97.1153 · Interrogazione ordinaria · 1997-10-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1
L'odierna politica d'asilo non può essere paragonata a quella del nostro Paese durante la Seconda Guerra Mondiale. La Svizzera dispone oggi di una procedura strutturata in due fasi con tutte le garanzie di protezione giuridica compatibili con la particolare situazione di persone che chiedono asilo. Proprio rifacendoci alle esperienze della Seconda Guerra Mondiale e in considerazione degli impegni di diritto internazionale pubblico, gli sforzi intrapresi per giungere a decisioni in perfetto accordo con uno Stato di diritto sono enormi.
Ad domanda 2
In base alla statistica risulta che alcune migliaia di richiedenti l'asilo cui è stata respinta in ultima istanza la domanda d'asilo e per i quali è stato deciso l'allontanamento si siano resi irreperibili (stato alla fine dell'agosto 1997 delle persone nel settore dell'asilo obbligate a partire notificate come irreperibili: 5'900). Tuttavia, per la natura stessa del fatto, non è possibile stabilire se tali persone dimorino clandestinamente in Svizzera, quante siano e da quanto tempo. Occorre comunque ricordare che la questione della repressione nonché dell'ammissibilità e della ragionevolezza sotto il profilo del diritto internazionale pubblico dell'allontanamento è esaminata nelle procedure d'asilo e d'allontanamento in modo approfondito dall'Ufficio federale dei rifugiati e, in caso di ricorso, dalla Commissione indipendente di ricorso in materia di asilo. Inoltre si tiene conto anche degli impegni assunti dalla Svizzera nell'ambito della CEDU. L'allontanamento è deciso soltanto se le autorità competenti giungono alla conclusione che un rientro in Patria è possibile senza che la vita dell'interessato sia messa in pericolo. Non si può dunque dire che queste persone sono obbligate a rendersi irreperibili perché in caso di rientro in Patria la loro vita sarebbe in pericolo.
Ad domande 3 e 4
Ogni domanda d'asilo è esaminata individualmente. Se è appurato che il richiedente non adempie i criteri di rifugiato, si esamina se un allontamento sia ammissibile sotto il profilo del diritto internazionale pubblico e se, in base alla situazione nella Patria del richiedente, sia ragionevolmente esigibile e tecnicamente possibile. Se anche una sola di tali premesse non è adempita, l'Ufficio federale dei rifugiati ordina l'ammissione provvisoria come misura sostitutiva alla non eseguibilità dell'allontanamento. Dalla statistica sull'asilo risulta infatti che nella prassi si fa regolarmente uso dello strumento dell'ammissione provvisoria (1996: 5'692 ammissioni provvisorie). Per quanto attiene ai Curdi, la quota di riconoscimento del 43,8 per cento registrata nel 1996 (tenendo presente che la quota media di riconoscimento è del 12%) indica come ogni singola domanda d'asilo sia esaminata con attenzione. L'ammissione provvisoria resta valida fintanto che l'esecuzione dell'allontanamento non diventi lecita. Per contro, se dall'esame risulta che l'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, la persona interessata deve lasciare la Svizzera entro un termine di partenza adeguato. Per favorire il rientro volontario esiste la possibilità di concedere aiuti individuali al ritorno. Tali aiuti comportano varie prestazioni: un capitale forfettario iniziale stabilito in base alla situazione personale e al costo della vita nel Paese di destinazione, un contributo per l'acquisto di materiale idoneo a facilitare il reinserimento e un contributo ai costi di trasporto del materiale e degli effetti personali. La concessione di un aiuto al ritorno è generalmente vincolata alle seguenti premesse: che la persona beneficiaria sia priva di mezzi, che si sia comportata correttamente durante la dimora in Svizzera e che presenti i documenti necessari alla partenza dalla Svizzera entro i termini.
Ad domanda 5
Gli impegni risultanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare l'obbligo di non rispedire nessuno in un Paese in cui è minacciato di tortura o di pene o trattamento disumani o lesivi della dignità, sono rispettati nelle procedure svizzere d'asilo e d'allontanamento.
Ad domanda 6
I motivi che spingono alcuni a preferire di rendersi irreperibili piuttosto che ad accettare una partenza legalmente imposta ed eventualmente a far valere il diritto all'aiuto al ritorno, sono sicuramente molteplici, ma non possono essere determinati con certezza. Le nostre procedure d'asilo e d'allontanamento sono rette da criteri inequivocabili propri di uno Stato di diritto. Anche in futuro il Consiglio federale intende perseguire la sua politica d'asilo improntata su principî umanitari. Quale Paese relativamente piccolo, la Svizzera non può accogliere tutte le persone motivate dal desiderio di una vita migliore.
Risposta del Consiglio federale.