97.1188 · Interrogazione ordinaria · 1997-12-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. In virtù dell'articolo 43 capoverso 2 della legge federale sulla circolazione stradale (RS 741.01; LCStr), il marciapiede è riservato ai pedoni. Per principio esso non può essere percorso con veicoli (incluse le biciclette). E' tuttavia inevitabile che talvolta un veicolo debba attraversare un marciapiede, ad esempio nel caso di un'intersezione stradale, dell'uscita di un garage, di un cortile o di un parcheggio, ecc. L'articolo 41 capoverso 2 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11; ONC) disciplina gli obblighi dei conducenti di veicoli in tali casi eccezionali: se quest'ultimi devono attraversare il marciapiede con un veicolo, essi devono usare una prudenza particolare verso i pedoni e dare loro la precedenza.
2. L'articolo 41 capoverso 2 ONC in vigore prima del 1? novembre 1997 stabiliva che i ciclisti che dovevano attraversare il marciapiede erano obbligati a scendere dalla bicicletta. Da molto tempo i conducenti di biciclette criticavano tale prescrizione visto che non riuscivano a capire perché venivano applicate regole così rigide alla loro categoria, considerato che conducevano un mezzo molto meno pericoloso rispetto ai veicoli a motore.
Se un'intersezione stradale attraversa p. es. un marciapiede, l'obbligo per i ciclisti di scendere dal loro veicolo diventa assurdo, e nel caso degli altri esempi summenzionati si rivela completamente inutile. Per questo motivo il Consiglio federale ha deciso di eliminare tale obbligo nell'ambito della revisione parziale dell'ONC. Per i conducenti di biciclette che devono attraversare un marciapiede valgono le stesse regole nei confronti dei pedoni applicate ai conducenti di altri veicoli. Infatti, anche quest'ultimi devono usare una prudenza particolare verso i pedoni e dare loro la precedenza. Non è dunque più valido l'obbligo per i ciclisti di scendere dal proprio veicolo.
3. La modifica dell'articolo 41 capoverso 2 ONC non compromette il principio sancito all'articolo 43 capoverso 2 LCStr, secondo il quale il marciapiede è riservato ai pedoni. I pedoni continueranno infatti a essere pienamente tutelati anche quando i conducenti di veicoli dovranno attraversare in via eccezionale il marciapiede. Nell'ambito della revisione è stata semplicemente eliminata una prescrizione inutile, anche dal punto di vista della sicurezza stradale. Visto che la disposizione è chiara, non è necessario precisare la seconda frase dell'art. 41 cpv. 2 ONC, come proposto nel presente intervento. Inoltre, a livello giuridico non sarebbe possibile concretizzare le regole di comportamento nella circolazione stradale disciplinate dall'ONC e dall'ordinanza sulla segnaletica stradale (RS 741.21; OSStr), emanando istruzioni nell'ambito dell'utilizzazione comune delle strade e dei sentieri pedonali.
Risposta del Consiglio federale.