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96.3385 · Postulato · 1996-08-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il caso di ricusazione, che il postulato propone di aggiungere all'articolo 4 dell'ordinanza, è già previsto dall'articolo 10 capoverso 1, lettera c della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). In virtù dell'articolo 71a, capoverso 2, PA, le disposizioni relative alla ricusazione previste all'articolo 10 PA sono valide anche per le commissioni federali di ricorso e di arbitrato. Inoltre, l'articolo 4 dell'ordinanza prevede i casi d'incompatibilità che non sono da confondere con i casi di ricusazione.