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97.3473 · Interpellanza · 1997-10-09

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 17 capoverso 2 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) stabilisce che le emittenti locali e regionali possono ottenere eccezionalmente un'aliquota dei proventi delle tasse di ricezione se nella rispettiva zona destinataria non esistono risorse finanziarie sufficienti e se i loro programmi hanno un interesse pubblico particolare. Con queste disposizioni il Parlamento intendeva tutelare in particolar modo le emittenti nelle regioni periferiche e di montagna e ha perciò chiesto al Consiglio federale di limitare i contributi destinati alle emittenti televisive. L'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) precisa che le emittenti locali e regionali hanno diritto ad una quota dei proventi della tassa di ricezione (non superiore a un quarto delle spese d'esercizio) se la zona destinataria comprende al massimo 250'000 abitanti di più di 15 anni.

Già nella risposta al postulato della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1997 (97.3009, Aliquote dei proventi delle tasse di ricezione per emittenti televisive private) il Consiglio federale ha sottolineato che, sostenendo in modo generale tutte le emittenti televisive locali e regionali, verrebbe ribaltato l'attuale sistema e che un tale cambiamento è possibile soltanto dopo discussioni approfondite sul sistema di finanziamento della radio e della televisione nel suo insieme.

Domanda n. 1:

Nel 1997 i proventi delle tasse di ricezione destinati alle emittenti televisive locali e regionali ammontavano a 1,3 milioni di franchi. A questa somma sono stati aggiunti ulteriori 700'000 franchi di proventi della tassa di ricezione non riscossi negli anni precedenti. La Confederazione disponeva dunque di 2 milioni di franchi da distribuire alle emittenti che ne avevano diritto. In confronto all'anno precedente,però, non solo è aumentato il numero di richieste, ma, in seguito a maggiori costi di esercizio delle emittenti, la somma dei contributi richiesti è salita da 2,2 a 2,6 milioni di franchi. Per questo motivo il Consiglio federale è stato costretto anche nel 1997 a ridurre in modo lineare tali aiuti. Va tuttavia osservato che è stato possibile diminuire la riduzione dal 32 al 24 %.

Domanda n. 2:

Per ridurre al minimo il rischio di ulteriori riduzioni nei prossimi anni, il 5 novembre 1997 Consiglio federale, nel determinare il livello della tassa di ricezione, ha aumentato a 3 milioni la quota destinata alle emittenti televisive locali e regionali. In questo modo si possono soddisfare almeno in parte le giustificate richieste delle televisioni locali e regionali. Si ribadisce però che l'attuale legislazione sulla radiotelevisione non garantisce a tutte la sopravvivenza.

Risposta del Consiglio federale.