97.3345 · Postulato · 1997-06-19
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Non si può escludere a priori che le rappresentanze straniere e i loro membri non onorino i loro debiti, ma questi casi restano comunque un'eccezione, se si considera la cifra totale dei diplomatici residenti in Svizzera. Pur trattandosi di casi isolati, il Consiglio federale è pienamente consapevole della problematica. Già nella sua risposta interrogazione ordinaria di Reimann Maximilian del 31 gennaio 1992 concernente gli arretrati delle rappresentanze straniere in Svizzera verso i servizi pubblici (92.1006), il Consiglio federale ha trattato la questione, osservando che "uno dei compiti permanenti del Dipartimento federale degli affari esteri consiste nel far rispettare gli impegni derivanti dal diritto internazionale, richiamando se necessario le rappresentanze straniere in Svizzera all'adempimento delle loro obbligazioni finanziarie, e nell'intervenire in caso di arretrati di pagamento da parte delle stesse rappresentanze e dei loro membri." Anche il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa si è espresso in tal senso nella Raccomandazione Nr. R (97) 10 del 12 giugno 1997 relativa ai debiti delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti e delle missioni diplomatiche "accreditate doppiamente", come pure ai debiti contratti dai loro membri. In presenza di debiti da parte di rappresentanze e di diplomatici stranieri, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si adopera, nell'ambito delle sue possibilità, affinché le parti giungano a un accordo e siano pagati gli importi mancanti. Qualora un creditore renda noto un caso del genere, il DFAE cerca sempre di chiarire le circostanze esatte del caso specifico e di trovare un'intesa tra le parti. Le pendenze di rappresentanze e diplomatici stranieri ammontano a un totale di ca. 850'000 franchi a Berna e di ca. 5 milioni di franchi a Ginevra. Grazie all'intervento del DFAE, l'anno scorso è stata rimborsata una somma di oltre un milione di franchi. E' necessario distinguere tra i debiti dei diplomatici e quelli delle rappresentanze poiché vige una situazione giuridica differente nell'uno e nell'altro caso.
Per decisione del Consiglio federale del 31 marzo 1948 e del 20 maggio 1958, i membri delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali a Ginevra hanno uno statuto analogo a quello di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche a Berna. Ne consegue che la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01) è applicabile per analogia ai membri delle suddette missioni permanenti. Secondo l'articolo 31 della Convenzione di Vienna i diplomatici godono, salvo poche eccezioni, dell'immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa dello Stato accreditatario. Tale immunità non permette di regola che i diplomatici stranieri vengano citati davanti a un tribunale svizzero. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 32 della Convenzione di Vienna, lo Stato accreditante ha la possibilità di rinunciare all'immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici. La parte lesa dispone dunque di uno strumento di difesa: essa può adire le vie legali e chiedere la sospensione dell'immunità diplomatica. Una simile domanda viene formulata dal tribunale e spedita al DFAE, che a sua volta la trasmette per via diplomatica allo Stato accreditante. Non va comunque dimenticato che l'esecuzione di una sentenza nei confronti di un agente diplomatico straniero si scontra con l'inviolabilità della sua persona e dei sui beni (art. 29 e 30 della Convenzione di Vienna). Bisogna inoltre sottolineare che i diplomatici stranieri, indipen-dentemente dalla loro immunità, sono tenuti a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato accreditatario (art. 41 della Convenzione di Vienna). Le autorità svizzere hanno pertanto la possibilità di esigere dai diplomatici stranieri il pagamento dei debiti che essi hanno contratto nei confronti di privati. Tali interventi del DFAE avvengono per via diplomatica. Qualora lo Stato accreditante si rifiutasse di sospendere l'immunità del diplomatico in questione, il DFAE può dichiarare l'agente "persona non grata" e espellerlo dal paese. Misure del genere permettono di evitare, a titolo preventivo, l' insorgere di nuovi debiti, ma non conducono al pagamento di debiti già esistenti.
Per quanto riguarda i debiti di rappresentanze straniere in Svizzera, va osservato che le missioni diplomatiche e le missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali non hanno, in quanto tali, personalità giuridica distinta da quella dello Stato accreditante e d'invio. Esse non possono dunque né avanzare diritti né assumere impegni in proprio. I debiti contratti dalle rappresentanze diplomatiche sono di conseguenza sempre anche quelli dello Stato in questione. Ora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'immunità di giurisdizione e di esecuzione degli Stati non è una regola assoluta. L' immunità viene riconosciuta solamente nel caso uno Stato straniero agisca in virtù della sua sovranità (acta jure imperii), non però quando agisce in qualità di titolare di un diritto privato (acta jure gestionis). In base a questa prassi, non soggiacciono all'esecuzione forzata i beni dello Stato straniero in Svizzera attribuiti al suo servizio diplomatico o all'esercizio dei suoi diritti sovrani.
La Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche è un trattato fondamentale del diritto internazionale ed è stato ratificato praticamente da tutti gli Stati del mondo. Gli obblighi previsti dalla Convenzione hanno un'importanza capitale per il mantenimento delle buone relazioni tra gli Stati. Essa mira in primo luogo a garantire le funzioni della rappresentanza diplomatica dello Stato accreditante nello Stato accreditatario e a non privilegiare singole catagorie di persone. Anche la diplomazia svizzera gode all'estero della protezione di tale trattato, in particolare in paesi che presentano sistemi giuridici poco chiari. La Convenzione fa parte del diritto internazionale pubblico vincolante e non può dunque essere modificata dai singoli Stati. Essa non prevede tuttavia una base giuridica che permetta di imporre allo Stato accreditatario l'assunzione dei debiti contratti dai diplomatici stranieri. La Costituzione federale non contempla del resto alcuna disposizione che imponga questo obbligo alla Confederazione. Ne consegue che non esiste alcun obbligo giuridico relativo al pagamento di tali debiti da parte della Confederazione, né sulla base del diritto internazionale pubblico né sulla base del diritto costituzionale. Tenuto conto della delicata situazione finanziaria della Confederazione, il pagamento dei debiti contratti da diplomatici stranieri sarebbe un gesto che potrebbe essere mal interpretato. Un gesto simile indicherebbe che spetterebbe in ultima analisi al contribuente assumere i rischi di transazioni commerciali intraprese da singoli cittadini con agenti diplomatici stranieri.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.