Responsabilità per danni causati dalla selvaggina. Chiarire l'obbligo di risarcimento nel diritto federale e vietare il trasferimento dei costi ai cacciatori
26.422 · Iniziativa parlamentare · 2026-03-20
Parlamento
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
La legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP) è modificata come segue:
Il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito spetta alla collettività.
I costi di tali risarcimenti non devono essere addebitati, né direttamente né indirettamente, ai cacciatori. In particolare, non è consentito trasferire i costi alle associazioni venatorie, ai titolari di diritti di caccia in riserve o ai titolari di patenti di caccia.
I capoversi 1 e 2 si applicano espressamente anche ai danni causati da specie animali protette o non cacciabili.
I risarcimenti sono finanziati mediante fondi cantonali o nazionali.
Begründung
1. Delega di responsabilità contraria al sistema
È incomprensibile il motivo per cui proprio i cacciatori, che per svolgere la loro attività pagano le patenti e i diritti di caccia in riserva e che, in quanto attori principali, contribuiscono attivamente a contenere i danni causati dalla selvaggina, debbano anche essere chiamati a rispondere finanziariamente di tali danni. E questo, va precisato, senza che abbiano un’influenza diretta sulle norme cantonali in materia di caccia.
In Svizzera, gli animali selvatici non hanno proprietario e sono soggetti alla tutela e alla vigilanza dello Stato. La caccia è uno strumento di regolazione previsto dallo Stato, utilizzato tra l’altro per la regolazione degli effettivi e la prevenzione dei danni. Il trasferimento della responsabilità finanziaria per i danni causati dalla selvaggina a carico dei cacciatori previsto in diversi Cantoni – in particolare nel sistema di caccia in riserva, ma in parte anche in quello a patente – è in contrasto con questo principio fondamentale del sistema. Questo non è oggettivamente giustificabile e, dal punto di vista della politica legale, non è più al passo con i tempi.
2. Responsabilità per le specie protette e ostacoli da parte dello Stato
Il disciplinamento secondo l’articolo 13 capoverso 2 LCP dà oggi adito a situazioni problematiche:
Responsabilità per le specie protette: in alcuni Cantoni i cacciatori sono ritenuti responsabili dei danni causati da specie animali rigorosamente protette o non cacciabili, sulle quali non possono in alcun modo intervenire con la regolazione dell’effettivo.
Responsabilità nonostante le restrizioni statali: il trasferimento finanziario del rischio di danni è ancora più problematico, poiché lo Stato, allo stesso tempo, impedisce ai cacciatori di svolgere un ruolo nella prevenzione dei danni. Nell'ultima revisione dell'ordinanza sulla caccia (OCP) sono inoltre state introdotte ulteriori restrizioni all’effettiva regolazione di specie selvatiche come il cinghiale. Questa contraddizione è stata anche rilevata nell'interpellanza 25.3582 del consigliere nazionale de Courten. Non è ammissibile addossare ai cacciatori la responsabilità dei danni, mentre vengono loro negati o resi accessibili con difficoltà gli strumenti necessari per svolgere il loro compito (la prevenzione dei danni attraverso la caccia). Non si capisce proprio per quale motivo i cacciatori debbano essere ritenuti finanziariamente responsabili dei danni causati dalla selvaggina.
3. Garantire la regolazione degli effettivi e armonizzare l’esecuzione
L'eccessivo onere finanziario mette a rischio la disponibilità e la capacità dei cacciatori di garantire in modo sostenibile lo svolgimento dei propri compiti su tutto il territorio. Allo stesso modo, nell'attuale contesto legale vengono compromessi l'efficace regolazione degli effettivi e, in ultima analisi, anche la tutela dei boschi e dell'agricoltura. Va sottolineato che i cacciatori in Svizzera svolgono la loro attività di gestione della selvaggina dietro pagamento di una tassa per la patente o dei diritti di caccia in riserva, fornendo così già un contributo insostituibile alla collettività. L'iniziativa parlamentare stabilisce chiari criteri di diritto federale per quanto riguarda l’obbligo di risarcimento per i danni causati dalla selvaggina e impedisce che vi siano falsi incentivi a livello cantonale. In questo modo contribuisce all'armonizzazione dell'esecuzione e garantisce a lungo termine la funzione della caccia come strumento indispensabile per la tutela della natura e la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina.