Lexipedia

94.3390 · Interpellanza · 1994-10-03

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Swissair, Crossair e zone periferiche (vedi Ticino) che godono di allacciamenti aerei internazionali indiretti sono interessate a che queste prestazioni di servizio siano trattate per quanto attiene all'imposizione IVA in modo non discriminatorio rispetto alla concorrenza e alla prassi estera.

In particolare si tratta di considerare come tratta estera la tratta interna di un collegamento internazionale.

Chiedo al Consiglio federale se l'ordinanza IVA e la sua applicazione permettono di considerare le tratte interne di collegamento alle tratte internazionali come prestazioni unitarie, così come dalla prassi internazionalmente consolidata.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale deve, da una parte, tenere in considerazione gli interessi comuni dei diversi prestatori di servizi nazionali (compagnie aeree, ferrovie, aziende di trasporto in torpedone ecc.) in concorrenza fra di loro. D'altra parte, egli è però anche tenuto a rispettare i diversi accordi internazionali sul traffico aereo e la prassi applicata dagli Stati esteri.

L'ordinanza del Consiglio federale concernente l'imposta sul valore aggiunto considera esenti dall'imposta, in conformità della 6a direttiva UE e contrariamente alle prestazioni di viaggi di ferrovie o imprese di torpedoni nel traffico internazionale, i voli per i quali il luogo di arrivo o di partenza si trova all'estero. Tuttavia, a seguito degli accordi internazionali in materia e della rispettiva normativa applicata nella vicina Germania, l'amministrazione esenta dall'imposta anche gli scali nazionali di allacciamento ai voli internazionali quando per ragioni tecniche questi voli comportano scali intermedi in Svizzera o quando lo scalo intermedio serve unicamente al proseguimento del viaggio con il prossimo volo di collegamento.

Il Consiglio federale è del parere che la soluzione ora adottata è in complesso vantaggiosa sia per le compagnie aeree sia per le zone periferiche.