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96.1023 · Interrogazione ordinaria · 1996-03-21

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole del significato che riveste l'agricoltura esercitata a titolo accessorio soprattutto nella regione di montagna. Nella politica agricola, l'agricoltura esercitata a titolo accessorio occupa quindi un posto ben preciso e gode di un sostegno adeguato. Nel quadro di diverse misure (diritti di produzione, pagamenti diretti, assegni famigliari) è prevista una differenziazione a favore delle piccole aziende. Il modo in cui sono strutturate le singole misure, in particolare i pagamenti diretti, consente di tenere in considerazione gli interessi delle aziende di piccole dimensioni. Considerati da un profilo globale, i pagamenti diretti versati alle piccole aziende per unità di superficie e per un'unità di bestiame grosso sono notevolmente più elevati di quelli di cui beneficiano le aziende di dimensioni maggiori. L'accresciuta separazione della politica dei prezzi da quella dei redditi e l'aumento corrispondente dei pagamenti diretti hanno determinato una considerevole ridistribuzione a favore della regione di montagna e di coloro che applicano metodi di produzione estensivi, com'è spesso il caso nelle aziende gestite a titolo accessorio. Queste ultime non sono quindi svantaggiate rispetto alle aziende gestite a titolo principale. Va tuttavia osservato che le sfide con cui sono confrontate le zone rurali non dovranno essere affrontate unicamente con misure di politica agricola.

Domande 1 e 2

Nel quadro dell'esecuzione della legislazione agricola, il problema della distinzione tra aziende effettivamente gestite a titolo accessorio e aziende gestite per passatempo esiste da quando sono state introdotte le misure di promovimento. E' praticamente impossibile fare una chiara distinzione tra agricoltori e non agricoltori e stabilire dove inizia e dove finisce, dal profilo della politica agricola, il diritto di un agricoltore di beneficiare dei contributi. Questi limiti minimi sono quindi indispensabili sia dal profilo materiale sia da quello della politica finanziaria.

Considerati i principi della nuova politica agricola, il Consiglio federale ritiene che il limite di 3 ettari di superficie agricola utile computabile e quello di 5 unità di bestiame grosso determinanti per la concessione di pagamenti diretti complementari (art. 31a LAgr) e di contributi a fini ecologici (art. 31b LAgr) siano adeguati e conformi alla situazione attuale dell'agricoltura. Esso è convinto che i limiti siano troppo bassi piuttosto che troppo alti. Il diritto fondiario rurale prevede infatti un limite più elevato; per principio, soltanto le aziende il cui fabbisogno di manodopera corrisponde almeno alla metà della manodopera di una famiglia contadina sottostanno alle sue disposizioni (ritiro al valore di reddito, divieto di divisione materiale, ecc.), ovverosia sono considerate aziende agricole meritevoli di protezione. Le aziende con una superficie inferiore a 3 ettari vanno di regola considerate aziende gestite come passatempo, per le quali non è giustificato un promovimento supplementare mediante pagamenti diretti visto che beneficiano già del sostegno legato ai prodotti, segnatamente attraverso i prezzi. La maggior parte del reddito conseguito da queste aziende proviene dall'esercizio di un'attività non agricola. Una riduzione dei limiti comporterebbe uno spostamento non auspicato di mezzi finanziari verso aziende di piccolissime dimensioni a scapito delle aziende contadine famigliari meritevoli di essere sostenute. Il Consiglio federale ritiene pertanto che non sia opportune ridurre tali limiti.

Domanda 3

L'attuale concezione del sistema si fonda sui criteri della superficie nonché dell'azienda e per principio non ha alcuna ripercussione sulla produzione. Se venisse introdotto un ulteriore dato di riferimento per il versamento di pagamenti diretti - ovverosia un reddito minimo standardizzato per unità di lavoro - il sistema ne risulterebbe profondamente modificato. Il versamento dei pagamenti diretti in funzione di un reddito minimo per unità di manodopera si tradurrebbe, da un lato, in un incoraggiamento dei settori di produzione che necessitano di molta manodopera nonché delle colture che richiedono un notevole dispendio di lavoro e dall'altro ricompenserebbe le aziende con una produttività relativamente esigua del lavoro. Ne risulterebbero svantaggiate le forme di gestione più estensive e quindi più ecologiche (come ad esempio lo sfruttamento estensivo degli erbai). Ciò contrasta con l'obiettivo della nuova politica agricola che mira a promuovere una produzione rispettosa dell'ambiente e competitiva.

L'introduzione, quale dato di riferimento, dell'unità di lavoro contrasterebbe anche con la richiesta sempre più frequente di maggiore trasparenza e semplicità. Non è inoltre possibile escludere che si produca un effetto, non auspicato, di orientamento della produzione ai sensi di quanto sopra descritto. Ciò avrebbe gravi ripercussioni sui mercati della frutta, degli ortaggi e della carne. Il Consiglio federale rinuncia pertanto ad introdurre l'unità di lavoro come un criterio supplementare, a maggior ragione in considerazione del notevole dispendio amministrativo legato alla rilevazione annua delle unità di lavoro sulla base delle condizioni di gestione e delle colture.

Risposta del Consiglio federale.