96.3000 · Mozione · 1996-01-11
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 17 giugno 1994 le Camere federali hanno accolto a larga maggioranza la nuova legislazione sulla protezione civile, che il Consiglio federal ha posto in vigore il 19 ottobre 1994, con effetto al 1 gennaio 1995, contemporaneamente alle pertinenti ordinanze. In sintonia con il Concetto direttivo della protezione civile, segnatamente la riveduta ordinanza sull'edilizia di protezione civile tiene debitamente cono dell'esigenza di ridurre e gestire la produzione di posti protetti. Lo scorso anno Cantoni e Comuni hanno iniziato con la trasposizione in pratica delle relative misure, un processo che si protrarrà ancora per qualche tempo. Una nuova modificazione della legislazione entrata in vigore appena un anno fa avrebbe ripercussioni negative, in quanto provocherebbe insicurezza nella popolazione demotivando inoltre le autorità e I militi di protezione civile incaricati dell'esecuzione.
In relazione con il nuovo orientamento della protezione civile nonché a seguito delle diverse misure di risparmio, sia le commissioni delle finanze sia il Parlamento sono stati informati e hanno discusso a varie riprese su rinunce e limitazioni nell'ambito della protezione civile. In tali occasioni si è fatto presente che rispetto alle idee originarie, sono stati conseguiti risparmi di oltre 2,8 miliardi di franchi, di cui oltre 2,3 miliardi a favore della Confederazione. Soltanto nel settore dell'edilizia di protezione civile gli investimenti che devono ancora essere effettuati dall'ente pubblico sono stati ridotti di oltre un miliardo di franchi. Inoltre il minore rigore nell'obbligo di costruire, che va principalmente a favore dei committenti privati, entrato in vigore il 1 gennaio 1995, permette un ulteriore risparmio di circa 30 milioni di franchi l'anno.
Nell'ottica della politica finanziaria, limitare il versamento dei sussidi federali per la costruzione di rifugi pubblici ai Comuni che non hanno ancora attuato l'80 per cento del fabbisogno di posti protetti (entro il 1 gennaio 1995 era già stata effettuata una riduzione dal 100 al 90 per cento) costituisce una misura irrilevante. Negli ultimi tre anni infatti, la costruzione di rifugi pubblici ha subìto una flessione del 75 per cento; nel 1995 sono stati assegnati crediti per 9000 posti protetti in rifugi pubblici contro gli oltre 37000 del 1993. La modificazione della legislazione richiesta permetterebbe un risparmio annuo dell'ordine di 0,5 milioni di franchi (tendenza calante), una cifra esigua soprattutto se vista in relazione con I gravi danni e la perdita di fiducia cui si andrebbe incontro. Risulterebbe segnatamente compromesso l'obiettivo di "assicurare un posto protetto a ogni abitante della Svizzera" e ne conseguirebbe una disparità di trattamento tra la popolazione.
Una mozione analoga, con obiettivi un po' più ambiziosi, presentata dalla Commissione delle finanze del Consiglio nazionale era stata respinta dal Parlamento all'inizio del 1995. Per contro il Consiglio federale ha accolto, sotto forma di postulato, la mozione della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale per una riduzione sostanziale delle spese per le costruzioni di protezione civile del 16 marzo 1995, trasmessa al Parlamento in questa forma, il 23 giugno 1995.
A seguito delle ristrettezze finanziarie della Confederazione, budget a piano finanziario della protezione civile sono stati ridotti a più riprese. Dal 1991 (219 mio di franchi) il budget della protezione civile è diminuito di oltre 90 milioni di franchi fino a raggiungere gli attuali 128 milioni di franchi. Tale importante riduzione è stata conseguita soprattutto grazie ai risparmi nell'ambito dell'edilizia di protezione civile. Per il 1996 sono stati accordati 45,7 milioni per l'edilizia di protezione civile. Rispetto alle spese sostenute nel 1991 (119,5 mio di franchi) ciò comporta una diminuzione di circa 75 milioni di franchi. Nel trattare le diverse misure di risanamento, il Consiglio federale ha riconosciuto I risparmi, superiori alla media, conseguiti dalla protezione civile come prestazioni anticipate e ha quindi rinunciato volutamente a ricorrere alla sua competenza ai sensi della mozione (cfr. Art. 5 cpv. 1 lett. a n. 2 della legge sull'edilizia di protezione civile, versione del 17 giugno 1994). Contrariamente a questa tendenza, a partire dal 1996 anche le costruzioni di protezione civile subiscono la riduzione lineare dei sussidi nella misura del 10 per cento. Questo provvedimento risulta più equilibrato rispetto all'adattamento proposto della legislazione e non Iede nessun principio fondamentale. In tal modo possono essere evitate disparità tra le diverse regioni, la cui compensazione comporterebbe in un secondo tempo investimenti ben più importanti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.