96.3468 · Mozione · 1996-10-02
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Riforma della protezione civile 95
Le riforme Esercito 95 (settore delle truppe di salvataggio), Protezione civile 95 e Pompieri 95 sono state elaborate di comune accordo sin dall'inizio. I tre partner hanno armonizzato reciprocamente le loro soluzioni elaborandole di comune accordo. Per l'ulteriore trattamento in relazione con l'applicazione partica nonché gli adattamenti futuri, hanno istituito degli organi di coordinamento federali, i quali verranno adeguati in funzione degli ultimi sviluppi a partire dal 1997.
In relazione con i progetti parziali summenzionati, l'ambito del salvataggio costituisce un bell'esempio di collaborazione costruttiva e orientata verso il futuro.
La riforma 95 tiene debitamente conto delle possibilità e dei limiti attuali. Si tratta infatti di una soluzione basata sulla cooperazione delle tre organizzazioni partner, le quali si completano a vicenda laddove è opportuno.
Sono stati eliminati i precedenti doppioni nell'ambito della lotta antincendio in quanto dal 1995 questo compito è sempre assegnato ai vigili del fuoco, i quali, in casi estremi, possono avvalersi principalmente dell'aiuto delle truppe di salvataggio dell'esercito.
2. Servizio di salvataggio della protezione civile
Giusta il concetto direttivo della protezione civile del 26 febbraio 1992 (FF 1992 II 922) e la legge sulla protezione civile del 17 giugno 1994 (RS 520.1; RU 1994 2626), alla protezione civile e segnatamente al suo servizio di salvataggio competono due mansioni, vale a dire:
- portare aiuto in caso di catastrofi naturali o tecnologiche nonché in altre situazioni d'emergenza (aiuto in caso di catastrofe) e
- proteggere, salvare e assistere la popolazione e i beni culturali in caso di conflitti armati.
In linea di massima l'aiuto in caso di catastrofe compete ai Cantoni e ai Comuni (in questo ambito la Confederazione si limita a definire le condizioni quadro), mentre la Confederazione si occupa del servizio attivo.
Le sezioni di salvataggio della protezione civile devono quindi essere considerate sotto diversi aspetti, in funzione del tipo d'intervento nonché in relazione con la disponibilità, l'istruzione e l'equipaggiamento. In caso di servizio attivo è inoltre indispensabile un dispositivo di salvataggio che copra l'intero territorio nazionale.
3. Costi per l'equipaggiamento delle sezioni di salvataggio
3.1. Equipaggiamento di base delle sezioni di salvataggio
L'acquisto dell'equipaggiamento di base è ormai praticamente concluso. Rimangono da acquistare unicamente alcuni elementi complementari assolutamente indispensabili richiesti anche dai Cantoni e dai Comuni (p.es. l'assortimento d'illuminazione e gli attrezzi elettrici per tutte le sezioni di salvataggio). Questi acquisti non incidono più in misura rilevante sulle finanze federali.
3.2. Equipaggiamento complementare per le sezioni di salvataggio
L'acquisto e la consegna dell'equipaggiamento complementare per un terzo delle sezioni di salvataggio (già previsto nell'appendice all'ordinanza del 19 ottobre 1994 sull'elenco del materiale della protezione civile [RS 524.11; RU 1994 2763]) è in pieno svolgimento. A causa dei limiti di credito nell'ambito del materiale, l'operazione si protrarrà approssimativamente fino alla fine dell'anno 2000. L'autore della mozione non ha obiezioni contro l'acquisto di questi equipaggiamenti complementari, il quale incide in misura rilevante sulle finanze federali.
3.3. Tenuta d'intervento per i pionieri delle sezioni di salvataggio
Anche la consegna scaglionata della nuova tenuta d'intervento (compreso l'impermeabile) si protrarrà fino all'anno 2000 circa. Viene così dato seguito a un vecchio postulato delle autorità e delle organizzazioni di protezione civile, le quali chiedono da anni un equipaggiamento personale idoneo per l'impiego nel terreno in qualsiasi situazione metereologica.
Aiuto in caso di catastrofe:
Numero: ca. 1/3 = 1200 sezioni di salvataggio con equipaggiamento complementare
Disponibilità: il grosso entro una risp. ore
Chiamata: di regola mediante l'ausilio di particolari mezzi tecnici (p.es.sistema di mobilitazione telefonica (SMT), pager, allarme telefonico)
Instruzione: - rapporto d'incorporazione; - corso introduttivo; - corso di perfezionamento (nouvo materiale, particolarità dell'intervento in situazioni straordinarie); - corsi di repetizione (esercizi)
Interventi: Interventi in caso di catastrofe
Equipaggiamento: - Equipaggiamento di base; Equipaggiamento complementare; - Materiale supplementare dei Cantoni e dei Comuni; - Risorse civili
Servizio attivo
Numero: ca. 3400 sezioni di savataggio, di cui 1200 sezioni di salvataggio con equipaggiamento complementare
Disponibilità: una volta realizzata la protezza d'intervento (entro 24-36 ore della chiamata)
Chiamata: tramite i mass-media risp. con mezzi di chiamata speciali dei comuni
Instruzione: - rapporto d'incorporazione; - corso introduttivo; - corsi di repetizione (esercizi)
Interventi: Interventi in caso di catastrofe (ev.)
Equipaggiamento: - Equipaggiamento di base; - Materiale supplementare dei Cantoni e dei Comuni; - Risorse civili
4. Regolamentazioni d'intervento concrete
Regolamentazioni concrete per l'intervento in caso di catastrofe adottate a livello locale, regionale o cantonale, quali p. es. sezioni di salvataggio della protezione civile subordinate al comando dei vigili del fuoco, possono indubbiamente rivelarsi opportune e sono senz'altro possibili già oggi. In diverse regioni le autorità competenti hanno già regolamentato la delega delle competenze di chiamata in questo senso. Va comunque ricordato che occorre sempre tenere debitamente conto delle particolarità e delle esigenze specifiche. Inoltre va considerato che la scelta del capointervento e dei mezzi messigli a disposizione, che rientra nelle competenze dell'autorità responsabile, dipende sempre dal tipo di sinistro.
5.Cambiamenti organizzativi
Per i quadri incaricati dell'applicazione pratica della Riforma della protezione civile 95 risulterebbe incomprensibile un nuovo cambiamento di sistema dopo così poco tempo. Inoltre un'organizzazione di milizia non sarebbe in grado di conformarsi entro breve termine a un tale cambiamento.
6. Valutazione generale della mozione
In linea di massima la semplificazione e la ricerca di una migliore efficienza nell'ambito del salvataggio richieste dall'autore della mozione rispecchiano le idee del Consiglio federale espresse il 21 agosto 1996 quando accolse il postulato Banga 96.3317 del 20 giugno 1996 concernente l'allestimento di assortimenti d'equipaggiamenti per i casi di catastrofe decentralizzati. I provvedimenti del caso hanno però un senso solo se sono completi e vengono presi in collaborazione con i partner. Dietro considerazione delle differenti opinioni per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dei servizi di salvataggio in Svizzera, le richieste del mozionario non possono essere accolte nella forma vincolante proposta. Non è comunque ammissibile che la collaborazione, sul piano organizzativo e dell'intervento, tra la protezione civile regolamentata dal diritto federale e i vigili del fuoco, i quali a loro volta rientrano nel settore di competenza dei Cantoni risp. dei Comuni, venga definita in maniera vincolante a livello federale. Per contro, il Consiglio federale, nel contesto di ulteriori riforme nell'ambito della politica di sicurezza e previa consultazione di tutti i partner interessati, è disposto a riesaminare senza pregiudizio alcuno anche l'opportunità di ridurre gli effettivi delle foramzioni di salvataggio e razionalizzare la loro condotta.
Dichiarazione del Consiglio federale
Il Consiglio federale chiede di trasformare la mozione in postulato.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.