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97.3632 · Interpellanza · 1997-12-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La struttura federalista del nostro Stato implica che i Cantoni applichino le leggi federali, non solo quelle relative all'ambito sociale, bensì in generale e nella loro grande maggioranza. Il margine di manovra dei Cantoni all'atto dell'applicazione dipende in primo luogo dalle condizioni quadro previste dalla legge stessa. Se il legislatore - com'è il caso ad esempio delle disposizioni relative alla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (art. 65 e 66 LAMal) - decide di concedere ai Cantoni un ampio margine di manovra, bisognerà attendersi differenze notevoli tra i vari Cantoni all'atto dell'applicazione. In tal caso non si tratterà tanto di un'alterazione della legge, ma sarà piuttosto la legge stessa a fungere da base per soluzioni diverse. Solo se il diverso trattamento esula dai limiti concessi dalla legge, la giurisprudenza può intervenire con dei correttivi fondati sul principio dell'uguaglianza di trattamento. Se nella valutazione politica si giunge alla conclusione che soltanto con una configurazione meno federalista si consegue l'obiettivo desiderato, allora la legge dev'essere cambiata. Alla luce di quanto esposto il Consiglio federale giudica i problemi trattati dall'autore dell'interpellanza come segue:

1) in linea di massima in Svizzera le soluzioni federaliste si sono dimostrate valide sebbene non si rivelino adatte a tutti i settori. Una correzione s'impone quando la popolazione non comprende più le differenze dovute al sistema e molta gente le percepisce come ingiuste.

2) L'articolo 4 della Costituzione federale garantisce il diritto all'uguaglianza di trattamento. Se una decisione individuale viene emanata nel settore dell'assistenza sociale o delle prestazioni delle assicurazioni sociali, gli interessati possono presentare ricorso contestando anche violazioni del principio dell'uguaglianza di trattamento.

3/4) Per quanto riguarda le differenze nell'ambito della riduzione dei premi nell'assicurazione malattie, nel corso di quest'anno il Dipartimento federale dell'interno interverrà presso i Cantoni ed allo stesso tempo elaborerà le proposte di una revisione parziale della LAMal e di un decreto federale sui contributi della Confederazione per il periodo compreso tra il 2000 e il 2003. In collaborazione con la Conferenza dei direttori della sanità insisterà in particolare affinché gli assicurati vengano informati meglio sui loro diritti e l'insieme della procedura di attribuzione diventi più efficace tenendo conto della situazione finanziaria reale ed attuale degli assicurati e mirando a che i beneficiari ottengano una riduzione dei premi a breve termine e ad intervalli regolari.

Circa l'indennità in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il Consiglio federale si impegna ad esaminare che la legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) venga rispettata e che i Cantoni applichino la giurisprudenza federale. L'autorità federale di sorveglianza - l'Ufficio federale dello sviluppo economico e dell'impiego - interviene in forza del proprio diritto di ricorso ogni qualvolta reputa che un Cantone abbia oltrepassato i limiti legali o della giurisprudenza e si impegna ad unificare la prassi in materia di riduzione dell'orario di lavoro pubblicando regolarmente delle direttive amministrative e la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni. Nel frattempo, date le strutture economiche molto diverse da un Cantone all'altro, alcuni Cantoni incoraggiano più di altri le loro imprese a ricorrere all'istituzione della riduzione dell'orario di lavoro.

La legge federale del 23 giugno 1995 è più restrittiva della versione precedente in materia di versamento delle indennità di riduzione dell'orario di lavoro. La giurisprudenza federale, inoltre, interpreta in modo severo le condizioni di diritto. Non esistono Cantoni dove gli assicurati siano parte lesa, ma tutt'al più Cantoni in cui l'indennità di riduzione dell'orario di lavoro viene accordata con maggior facilità e dove la Confederazione fa uso del suo diritto di ricorso.

Risposta del Consiglio federale.