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97.1186 · Interrogazione ordinaria · 1997-12-18

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domande 1 e 2

Dal punto di vista del diritto il franco è ancora legato all'oro ai sensi di diverse disposizioni a livello di Costituzione, di legge e di ordinanza. Sulla base dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 1970 sulle monete il Consiglio federale ha stabilito l'ancora oggi valida parità aurea del franco a circa 4'595 franchi per chilogrammo di oro (decreto del Consiglio federale del 9 maggio 1971 che stabilisce la parità aurea del franco). Con la parità aurea in quell'occasione è stato contemporaneamente stabilito il corso del cambio del franco svizzero nei confronti delle valute estere. Nel 1973 con il passaggio dei più importanti paesi industrializzati ai corsi di cambio flessibili questa funzione è divenuta obsoleta. E' tuttavia rimasta la prescrizione secondo la quale la Banca nazionale può effettuare compere e vendite di oro unicamente ad un prezzo che non sia inferiore o superiore all'1,5 per cento al massimo del prezzo dell'oro corrispondente alla parità legale. Visto che il prezzo di mercato dagli anni 70 in avanti si situava sempre ben oltre il prezzo della parità aurea ufficiale, le compere e le vendite di oro erano da considerarsi impossibili dal punto di vista strettamente giuridico.

Le ultime transazioni di oro della Banca nazionale risalgono effettivamente all'anno 1976. La BNS nell'ambito di due aste di oro del Fondo monetario internazionale ha acquistato 2,4 tonnellate di oro contro dollaro al prezzo convertito medio di 9'752 franchi per chilogrammo. Le compere sono state successivamente contabilizzate ad un prezzo corrispondente alla parità di fr. 4'595.74 per chilogrammo. Allora è stata addotta la motivazione che la BNS - analogamente ad altre banche centrali - voleva frenare l'evoluzione del prezzo dell'oro, che era al ribasso. La motivazione giuridica recita che la BNS è legata alla parità unicamente per le transazioni di oro contro franchi svizzeri, ma non per operazioni contro valuta estera. Questo punto di vista è stato in seguito criticato nella dottrina giuridica. Poiché un determinato importo in valuta estera è sempre definito anche in franchi svizzeri sulla base del rispettivo corso di cambio, le operazioni in oro al prezzo di mercato contro valuta estera hanno rappresentato una " fraus legis ", vale a dire un'operazione intesa ad eludere la legge. Le compere di oro del 1976 sono restate per questo motivo un caso isolato. Oggi il Consiglio federale e la Banca nazionale sono dell'opinione che le compere e le vendite di oro contro valuta estera di fatto sono discutibili, nel caso in cui il prezzo, che è pagato in valuta estera, una volta convertito non corrisponde alla parità in franchi svizzeri. Una valutazione delle riserve auree più conforme ai criteri del mercato, come pure compere e vendite di oro saranno possibili solo dopo la realizzazione dell'iniziata riforma dell'organizzazione monetaria e la soppressione del vincolo aureo del franco.

Ad domanda 3

In base alla valutazione della situazione di diritto di allora, le persone responsabili hanno considerato conformi alla legge le compere di oro del 1976. Nella relazione sulla gestione 1976 della BNS si è riferito su queste transazioni. Gli organi interni di vigilanza (consiglio della banca, commissione di revisione) non hanno promosso nessuna iniziativa. Il Consiglio federale ha parimenti approvato la relazione sulla gestione 1976. A causa delle critiche successive espresse nella dottrina giuridica non sono più state effettuate altre compere e vendite di oro.

Risposta del Consiglio federale.