Lexipedia

26.3509 · Mozione · 2026-03-26

Dipartimento dell'interno

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare con urgenza i presupposti affinché i detentori di animali da reddito interessati possano essere indennizzati dalla Confederazione per le perdite di reddito e i costi aggiuntivi derivanti loro dalle misure preventive disposte dalle autorità veterinarie contro le epizoozie fortemente contagiose.

Provvede affinché le aziende agricole non siano ingiustificatamente svantaggiate da disposizioni di diritto agricolo o ambientale.

Per motivi di coerenza, la Confederazione deve inoltre garantire che i detentori svizzeri di animali da reddito non siano svantaggiati rispetto a quelli stranieri che, in caso di restrizioni dovute a epizoozie, esportano i propri animali e prodotti in Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è disposto a introdurre una disposizione nella legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) che consenta, nei casi di rigore, di concedere aiuti finanziari mirati agli agricoltori. Non deve tuttavia sussistere alcun diritto in tal senso. A seconda della misura e del tipo di azienda, l’impatto sui detentori può variare notevolmente. Gli aiuti finanziari devono essere esaminati ogni volta che si verifica (o potrebbe verificarsi) un’epizoozia altamente contagiosa e vengono adottate le relative misure fortemente restrittive. Tuttavia, la Confederazione non sarà in grado di coprire tutti i rischi che gli agricoltori devono affrontare e che, in ultima analisi, sono legati alla loro attività imprenditoriale.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.