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97.3573 · Postulato · 1997-12-08

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel campo dell'importazione di prodotti agricoli, che comprende anche i fiori recisi, la legislazione sull'agricoltura prevede che i dazi d'importazione sui prodotti agricoli siano determinati, tenendo conto degli altri settori economici, in modo che non sia compromesso lo smercio di prodotti agricoli indigeni dello stesso genere a prezzi adeguati (art. 23 cpv. 1 legge sull'agricoltura). La protezione del commercio all'importazione e al minuto dalla concorrenza estera non è contemplata dalla presente legislazione. Nell'ambito dei negoziati condotti sotto l'egida del GATT (Uruguay-Round), per i fiori recisi la Svizzera ha stabilito un contingente doganale che, durante il cosiddetto periodo amministrato che inizia nel semestre estivo, garantisce ai nostri partner commerciali un accesso al mercato pari a quello del periodo di riferimento. Competente per l'assegnazione delle quote del contingente doganale è la Divisione delle importazioni ed esportazioni (DIE) dell'Ufficio federale dell'economia esterna, mentre per il rispetto della legislazione doganale è l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Non è tuttavia compito di questi servizi amministrativi verificare se un importatore possiede le necessarie licenze d'esercizio o di venditore ambulante nei singoli Cantoni o se paga regolarmente le imposte.

Da anni ormai le autorità sanno perfettamente che in Svizzera esistono ditte d'importazione che controllano esportatori stranieri di fiori. Questo è del tutto legale. Se sono regolarmente registrate nel registro di commercio come ditte dedite al commercio di fiori con sede nel teritorio doganale svizzero, in linea di massima ottengono anche un permesso generale d'importazione. Tale permesso autorizza ad importare illimitatamente fiori recisi durante il periodo libero e durante il periodo amministrato ad un'aliquota di dazio del contingente inferiore. Per ottenere un permesso d'importazione è richiesto unicamente il domicilio entro il territorio doganale svizzero. Al momento le autorità sono a conoscenza di 12 ditte del genere dedite al commercio di fiori. Nel 1997 il loro contingente di base durante il periodo amministrato era di 270 tonnellate (peso lordo) di fiori recisi (su un totale di 5000 tonnellate lorde). Nel quadro dei contingenti supplementari accordati sulla base di prestazioni interne (ritiro di fiori recisi indigeni in un una determinata proporzione rispetto alle importazioni) le ditte d'importazione hanno potuto introdurre in Svizzera ulteriori quantitativi di merce all'aliquota di dazio del contingente. Complessivamente sono state importate 6789 tonnellate lorde di fiori recisi all'aliquota di dazio del contingente, di cui soltanto il 5,6 per cento tramite le 12 ditte citate.

Riguardo alle singole domande il Consiglio federale si esprime come segue:

1.L'attività degli Uffici incaricati della regolamentazione concernente le importazioni viene regolarmente controllata e non dà assolutamente adito alle critiche sollevate dagli autori del postulato, critiche alle quali il Consiglio federale si oppone fermamente. Per le importazioni in Svizzera è applicato il principio dell'autodichiarazione. Considerato l'enorme movimento di merci registrato oggigiorno nel nostro paese, un esame di ogni singolo invio è da escludere. La mole di lavoro amministrativo e i costi che ne deriverebbero andrebbero oltre le possibilità della Confederazione. Le autorità doganali sono quindi costrette ad effettuare controlli a caso. Lo stesso vale per il controllo di prestazioni interne eseguito dalla DIE di cui approfittano le ditte d'importazione per ottenere contingenti supplementari. Le due autorità hanno notevolmente rafforzato la loro attività di controllo nel campo dei fiori recisi nell'ambito delle esigue risorse a disposizione. Nel 1997, oltre ai normali controlli, la DIE ha proceduto ad un accurato esame di tutti i giustificativi delle 12 ditte commerciali che controllano esportatori di fiori stranieri, dal quale sono emerse determinate infrazioni. Per impedire ulteriori trasgressioni di questo tipo la DIE ha adottato immediatamente i necessari provvedimenti amministrativi (aliquota di dazio fuori contingente per due ditte commerciali olandesi colpevoli).

2.Tutte le ditte attive nel campo dell'importazione di fiori recisi devono attenersi alle disposizioni legali vigenti in tutti i settori. La promulgazione e l'attuazione delle disposizioni di diritto industriale e fiscale soggiacciono interamente a Cantoni e Comuni. La responsabilità di eseguire controlli e di sanzionare infrazioni è affidata ai loro servizi.

3.La Direzione generale delle dogane ha ordinato controlli sistematici (azioni strategiche) sull'importazione di fiori recisi e di materiale verde decorativo. Le prime indagini dell'AFD hanno rafforzato il sospetto che in taluni casi di importazione di fiori dall'Olanda vi siano state azioni illecite. Al momento sono in corso inchieste penali. Il risultato potrà essere reso noto soltanto quando saranno concluse. Un atteggiamento apatico da parte degli organi doganali svizzeri è quindi assolutamente da escludere.

4.Sulla base di queste argomentazioni, il Consiglio federale non ritiene necessarie ulteriori indagini e misure.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.