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95.3221 · Interpellanza · 1995-06-07

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il sottoscritto deputato federale interpella il Consiglio federale per fare il punto della sopraccitata situazione:

1. Perché si è tolta ufficialmente l'autorizzazione del traghetto lacuale alla famiglia Poroli, Ronco sopra Ascona-Isole di Brissago?

2. Malgrado le "tempeste emotive" delle ultime votazioni cantonali nel Ticino, si trattava, ricordo dell'aprile 1992 (v. lettera fax al consigliere federale Ogi concernente il traghetto lacuale ticinese sopraccitato del 27 marzo 1992 e del colloquio a Berna del 4 marzo 1992 presso l'UFT), dell'ultima bandierina ticinese, tradizionale, sulle acque convenzionate del Lago Maggiore con l'Italia.

3. L'interpellante, rifacendosi al punto interrogativo 1, chiede al Consiglio federale che cosa debba essere fatto per ripristinare la situazione del 1992, ritenuto che l'attuale concessione internazionale lacuale italo-svizzera, non soddisfa né l'interpellante, né l'imminente turismo svizzero ed estero sulla sponda destra del Lago Maggiore.

"Parva favilla, gran fiamma secunda ...."

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il DFTCE ha accordato alla Gestione Governativa Navigazione sul Lago Maggiore GGNLM (in seguito denominata NLM), sottoposta al Ministero dei trasporti italiano, una concessione per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori nel bacino svizzero del Lago Maggiore fino al 31 dicembre 1976. Il 13 dicembre 1976 il DFTCE ha accordato alla NLM una nuova concessione con scadenza il 31 dicembre 1996.

Già dal 1952 il signor Linneo Poroli effettuava il servizio di trasporto sulla tratta compresa fra Porto Ronco e le Isole di Brissago, quando se ne presentava la necessità. Il 19 ottobre 1956 la NLM e il signor Poroli conclusero una convenzione secondo la quale il signor Poroli poteva continuare ad effettuare corse pendolari tra Porto Ronco e le Isole di Brissago.

Il permesso di navigazione, che il DFTCE aveva concesso per la prima volta al signor Poroli il 21 ottobre 1959, fu rinnovato più volte. Il 23 luglio 1986 il signor Poroli junior si rivolse all'UFT per ottenere il rinnovo del permesso sopra menzionato. Il 12 agosto 1986 l'UFT avviò la procedura di consultazione e chiese alla NLM e al Cantone Ticino di esprimersi in merito. La NLM si oppose al rinnovo del permesso facendo presente tra l'altro che intendeva potenziare l'offerta oraria tra Porto Ronco e le Isole di Brissago a partire dalla primavera 1987.

Con lettere del 25 aprile 1988, il Cantone Ticino sosteneva che l'offerta di collegamenti proposta dalla NLM era buona soprattutto perché adeguata agli orari di apertura delle Isole di Brissago. Sulla base di queste circostanze e dell'intenzione manifestata dalla NLM di potenziare l'offerta oraria tra le Isole e Porto Ronco, il Cantone si opponeva al rinnovo dell'autorizzazione al signor Poroli junior. In un secondo momento tuttavia, il Cantone Ticino fece pervenire all'UFT una nuova presa di posizione nella quale si dichiarava favorevole al rilascio del permesso al signor Poroli.

Dopo diversi colloqui con le parti interessate, l'UFT ha rilasciato al signor Poroli junior un'autorizzazione per l'esecuzione di corse pendolari tra Ronco e le Isole di Brissago.

Contro questa decisione la NLM ha presentato ricorso al DFTCE, facendo soprattutto valere che l'esecuzione delle corse pendolari violava diverse convenzioni italo-svizzere degli anni dal 1953 al 1956, nelle quali era stato stabilito tra l'altro che le autorità svizzere non avrebbero rilasciato alcun permesso alla persona che fino a quel momento eseguiva le corse pendolari.

Il 22 agosto 1994 il ricorso della NLM è stato accolto e la decisione dell'UFT del 3 aprile 1992 è stata quindi annullata. L'UFT ha accertato che la NLM, in quanto concessionaria, ha il diritto nell'ambito della concessione di potenziare le corse della sua rete. Un'ulteriore impresa di trasporto pendolare tra Ronco e le Isole di Brissago costituirebbe una notevole concorrenza per l'impresa pubblica di navigazione.

Contro la decisione dell'UFT può essere interposto ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale; la famiglia Poroli, rispettivamente il loro rappresentante legale, vi hanno tuttavia rinunciato.

2. La navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano è attualmente disciplinata dalla Convenzione del 22 ottobre 1923 per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano. Il 2 dicembre 1992 è stata firmata una nuova convenzione, approvata il 20 settembre 1993 dal Consiglio degli Stati (un voto sfavorevole) e il 16 dicembre 1993 dal Consiglio nazionale (all'unanimità), ma non ancora ratificata dall'Italia. La convenzione attualmente in vigore come anche quella nuova prevedono che il servizio di trasporto sul Lago Maggiore venga eseguito da un'impresa di navigazione pubblica italiana, mentre il trasporto sul Lago di Lugano da un'impresa di navigazione svizzera.

3. La concessione della NLM deve essere rinnovata il 1o gennaio 1997. Il Cantone Ticino avrà la possibilità, nell'ambito della procedura di consultazione, di esprimersi riguardo al servizio di trasporto nel bacino svizzero del Lago Maggiore. Tra il Cantone Ticino e l'Ufficio federale dei trasporti si sono svolti i primi colloqui, durante i quali sono state discusse le esigenze del Cantone.

Risposta del Consiglio federale.

Traghetto lacuale Ronco s.Ascona / Isole di Brissago | Lexipedia | Lexipedia