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96.3081 · Interpellanza · 1996-03-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Con la trasformazione dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale (UFPI) in Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (Istituto) ha per oggetto l'introduzione dei principi relativi a una gestione efficace dell'amministrazione ("New Public Management"). Una tale gestione secondo i principi dell'economia aziendale esige, da un canto, I'introduzione di prestazioni orientate sul mercato e. dall'altro, la realizzazione della trasparenza dei costi che deve permettere d'attribuire quest'ultimi a quanti li hanno causati e di alleviare così il contribuente. Inoltre nell'ambito del mandato di prestazioni, la funzione d'informazione del sistema dei brevetti, segnatamente, dev'essere utilizzata in modo più efficace, circostanza che richiede una migliore preparazione e messa a disposizione dell'informazione contenuta nella documentazione dei brevetti. Infine l'attuazione di un Istituto dotato di più grande flessibilità deve permettere d'ottenere un'azienda di servizi orientata maggiormente sulla domanda.

Occorre ricordare che la trasformazione dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale in un Istituto dalla gestione autonoma è avvenuta non da ultimo anche nell'interesse delle aziende piccole e medie (APM), segnatamente per promuovere meglio la funzione d'informazione e trasparenza dei sistemi di protezione dei beni immateriali. Proprio l'informazione sui brevetti che l'lstituto ha il compito d'estendere è per le (APM) strumento importante, allo scopo di mandare avanti in modo mirato la propria attività innovatrice. La documentazione sui brevetti a diffusione mondiale costituisce un fondo enorme d'informazioni tecniche di rilievo economico e giuridico, la cui consultazione può fra l'altro evitare, ad esempio, che si abbia a dover reinventare costantemente la ruota, con esborsi rilevanti. La necessità di approntare e predisporre questa informazione, in modo che l'accesso abbia ad avvenire nel modo più semplice possibile, esige naturalmente investimenti molto importanti dei quali però, come accennato, possono e devono profittare segnatamente anche le APM.

ad domanda 1

Un aumento delle tasse e l'adeguamento della struttura delle tasse erano già stati annunciati prima della trasformazione dell'UFPI in Istituto (cfr. messaggio concernente la legge federale sullo statuto e i compiti dell'lstituto federale della Proprietà Intellettuale del 30 maggio 1994, pag. 12). Prima conseguenza, le tasse di deposito di una domanda di brevetto ha subito un aumento da 100 a 200 franchi. E' inoltre stata introdotta una tassa d'esame di 500 franchi. Questa seconda tassa non va tuttavia versata al deposito, bensì soltanto allorquando la rispettiva richiesta entra nella fase dell'esame propriamente detta. Si intende così evitare che le domande di brevetto abbiano a trascorrere gratuitamente l'intera procedura d'esame, ma che siano poi ritirate poco prima del rilascio del brevetto. Poiché contemporaneamente è venuta a cadere la tassa per i costi di stampa delle prime dieci pagine del fascicolo del brevetto, la tassa d'esame per le domande di brevetti, di cui il richiedente intende attuare l'entrata in vigore, non genera quindi spese suppletive. Infine, la struttura delle tasse per le tasse annuali del brevetto è divenuta lineare (e non va più aumentando come era il caso in passato). La tassa annuale per il 3o anno fino al 20o anno ammonta, di conseguenza, in tutti i casi a 530 franchi mentre, in precedenza, andava aumentando per passare da 100 franchi per il primo anno a 1'400 franchi per il ventesimo anno. L'aggravio totale per l'esame della domanda e il mantenimento per l'intera possibile esistenza di un brevetto resta praticamente immutato.

ad domanda 2

Le tasse annuali hanno lo scopo, segnatamente, di finanziare l'esame materiale, la tenuta del registro e l'approntamento dell'informazione contenuta nel fascicolo del brevetto. Queste fasi procedurali richiedono, per tutte le domande di brevetto, dispendio analogo, abbiano essi durata breve o lunga, appartengano esse a imprese di grande o piccola importanza. Inoltre occorre tenere conto del fatto che le grandi imprese dispongono spesso di portafogli corposi di brevetti e domande di brevetti, in modo che i costi permangono in rapporto con l'importanza dell'impresa. Infine l'obiettivo delle modificazioni presentemente in discussione era quello di attuare la trasparenza dei costi e. quindi, la realizzazione di una copertura completa degli stessi che torna, quindi, utile ai soggetti fiscali: i costi devono essere a carico di chi li causa. E' quindi giustificato applicare a tutti i depositanti analoghi importi per le tasse. Occorre inoltre tenere conto della circostanza che la nuova struttura delle tasse è entrata in vigore soltanto il 1 gennaio 1996. Occorre quindi attendere per sapere se il nuovo sistema abbia a fornire buone prove. Prime esperienze potranno essere raccolte, al più presto, soltanto a metà 1997, a conclusione del primo anno di gestione dell'lstituto. Se in quel momento dovesse avere il convincimento che una modificazione è possibile e indicata, sullo sfondo del mandato di prestazioni conferito all'lstituto Federale della Proprietà Intellettuale, il Consiglio federale sarà senz'altro pronto a esaminare eventuali proposte del Consiglio dell'lstituto.

ad domanda 3

Una tassa annuale di 530 franchi che copra gli esborsi non costituisce, neppure per imprese minori un ostacolo insormontabile, considerato che per quanto concerne sviluppo e commercializzazione di un nuovo prodotto e persino già nel momento della costituzione di una nuova impresa, sono dati costi molto più alti in altri settori. Calcolati sulla durata di un brevetto, gli importi delle tasse annuali sono, in caso di valorizzazione di un'invenzione - riservata unicamente al titolare del brevetto -, di gran lunga compensati. Infine occorre rilevare che l'articolo 44 della legge sui brevetti d'invenzione concede ai richiedenti indigenti di un brevetto, la possibilità di domandare, fino allo scadere del quinto anno una dilazione del pagamento delle tasse necessarie a ottenere e mantenere in vigore il brevetto, ad eccezione della tassa di deposito (200 franchi). Questa disposizione è applicabile anche alle imprese prive dei mezzi necessari.

L'interpellante menziona inoltre che un deposito internazionale o europeo causa alte spese, dell'ordine, spesso, di diverse decine di migliaia di franchi. Proprio in questa ottica, le tasse annuali per domande di brevetti e brevetti svizzeri per nulla risultano proibitive: anzi, esse permettono, tuttora, di ottenere il riconoscimento di un brevetto di invenzione a un costo contenuto. Ove il Consiglio federale dovesse invece, in avvenire, ritenere sensata una modificazione delle tasse per i brevetti passerà, al momento opportuno, a esaminare le relative proposte del Consiglio dell'lstituto. Come già rilevato a proposito della domanda 1, tuttavia non potrà avvenire prima della chiusura del primo anno d'esercizio, a fine giugno 1997, dell'lstituto Federale della Proprietà Intellettuale.

Risposta del Consiglio federale.