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96.3004 · Mozione · 1996-01-23

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale è parte di un progetto scalato:

Con un'iniziativa, la Commissione intende dapprima introdurre nell'articolo 187 CP (atti sessuali con fanciulli) il termine di prescrizione ordinario di dieci anni previsto per i crimini (art. 70 CP). Dopo la revisione del diritto penale in materia sessuale, entrata in vigore nel 1992, vale in caso di abusi sessuali, avvenuti senza impiego della forza o della violenza, commessi ai danni dei fanciulli, un termine di prescrizione di cinque anni (art. 187 n. 5 CP).

Con la presente mozione, la decorrenza della prescrizione del perseguimento penale dev'essere interrotta fino al diciottesimo anno d'età della vittima; tale disciplinamento deve essere introdotto per tutti i delitti sessuali contro o con un minorenne. La Commissione ritiene che un siffatto disciplinamento tenga conto delle più recenti conoscenze della criminologia e della protezione delle vittime.

2. Il Consiglio federale ritiene che l'abuso sessuale dei minorenni debba essere conseguentemente punito e che debbano essere fatti tutti gli sforzi che possano contribuire al conseguimento dell'obiettivo. Come risulta fra l'altro dal rapporto Infanzia maltrattata in Svizzera (cfr. FF 1995 IV 1 segg.), l'abuso sessuale dei minorennenni è molto più diffuso di quanto si potesse ritenere ancora a metà degli anni Ottanta, al momento della redazione del messaggio sulla revisione del diritto penale sessuale. La proporzione degli autori di tali abusi nell'ambiente familiare e sociale dev'essere considerata di molto superiore a quanto s'era presunto finora.

Una reazione di diritto penale a un reato può, nell'ottica della politica criminale, risultare discutibile, ove a contare dalla sua commissione sia trascorso un lungo periodo di tempo. Nell'interesse della pace del diritto, il legislatore cerca - rivalendosi del mezzo della precrizione del perseguimento penale - di tenere conto dell'effetto riparatore dovuto al trascorrere del tempo. S'aggiunge poi che nel caso di un reato remoto nel tempo peggiora sempre più la possibilità di accertare le prove.

La preoccupazione di assicurare la pace mediante il diritto e la circostanza della scomparsa dei mezzi probatori sono pure degni che si abbia a tenerne conto ove - come proposto dalla Commissione - venga introdotta una norma a tenore della quale nel caso degli abusi sessuali s'interrompa la decorrenza della prescrizione del perseguimento fino al diciottesimo anno d'età della vittima. Un termine di prescrizione di dieci anni che abbia a decorrere dal diciottesimo anno d'età della vittima può, in caso d'inizio della decorrenza del termine nell'evento di un reato sessuale ai danni di un bambino di cinque anni, ad esempio, sfociare in una prescrizione subentrante ben 23 anni dopo il reato. Occorre chiarire accuratamente le circostanze - anche in base a una comparazione di diritto - nell'intento di rilevare se la prospettiva della vittima non risulti a lungo andare sovraccentuata.

In tale contesto si pone quindi anche la questione a sapere quali conseguenze possa avere il siffatto disciplinamento di un reato che venga scoperto prima del 18mo anno d'età e in merito allo stesso siano nel frattempo già stati avviati atti d'inchiesta. Secondo la proposta della Commissione, per un reato scoperto prima di tale momento, il termine di prescrizione verrebbe pure a decorrere dopo che la vittima abbia raggiunto il 18mo anno d'età, anche se allo scopo di chiarirne le circostanze siano già state avviate le indagini. Vale a dire: se la vittima aveva cinque anni al momento del reato, ritenendo un termine di prescrizione di dieci anni sarebbe possibile ordinare contro l'autore del reato misure d'indagine durante 28 anni (13 anni fino a che la vittima abbia raggiunto il 18mo anno d'età e quindi inizi a decorrere il termine di prescrizione e, di conseguenza, per 15 anni ancora fino alla fine della decorrenza del termine di prescrizione assoluto). Se con siffatto modo d'agire si venga poi anche a tenere conto del mandato d'accelerazione dell'articolo 4 Cost. e dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, resta tuttavia irrisolto. Questo fatto dovrebbe presumibilmente essere disciplinato dal legislatore mediante un'apposita novella.

3. Visti questi motivi, il Consiglio federale è pronto a esaminare una regolamentazione ai sensi della mozione e, se risultasse giustificata, a proporre una pertinente revisione. Ai sensi delle considerazioni che precedono, il Consiglio federale ritiene però il tenore della mozione troppo assoluto, per attuare tale obiettivo.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.