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97.3408 · Interpellanza · 1997-09-23

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

- Con la modifica del 24 marzo 1995 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) il Parlamento ha espresso la volontà che le associazioni legittimate a ricorrere nel campo della protezione della natura e del paesaggio ai sensi della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (art. 55 LPAmb; RS 814.01) (chiamato anche diritto a ricorrere delle associazioni) vengano designate formalmente. Tale designazione è affidata al Consiglio federale. Sulla base delle modifiche della LPN menzionate possono beneficiare del diritto di ricorso anche le associazioni che si occupano da oltre dieci anni della protezione dei monumenti storici a scopi puramente ideali. Il Consiglio federale ha quindi proceduto a designare le associazioni legittimate a ricorrere ai sensi della LPN, il che non contraddice la volontà del Parlamento.

- Differenziandosi dall'avamprogetto inoltrato in procedura di consultazione, il Consiglio federale ha proceduto, indipendentemente dall'esistenza di un primo elenco ai sensi della LPAmb, alla redazione di un elenco separato delle associazioni legittimate a ricorrere ai sensi della LPN. Ai sensi del nuovo elenco LPN, la Lega svizzera contro i rumori non è legittimata a ricorrere, mentre la Società di storia dell'arte in Svizzera è legittimata a ricorrere soltanto ai sensi della LPN. Ragione per cui non si può certo parlare di un'estensione del diritto di ricorso contraria alla legge.

- Il Consiglio federale dà grande importanza allo snellimento e all'accelerazione delle procedure. Nell'ambito del vasto progetto CCF n. 2 (coordinamento delle procedure), si è constatato che i lunghi tempi procedurali sono da imputare, da un lato, alla mancanza di coordinamento fra le diverse procedure di autorizzazione e di approvazione e, dall'altro, al fatto che non sempre il richiedente invia alle autorità competenti una domanda e una documentazione complete; l'esercizio del diritto di ricorso da parte delle organizzazioni per la protezione dell'ambiente non è dunque il principale responsabile.

Armonizzando il diritto di ricorso delle organizzazioni, il Consiglio federale ritiene di concorrere allo snellimento e all'accelerazione delle procedure.

Risposta del Consiglio federale.