26.3479 · Interpellanza · 2026-03-20
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Un gruppo di lavoro interdipartimentale (IDAG) dovrà riferire al Consiglio federale in merito alla gestione dei rischi legati alla nostra dipendenza digitale da determinate aziende. Nella sua risposta alla mia mozione 25.4120 «Sovranità digitale. Sostegno agli operatori economici svizzeri», il Consiglio federale indica che non prevede misure economiche volte a favorire gli operatori svizzeri digitali, pur riconoscendo che un rafforzamento mirato della sovranità digitale è possibile attraverso requisiti tecnici. In questo contesto il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande: Dal momento che accenna ai potenziali costi delle misure economiche statali, il Consiglio federale può presentare anche un’analisi dei costi economici dell’inazione, considerando che la crescente dipendenza da fornitori stranieri in settori critici (cloud, software, dati e infrastrutture digitali) comporta rischi economici, di sicurezza e strategici? Se sì, entro quali termini? In caso contrario, per quale motivo?Su quale orizzonte temporale e in base a quali criteri viene valutato il valore strategico «costi e redditività» definito nelle Linee guida per la sovranità digitale nell’Amministrazione federale del 12 dicembre 2025?Nel 2026 non esistono obblighi legali in materia di Green IT per i data center in Svizzera. A differenza della direttiva UE sull’efficienza energetica (EED), che impone l’obbligo di rendicontazione per i data center con una potenza pari o superiore a 500 kW, la Svizzera non dispone di un quadro normativo equivalente. Cosa intende fare il Consiglio federale per evitare che questo vuoto giuridico venga sfruttato da operatori meno efficienti?L’importanza delle questioni digitali è in crescita e accresce la necessità di un coordinamento tra gli uffici federali. Il Consiglio federale intende nominare un referente giuridico-politico ben identificabile per affrontare questa sfida strategica?Quali adeguamenti alla legislazione sugli appalti pubblici sarebbero necessari per integrare criteri tecnici che favoriscano strutturalmente gli attori sovrani, in particolare richiedendo strategie di uscita (exit strategies), valorizzando soluzioni che evitino il vendor lock-in e meccanismi di disattivazione remota nei componenti critici dell’infrastruttura, o ancora penalizzando le pratiche che rafforzano le dipendenze a lungo termine?
Stellungnahme des Bundesrates
In merito alla domanda 1: l’Amministrazione federale è tenuta ad attuare una gestione dei rischi e a ridurli a un livello accettabile. A tal fine, in relazione ai rischi citati, sta già attuando diverse misure. Per tenere conto delle mutevoli realtà geopolitiche e delle loro potenziali ripercussioni, il gruppo di lavoro interdipartimentale menzionato, sotto la guida del SEPOS, fornirà supporto in quest’ottica al processo di gestione dei rischi. Inoltre, con la trasmissione del postulato 25.3659 Häberli-Koller, è stato conferito alla Cancelleria federale il mandato di illustrare in che modo sia possibile ridurre la dipendenza dai fornitori esteri nei settori chiave dell’infrastruttura digitale, della conservazione dei dati e dell’utilizzo dei software. Non è possibile fare affermazioni generalmente valide in merito ai possibili costi associati a eventi correlati ai rischi per quanto concerne la sovranità digitale. In sede di elaborazione e di valutazione degli scenari di rischio specifici e delle relative misure verranno fatte riflessioni in merito ai potenziali danni. In merito alla domanda 2: le istruzioni per la sovranità digitale nell’Amministrazione federale definiscono il rilevamento strutturato e la valutazione dei requisiti e delle misure (bk.admin.ch > Trasformazione digitale e governance delle TIC > Direttive). Si applicano a tutta l’Amministrazione federale centrale. Per quanto riguarda il parametro strategico «costi e redditività» occorre tenere conto sia di aspetti legati alla redditività in un’ottica di breve termine (ad es. costi d’esercizio, risorse disponibili) sia di effetti a lungo termine (ad es. opzioni di finanziamento sostenibili). Di conseguenza la redditività non va intesa soltanto in termini di riduzione dei costi a breve termine, bensì anche tenendo conto dell’aspetto riguardante gli investimenti duraturi. Gli strumenti ausiliari nonché le offerte informative relative all’attuazione delle istruzioni verranno messi a disposizione degli organi federali interessati in maniera graduale nel corso del 2026. In merito alla domanda 3: il Consiglio federale riconosce i vantaggi legati a data center efficienti sotto il profilo energetico per l’economia e l’ambiente. I data center inefficienti potrebbero comportare costi più elevati ed essere meno competitivi rispetto a data center meno dispendiosi o rispetto a data center che utilizzano in modo proficuo l’energia derivante dal calore residuo. Il Consiglio federale è a conoscenza delle diverse normative dell’UE sull’efficienza energetica. La Confederazione non dispone di alcuna base giuridica per prescrivere un sistema di reporting o un’etichetta energetica. Spetta ai Cantoni la competenza di emanare direttive in tale ambito. Il Consiglio federale non intende ostacolare la costruzione e la gestione di data center in Svizzera. Monitorerà tuttavia se l’approccio volontario in materia di efficienza energetica dei data center produrrà i risultati auspicati. In merito alla domanda 4: la trasformazione digitale è un compito collettivo in cui ogni dipartimento si assume la responsabilità nel rispettivo ambito di competenza. Il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC creato nel 2021 provvede conformemente all’ordinanza sulla digitalizzazione (RS 172.019.1, art. 28) affinché la trasformazione digitale venga attuata in modo coerente. Inoltre, a partire dal 2024, esiste un settore specializzato «Legislazione in materia di digitalizzazione» in seno all’Ufficio federale di giustizia che fornisce supporto all’amministrazione nelle questioni giuridiche. Il Consiglio federale non ritiene necessaria l’istituzione di un ulteriore organo centrale. Il Consiglio federale riconosce tuttavia la necessità intensificare il coordinamento centrale e a tal fine il 6 marzo 2026 ha adottato specifiche decisioni (news.admin.ch > News Service Confederazione > Il Consiglio federale vuole maggiore collaborazione nella trasformazione digitale dell’Amministrazione federale). Il modello di governance con il delegato per la trasformazione digitale e il Consiglio di digitalizzazione della Confederazione verrà sviluppato ulteriormente a tale scopo. In merito alla domanda 5: la legislazione sugli appalti pubblici formula direttive in merito alla procedura da seguire per l’aggiudicazione di appalti pubblici, non in merito a requisiti di contenuto. I requisiti relativi all’interoperabilità e all’intercambiabilità di sistemi e servizi nonché la possibilità relativa alla portabilità dei dati in caso di cambio di fornitore o di produttore possono essere inseriti nei bandi già in base al diritto vigente in materia di appalti pubblici. Un principio importante sancito dalla legge federale sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) consiste nella creazione sistematica di concorrenza tramite bandi pubblici. Tale principio è volto, tra l’altro, a evitare una dipendenza eccessiva da singoli offerenti, qualora le condizioni effettive sul mercato lo consentano. Le disposizioni del diritto in materia di appalti pubblici e le relative eccezioni forniscono il pieno margine di manovra agli organi incaricati dell’aggiudicazione per formulare le direttive che ritengono necessarie nei bandi al fine di evitare che si creino rapporti di dipendenza. Pertanto non sembra opportuno adeguare le basi giuridiche in materia di appalti pubblici.