-03-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare tutte le misure e di presentare tutti i progetti normativi necessari al fine di
rendere le piattaforme estere online responsabili dell'immissione dei loro prodotti sul mercato svizzero;
rendere più complicato e meno interessante per i clienti restituire la merce ai rivenditori online, sia in Svizzera che all'estero, per ragioni di diritto di recesso o di politica commerciale del venditore;
vietare, ad esempio, la restituzione gratuita della merce ordinata;
ridurre in generale le evidenti distorsioni della concorrenza tra i rivenditori con sede in Svizzera e alcune piattaforme di vendita online, ad esempio in termini fiscali.
Begründung
La concorrenza è sana. I nuovi metodi di vendita derivanti dalla digitalizzazione e il concomitante sviluppo dei sistemi di trasporto rappresentano una realtà di fatto. La presente mozione, che chiede allo Stato di stabilire un quadro di riferimento in un'economia liberale, non avrebbe motivo di essere se il sistema non fosse continuamente esposto a eccessi e alle loro inevitabili conseguenze. Siamo passati da una situazione di concorrenza sana a una distorsione della concorrenza tra piattaforme di vendita estere e piattaforme o attività commerciali svizzere (aspetti fiscali, responsabilità dell'immissione sul mercato di prodotti conformi agli standard svizzeri). A una politica commerciale a vantaggio dei consumatori abbiamo preferito un'aberrazione ecologica caratterizzata da pacchi spediti avanti e indietro in tutto il mondo.Tutto ciò avviene a spese dei piccoli commercianti che animano i nostri quartieri e i nostri paesi. È quindi – purtroppo – necessario che lo Stato garantisca un ambiente competitivo effettivamente sano ed equo.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
1. I prodotti proposti o immessi sul mercato svizzero da piattaforme estere online devono di norma soddisfare i requisiti legali validi in Svizzera. Nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, tuttavia, le importazioni per uso personale sono escluse dal campo di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr; RS 817.0). Dato il principio di territorialità, far valere la conformità dei prodotti nei confronti dei rivenditori stranieri che propongono i loro prodotti sul proprio sito web o su piattaforme online comporta però notevoli difficoltà. Il Consiglio federale intende migliorare la validità e l’applicazione dei requisiti per i prodotti nei confronti degli shop online e dei fornitori esteri nell’ambito della revisione, attualmente in corso, della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11) e della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). Numerosi interventi parlamentari (in particolare le mozioni 26.3338 Flach e 25.4776 Würth) hanno già trattato il tema della responsabilità delle piattaforme per i prodotti immessi sul mercato svizzero.
2. e 3. La legislazione svizzera non prevede il diritto per i clienti di cambiare idea e di restituire un prodotto in seguito a un acquisto online. In fase di trasporto e distruzione della merce, i resi causano infatti una certa quantità di inquinamento ambientale, anche se il volume di traffico generato rimane modesto. Ulteriori interventi statali (come un obbligo di pagare le spese di reso) non possono garantire una riduzione significativa del numero di resi e quindi dell’impatto ambientale (cfr. rapporto del Consiglio federale «Resi nel commercio online: il Consiglio federale raccomanda di non regolamentare» (2025), https://www.admin.ch/it/newnsb/8aN0dFVYBgvKg3Mhe1WsM.
4. Le importazioni di beni in Svizzera sottostanno di norma all’imposta sull’importazione (IVA all’importazione). Dal 2019 sono soggetti all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero anche i piccoli invii se, in questo modo, un venditore per corrispondenza realizza un fatturato superiore a 100 000 franchi. Con l’introduzione dell’imposizione delle piattaforme nello scambio di merci, avvenuta nel 2025, sono le piattaforme e non i singoli venditori per corrispondenza a dover pagare l’imposta sulle forniture.
Alla luce dei lavori già in corso, il Consiglio federale non considera necessario adottare ulteriori provvedimenti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.