96.3213 · Mozione · 1996-06-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Ad eccezione del Canton Svitto, tutti i Cantoni riscuotono un'imposta sulle successioni e sulle donazioni. L'imposizione delle successioni consiste nell'imposta sulle quote ereditarie, o nell'imposta sulla massa ereditaria, o nel cumulo di entrambe. Nonostante interventi parlamentari presentati in diversi Cantoni e con i quali si chiede la riduzione o l'abolizione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, è probabile che anche in futuro i Cantoni non vogliano rinunciare a questa importante entrata fiscale.
2. Durante l'elaborazione del messaggio sulla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e sull'imposta federale diretta (LIFD), è sorto l'interrogativo se si dovessero includere anche l'imposta sulle successioni e sulle donazioni. Il Consiglio federale ha allora risposto negativamente. Da un lato, la dottrina più eminente riteneva le imposte sulle successioni e sulle donazioni imposte indirette, ragion per cui metteva in discussione se esse rientrassero dopotutto fra le cosiddette "imposte dirette" di cui all'articolo 42quinquies della Costituzione federale. D'altro lato si è tenuto conto che la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze aveva intrapreso sforzi volti ad armonizzare le imposte sulle successioni e sulle donazioni (cfr. suddetto messaggio sulle spiegazioni ad articolo 2 LAID, ripreso nel FF 1983 III 1 segg.). I risultati di questi sforzi si sono concretizzati anche in un modello di legge cantonale di imposte sulle successioni e sulle donazioni. I direttori cantonali delle finanze hanno approvato questo modello nell'agosto 1983, invitando i Cantoni a tener conto die principi ivi contenuti in occasione di future revisioni. Gli sforzi dei Cantoni volti all'armonizzazione della legge sulle successioni e sulle donazioni sono da lodare. Tuttavia, è evidente che le legislazioni cantonali sono ancora in parte sensibilmente divergenti tra di loro.
3. Per i Cantoni è importante che la Confederazione contenga entro limiti accettabili l'onere delle imposte federali che sono in concorrenza con le imposte cantonali. I recenti dibattiti parlamenteri sull'iniziativa popolare "per l'abolizione dell'imposta federale diretta", hanno nuovamente e chiaramente ribadito l'importanza di questa esigenza. Seguendo la volontà dell'autrice della mozione, la Confederazione entrerebbe non solo in concorrenza con i Cantoni in un settore fiscale sinora di loro esclusiva competenza, ma lo farebbe in una misura considerevole.
Inoltre, l'esigenza espressa dalla mozione potrebbe essere realizzata soltanto attraverso una revisione della Costituzione federale, dato che la Confederazione, senza una formale competenza costituzionale, non è autorizzata a prelevare imposte.
4. Nel 1993, il gettito fiscale dei Cantoni proveniente dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni ammontava a circa 880 milioni di franchi. Per un valore patrimoniale valutato a 25 miliardi di franchi che ogni anno cambia di proprietario attraverso successioni o donazioni e che frutta le suddette entrate fiscali, a livello nazionale l'onere fiscale medio delle successioni e donazioni si aggira attorno al 3,5 per cento. Nella mozione viene proposta l'introduzione di un'imposta federale che gravi con un'aliquota media del 6 per cento questi passaggi di beni a titolo di successione e donazione; ciò comporterebbe un'entrata di 1,5 miliardi di franchi circa. In questo modo l'onere fiscale attuale verrebbe largamente superato, addirittura triplicato supponendo che non vi siano modifiche dell'imposizione a livello cantonale e comunale.
5. Non è certo che un'imposta federale sulle successioni e sulle donazioni rappresenti una soluzione idonea per il finanziamento delle assicurazioni sociali. Il gruppo di lavoro interdipartimentale "Prospettive per il finanziamento delle assicurazioni sociali" (IDA FiSo), nel suo rapporto giunge alla conclusione che una simile misura non sia più da seguire. Anche se vengono riconosciute talune argomentazioni sull'equità il gruppo di lavoro è dell'avviso che gli svantaggi e i pericoli di un'imposizione federale sulle successioni e sulle donazioni prevalgano chiaramente. Ad esempio, una forte crescita di tali imposte potrebbe provocare manovre difficilmente controllabili (sottrazioni, operazioni fittizie anziché donazioni, consumo invece di risparmio) al fine di eludere la nuova imposta. Inoltre, come evidenziato dal gruppo di lavoro, il ricorso ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni per il finanziamento delle opere sociali, ridurrebbe il gettito fiscale dei Cantoni (cfr. IDA FiSo: Bericht über die Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherung, giugno 1996, pag. 93 e 171 segg). Infine, un simile indebolimento sarebbe contrario alla riforma della perequazione finanziaria fra la Confederazione e i Cantoni, il cui obiettivo è proprio il rafforzamento dell'autonomia finanziaria dei Cantoni.
6. Il Consiglio federale è però disposto a non respingere a priori l'idea di un'imposta federale sulle successioni e donazioni quale fonte di finanziamento per la sicurezza sociale e ad accogliere per esame nella forma del postulato le richieste contenute nella mozione.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.