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97.3590 · Postulato · 1997-12-10

Cancelleria federale

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Presentemente una modifica dell'articolo 3 della legge federale sui diritti politici non si impone affatto per i seguenti motivi:

1.Entrambe le novelle del 18 marzo 1994 (Procedura d'elezione del Consiglio nazionale, RU 1994 2414) e del 21 giugno 1996 (diritto di iniziativa e di referendum, RU 1997 753) hanno modificato in parte la legge federale sui diritti politici (LDP). La conoscenza del diritto non viene affatto sostenuta se le leggi sono modificate ogni paio di mesi. Questo ragionamento vale in particolare per le leggi che concernono così direttamente il cittadino, come la legge sui diritti politici.

2.Segnatamente nel caso di disposizioni costituzionali occorre pensare che non va soltanto rilevata la maggioranza popolare a livello svizzero, ma anche la maggioranza dei Cantoni, maggioranza che in virtù della Costituzione (art. 123 cpv. 2 Cost.) corrisponde al risultato cantonale della votazione popolare sul medesimo oggetto. Per questo motivo è indispensabile registrare e segnare ogni voto nel Cantone dell'elettore.

3.Per i motivi che seguono è più che improbabile che l'espressione del voto per il proprio Comune all'interno o all'esterno del Cantone possa contribuire in qualche modo alla partecipazione:

a.Dal 15 dicembre 1994 i Cantoni hanno l'obbligo di accettare incondizionatamente il voto per corrispondenza in caso di votazioni federali (art. 5 cpv. 3 LDP). Dal 1° luglio 1978 potevano farlo a titolo facoltativo. L'ammissione incondizionata del voto per corrispondenza imposta a tutti i Cantoni dal diritto federale consente l'espressione del voto per il proprio Comune ad ogni buca delle lettere. Le campionature eseguite consentono di affermare che da allora il voto per corrispondenza è fortemente aumentato a scapito del voto nell'urna. Nelle grandi città, ma anche diffusamente in campagna, una percentuale compresa tra la metà e i due terzi degli elettori compie il suo dovere civico per corrispondenza. Recarsi ad una delle numerose buche delle lettere di una località è più facile che recarsi a uno dei locali di voto, relativamente rari, o addirittura a determinati uffici.

b.Il diritto federale ammette attualmente a livello mondiale l'espressione postale del voto per tutti i Cantoni. All'estero (in caso di vacanze o di viaggi d'affari) l'espressione del voto in un Comune per il proprio Comune di domicilio sarebbe in ogni caso esclusa. In simili circostanze anche una "carta di credito elettorale" non sarebbe di alcun ausilio.

4.I Cantoni dispongono già attualmente del margine di manovra necessario per facilitare il voto per corrispondenza in modo corrispondente agli eventuali bisogni.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.