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96.3259 · Raccomandazione · 1996-06-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ha approvato la revisione parziale dell'Ordinanza del 12 aprile 1995 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie. Tale revisione tiene conto dei premi medi dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie obbligatoria nel calcolo dei sussidi federali da attribuire ai singoli Cantoni.

Il Consiglio federale non segue la raccomandazione del Consigliere agli Stati Schiesser per i motivi che seguono.

Le prime esperienze effettuate con il sistema che non teneva conto del livello dei premi hanno dimostrato che molti Cantoni i quali usufruivano solamente del 50 per cento dei sussidi cantonali e federali massimi hanno raggiunto un ordinamento delle riduzioni dei premi più sociale di quello ottenuto da Cantoni che hanno fatto valere il massimo dei sussidi federali a loro disposizione. La revisione parziale dell'Ordinanza permette ora una correzione in proposito tenendo conto, per la chiave di ripartizione, del livello dei premi nei Cantoni. L'indice dei premi assume quindi importanza nella misura del 35 per cento e la capacità finanziaria nella misura del 65 per cento. Con la presa in considerazione dell'indice dei premi, dei complessivi 1940 milioni di franchi di sussidi federali (1997) ne saranno ripartiti diversamente soltanto 44,7 milioni circa (il 2,3% del totale circa), rispetto a ciò che avverrebbe applicando una chiave di ripartizione che tiene conto soltanto delle diverse capacità finanziarie dei Cantoni. I Cantoni che finora hanno richiesto meno del 100 per cento dei sussidi federali a loro disposizione possono ottenere sufficienti sussidi modificando solo minimamente la loro parte richiesta, per compensare eventuali perdite di sussidi dovute alla nuova chiave di ripartizione.

È incontestato che la necessità di ridurre i premi nei Cantoni con premi elevati sia maggiore che nei Cantoni con premi bassi. In ogni caso gli assicurati non dovrebbero essere penalizzati per il semplice fatto di vivere in un Cantone con costi della salute tendenzialmente elevati.

La riduzione dei premi prevista dalla LAMal persegue esclusivamente lo scopo sociopolitico di ridurre individualmente i premi degli assicurati di condizione economica modesta. La possibilità di tener conto dell'indice dei premi per il calcolo dei sussidi federali è stata esplicitamente accordata al Consiglio federale dal legislatore (art. 66 cpv. 3 LAMal) e costituisce inoltre l'unico mezzo per concedere a corto termine uno sgravio ai singoli e alle famiglie che risentono fortemente degli effetti cagionati dai premi elevati dell'assicurazione malattie. Inoltre, questo obiettivo sociopolitico è raggiungibile anche senza un intervento diretto nella legislazione cantonale o nelle competenze cantonali.

L'adeguamento dell'Ordinanza intrapreso non è stato concepito come una soluzione duratura, ma si è rivelato urgente a causa del differimento tra il carico dei premi che pesa a corto termine sugli assicurati e l'esecuzione a medio termine delle misure di contenimento delle spese, figuranti nella nuova legge. Non si esclude pertanto che vi sarà in futuro un riesame della chiave di ripartizione.