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97.3479 · Interpellanza · 1997-10-09

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In base aIle disposizioni legali applicabili ai funzionari in materia di esercizio di cariche pubbliche e di occupazioni accessorie (art. 14 e 15 dell'Ordinamento dei funzionari), il personale federale deve indicare alla sua autorità eleggente le relazioni d'interesse che anche i membri delle due Camere federali sono obbligati a indicare conformemente all'articolo 3bis della legge sui rapporti fra i Consigli. Le rispettive autorità eleggenti hanno la facoltà di rifiutare l'assunzione presso la Confederazione di persone le cui relazioni d'interesse potrebbero influire negativamente sull'imparziale adempimento dei compiti della Confederazione. A tal fine, esse possono limitare o negare il permesso di esercitare cariche pubbliche e occupazioni accessorie.

L'articolo 10 della legge federale sulla procedura amministrativa persegue la stessa finalità, ovverosia le persone, cui spetti di prendere o preparare una decisione, devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella causa, se sono parenti, affini in linea retta o coniugati con una parte, se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa nonché se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

Il trattamento da parte di organi federali di dati concernenti funzionarie e funzionari è definito negli articoli 16 e seguenti della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Secondo l'articolo 3 lettera c numero 1 della LPD, i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali rientrano nella categoria dei dati personali degni di particolare protezione. Il loro trattamento - e in particolare anche la loro comunicazione da parte della Confederazione - deve essere regolato in una legge in senso formale. Si può rinunciare alla base legale se eccezionalmente ciò sia indispensabile per l'adempimento di un compito chiaramente definito in una legge in senso formale, se il Consiglio federale l'autorizza, poiché non sono pregiudicati i diritti delle persone interessate o se la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o ha reso i suoi dati accessibili a tutti (art. 17 cpv. 2 LPD). Detti presupposti dell'articolo 17 capoverso 2 LPD sono adempiuti soltanto quando le funzionarie e i funzionari vengono impiegati in un settore di attività in cui gli aspetti religiosi, filosofici, politici o sindacali hanno un'importanza particolare. Negli altri casi non è necessaria una regolamentazione più ampia per la raccolta dei dati sulle relazioni d'interesse del personale federale.

Nella misura in cui non rivestano importanza per il rapporto di lavoro, non possono essere poste domande relative all'origine, alla convinzione politica o religiosa ecc. Il personale non deve rispondere a domande inammissibili e ha il diritto di rispondere in modo erroneo se ciò possa evitargli pregiudizi incombenti (diritto di legittima difesa della bugia). Se membri delle Camere federali rendono note le loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose, lo fanno di loro volontà e allo scopo di rivolgersi alle elettrici e agli elettori.

Il Consiglio federale non ritiene necessarie ulteriori regolamentazioni per una raccolta dei dati sulle relazioni d'interesse del personale federale più ampia di quella ammessa attualmente.

Risposta del Consiglio federale.