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96.3345 · Interpellanza · 1996-06-21

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è un'epizoozia bovina i cui agenti patogeni sono stati introdotti in Svizzera, secondo lo stato attuale delle conoscenze, da farine di carne nonché da farine e di ossi che sono state sottoposte ad un trattamento termico insufficiente.

Dalle statistiche sulle importazioni risulta che, a partire dal 1985 - quindi già prima della rima diagnosi della BSE - non è stato importato, ad eccezione di un invio di farina di carne di undici tonnellate, alcun alimento problematico per animali proveniente direttamente dalla Gran Bretagna. Occorre quindi supporre che grandi quantità di merci infette provenienti dalla Gran Bretagna siano state fornite a prezzi vantaggiosi a diversi Stati europei e rivendute in seguito in quei Paesi, fra l'altro anche ad importatori svizzeri, con nuove indicazioni ufficiali di provenienza e di qualità.

Il 1. giugno 1990, l'Ufficio federale di veterinaria (UFV) ha emanato un divieto formale di importare dalla Gran Bretagna alimenti destinati ad animali da reddito e contenenti parti di ruminanti. Già prima, l'UFV faceva verificare le domande d'importazione presentate presso la Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi. Domande d'importazione di invii provenienti dalla Gran Bretagna sarebbero state rifiutate. Nel mese di novembre 1990, lo urgenti, la somministrazione di alcuni foraggi di origine animale ai bovini, agli ovini e ai caprini. A partire dal 1. gennaio 1991, l'UFV ha autorizzato solamente le importazioni provenienti da Paesi diversi dalla Gran Bretagna, se le aziende di produzione rispondevano a determinate esigenze e se le merci erano esportate direttamente verso la Svizzera. A decorrere dal mese di aprile 1996 le importazioni sono ammesse solamente se sono garantire le condizioni di produzione - inasprite recentemente - applicabili in Svizzera, ciò che equivale per il momento ad un effettivo divieto d'importazione. Tutti gli invii sono stati e vengono controllati all'atto dell'importazione dal Servizio veterinario di confine.

Inoltre, dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali (1. aprile 1995), la dichiarazione delle materie prime utilizzate nella fabbricazione di alimenti composti per animali è obbligatoria. Siccome il termine transitorio per questa prescrizione è scaduto il 31 maggio 1996, tutti gli alimenti composti per animali messi in commercio in Svizzera devono ora soddisfare questa esigenza. Sulle etichette o sui bollettini di consegna devono essere riportate separatamente tutte le materie prime o le categorie dalle quali provengono le materie utilizzate. In concreto ciò significa che vengono dichiarate la farina di carne, la farina di carne e di ossi, la farina di ciccioli, ecc. oppure la categoria generale "prodotti di animali terrestri". Se quest'ultima espressione figura su un sacco di alimenti per animali, l'agricoltore può partire dal principio che gli alimenti per animali in questione contengono una o più di queste materie o di altre.

Per quanto riguarda le domande specifiche rispondiamo come segue:

1. Non è possibile ricostruire le quantità degli alimenti per animali incriminati e i Paesi tramite i quali essi sono stati introdotti in Svizzera prima del 1991.

2. Per ogni importazione, deve essere presentato al veterinario svizzero di confine un certificato che attesti che i campioni prelevati ufficialmente dall'invio in questione erano esenti da determinati microrganismi. Non esisteva e non esiste tuttora un'analisi che permetta di rilevare l'agente BSE negli alimenti per animali.

3. Fino all'entrata in vigore delle nuove prescrizioni del libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, gli agricoltori non hanno ricevuto informazioni particolari sulle materie prime degli alimenti composti, in quanto ciò non era ritenuto necessario e il rispetto delle esigenze di polizia epizootica era garantito dal trattamento preliminare dei prodotti.

4. Dato ch gli invii introdotti in Svizzera erano accompagnati da certificati regolari che non contenevano alcuna menzione della loro provenienza dalla Gran Bretagna, la responsabilità dell'introduzione della BSE in Svizzera non può essere attribuita ai produttori, ai commercianti e agli organi di controllo svizzeri.

5. Il Consiglio federale e gli Uffici federali competenti hanno adottato tutte le misure necessarie per garantire che vengano importati in Svizzera solamente gli alimenti per animali ineccepibili dal profilo igienico.

Risposta del Consiglio federale.