98.1071 · Interrogazione ordinaria urgente · 1998-06-08
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Nella sua risposta all'interrogazione ordinaria Strahm del 18 dicembre 1997 (97.1184) "Negoziati bilaterali e assicurazioni sociali", il Consiglio federale ha rinviato ai commenti del messaggio sullo SEE per quanto concerne le ripercussioni finanziarie nei settori dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, dell'assicurazione contro l'invalidità, dell'assicurazione contro gli infortuni, della previdenza professionale, degli assegni familiari e di altre regolamentazioni cantonali. Nel frattempo, tali indicazioni sono state aggiornate sulla base delle informazioni disponibili attualmente. Secondo alcune valutazioni, occorre attendersi essenzialmente i seguenti oneri supplementari:
Nel settore dell'AVS/AI (1° pilastro, comprese le prestazioni complementari), il Consiglio federale prevede un aumento delle spese annuali per un importo di 34 milioni di franchi, di cui la Confederazione si assumerebbe 21 milioni e i Cantoni 13 milioni (il mantenimento di quarti di rendita dell'AI comporterebbe costi supplementari per un importo di 3,5 milioni, di cui la Confederazione si assumerebbe 2,5 milioni e i Cantoni 1 milione). D'altra parte, si può prevedere, basandosi sulle informazioni attualmente disponibili, che lo stato del personale della Confederazione aumenterà.
La Cassa svizzera di compensazione (CSC), incaricata di applicare l'assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero e le convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, avrà certamente bisogno di posti supplementari sull'arco di 10 anni. Attualmente sono in corso, a tale proposito, chiarimenti che verranno presentati in occasione dell'elaborazione del rispettivo messaggio. Il fabbisogno di personale supplementare risulta soprattutto dalla soppressione delle semplificazioni amministrative previste nelle convenzioni bilaterali, come il trasferimento di contributi e le indennità forfettarie uniche. Del resto, i compiti dell'organismo di collegamento in relazione alle assicurazioni estere aumenteranno sensibilmente, in quanto il coordinamento delle prestazioni assumerà maggiore importanza.
Nel settore della previdenza professionale (2° pilastro), i costi annuali supplementari a carico della Confederazione sono valutati a 10,7 milioni di franchi.
Per quanto concerne gli assegni familiari, concessi sotto forma di assegni per economie domestiche, l'introduzione della parità di trattamento tra gli Svizzeri e cittadini di Stati membri dell'Unione europea ha provocato spese supplementari per la Confederazione e i Cantoni per un importo di 2 milioni di franchi all'anno. È impossibile valutare le ripercussioni finanziarie causate dalla parità di trattamento in materia di assegni cantonali per figli. Infatti non esiste un registro centrale dei beneficiari, e le 800 casse di compensazione per gli assegni familiari nonché alcune migliaia di datori di lavoro esentati dall'affiliazione obbligatoria non dispongono di cifre sul numero dei cittadini dell'UE in questione. Parecchi Cantoni prevedono disposizioni particolari per i figli che vivono all'estero (segnatamente un limite di età più basso).
Nell'ambito dei negoziati settoriali si tratta di risolvere per la prima volta determinati problemi, sia nel settore dell'assicurazione malattie, in quanto da parte svizzera è entrata in vigore una nuova legge, sia in materia di assicurazione contro la disoccupazione.
1) Assicurazione malattie
a) L'assicurazione malattie di determinate persone residenti all'estero
La soluzione presa in considerazione dovrebbe in particolare permettere a talune persone residenti all'estero (i frontalieri e i membri della loro famiglia nonché i beneficiari di rendite svizzere) di assicurarsi in Svizzera se non sono in grado di assicurarsi nel loro Paese di residenza. Agli Stati dell'UE si dà la possibilità di assicurare tutte le persone interessate presso di loro o di assicurarle su richiesta individuale. Se ciò non entra in considerazione, l'assicurazione avrà luogo in Svizzera. Il calcolo dell'importo dei premi di tali assicurati viene effettuato secondo i principi della legislazione svizzera. A tale scopo, lo spazio dell'UE è considerato come un Cantone svizzero fittizio e si procede a uno scaglionamento in funzione delle differenze a livello dei costi. Queste differenze sono dovute al fatto che le prestazioni nel Paese di residenza vengono fornite, per quanto concerne l'estensione e le tariffe, in base al diritto di tale Stato. Quando queste persone si faranno curare in Svizzera, la globalità dei costi verrà assunta dall'assicurazione (come è già il caso attualmente per i frontalieri). Conformemente ai principi della LAMal, il finanziamento di tale assicurazione per le persone residenti all'estero dovrà essere autonomo; ciò significa che il servizio delle prestazioni non comporterebbe costi per la Confederazione e i Cantoni.
L'accordo con l'Unione europea non contiene disposizioni particolari concernenti i sussidi ai premi. I sussidi previsti nel diritto svizzero sono considerati dal diritto comunitario come vantaggi sociali soggetti al principio della parità di trattamento. In tal modo la Svizzera sarà obbligata ad accordare una determinata indennità compensativa, nel senso di un vantaggio sociale, per i casi penosi, se i premi dell'assicurazione malattie per i membri della famiglia rappresentano un onere finanziario troppo pesante per il sostegno della famiglia. Le ripercussioni finanziarie saranno valutabili soltanto tra un po' di tempo. Non si conoscono ancora i Paesi in cui le persone in questione potranno continuare ad essere assicurate. Attualmente è impossibile fornire indicazioni in merito al numero, alla composizione e alla situazione economica degli assicurati all'estero che beneficeranno di tale disciplinamento. In piena conoscenza di causa, ciò non dovrebbe comportare costi considerevoli per i poteri pubblici.
b) Aiuto reciproco in materia di prestazioni
Quando una persona assicurata e residente all'estero si sottopone a un trattamento medico in occasione di un soggiorno in Svizzera, la tariffa che verrà applicata all'assicurazione estera è la stessa di quella applicata all'assicurazione malattie delle persone residenti all'estero (cfr. a) in caso di trattamento in Svizzera. I costi sostenuti dal Cantone di domicilio secondo la LAMal sono a carico dell'assicurazione, per cui non ne risulta in linea di massima alcun onere per i poteri pubblici.
Le spese amministrative annue (a carico dell'assicuratore malattia) e gli interessi (assunti dalla Confederazione) derivanti dall'aiuto reciproco in materia di prestazioni erano stati valutati complessivamente a 5 milioni di franchi nel messaggio sullo SEE. Allora si partiva dal presupposto che la Svizzera dovesse anticipare le spese. Per contro, il futuro aiuto reciproco in materia di prestazioni si baserà sul principio del "terzo garante", vale a dire, nel limite del possibile, sul pagamento diretto della fattura da parte del paziente. I costi dovrebbero pertanto essere inferiori a quelli valutati per lo SEE.
Occorre rilevare che le persone affiliate all'assicurazione malattie svizzera beneficeranno, in caso di trattamento in uno Stato dell'UE, delle tariffe sociali applicate in tale Paese, ciò che determinerà un alleggerimento dei costi per le casse malati svizzere.
2) Assicurazione contro la disoccupazione
a) Dimoranti temporanei
Secondo il diritto comunitario, lo Stato dell'ultima occupazione è competente, di norma, per la concessione delle prestazioni in caso di disoccupazione. Questa regola vale anche per i lavoratori che hanno concluso in un altro Stato dell'UE un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno. Alla scadenza di questo rapporto di lavoro a tempo determinato, essi hanno il diritto di rimanere in tale Stato e di beneficiare, come i cittadini del Paese in questione, delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, purché soddisfino le condizioni previste dalle norme nazionali in materia di diritto alle prestazioni. Per quanto concerne la durata del periodo di contribuzione, è applicabile il principio della totalizzazione: ciò significa che lo Stato dell'ultima occupazione deve considerare i periodi di occupazione e di assicurazione compiuti in un altro Stato dell'UE.
Tenuto conto del numero relativamente elevato dei rapporti di lavoro di durata determinata concernenti i cittadini stranieri in Svizzera (nel 1997 circa 90'000 persone provenienti dalla Comunità europea avevano concluso in Svizzera un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno), l'accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Unione europea prevede, per un periodo transitorio di sette anni, una norma derogatoria al diritto comunitario: durante tale periodo transitorio la Svizzera non applicherà la regola della totalizzazione nei confronti dei dimoranti temporanei e degli stagionali. Questa categoria di lavoratori deve, per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, aver esercitato in Svizzera un'attività soggetta a contribuzione per almeno sei mesi.
Gli stagionali e i dimoranti temporanei che diventano disoccupati prima di aver pagato i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera per un periodo di sei mesi devono far valere il loro diritto nel rispettivo Paese d'origine. I loro contributi all'assicurazione contro la disoccupazione verranno pertanto restituiti al rispettivo Paese d'origine.
I costi valutati in seguito si basano sul numero di stagionali e di dimoranti temporanei che hanno svolto un'attività lucrativa in Svizzera nel 1997: il loro numero non può essere previsto per il periodo in questione, soprattutto nell'ambito di un mercato del lavoro liberalizzato. La valutazione di tali costi deve essere affrontata con prudenza, in quanto il comportamento degli stagionali e dei dimoranti temporanei non può essere previsto in modo sufficientemente preciso in condizioni di libera circolazione delle persone.
Nel 1997, gli stagionali e i dimoranti temporanei che provenivano dai Paesi dell'UE e che svolgevano un'attività lucrativa in Svizzera erano circa 90'000. Se si prende questa cifra come base di calcolo per il periodo transitorio di sette anni, i costi supplementari si aggirerebbero sui 170 milioni di franchi all'anno.
In tali cifre non sono ancora incluse le spese relative alla restituzione dei contributi versati all'assicurazione contro la disoccupazione dai lavoratori che hanno esercitato un'attività lucrativa in Svizzera per un periodo inferiore ai sei mesi. Questi costi ammontano a circa 40 milioni di franchi all'anno.
In complesso occorre dunque attendersi, durante il periodo transitorio, costi supplementari annuali che si aggirano attorno ai 210 milioni di franchi per gli stagionali e i dimoranti temporanei.
Scaduto il periodo transitorio di sette anni, la Svizzera si adeguerà al diritto comunitario anche nei confronti degli stagionali e dei dimoranti temporanei.
Se si considerano come base le cifre del 1997, vale a dire di circa 90'000 stagionali e dimoranti temporanei, i costi supplementari rispetto alla situazione attuale si situerebbero tra 370 milioni e 600 milioni di franchi all'anno, sempreché le condizioni quadro restino le stesse.
b) Frontalieri
Nel corso del periodo transitorio di sette anni, la Svizzera continua a restituire ai Paesi limitrofi i contributi versati dai frontalieri all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera. Tale restituzione dei contributi versati all'assicurazione contro la disoccupazione si basa sugli accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera con i Paesi limitrofi e costa già attualmente circa 200 milioni di franchi all'anno. Siccome tale restituzione non è prevista dal diritto comunitario, essa cesserà dopo sette anni. I costi della continuazione della restituzione dei contributi dei frontalieri possono essere valutati a circa 200 milioni di franchi.
Alle spese supplementari risultanti dagli impegni in materia di sicurezza sociale corrispondono determinati miglioramenti per gli assicurati, quali l'aiuto reciproco in materia di prestazioni nell'assicurazione malattie con 15 Stati dell'UE o il computo dei periodi assicurativi di uno o più Stati per l'acquisto di un diritto alle prestazioni. Questi miglioramenti facilitano l'accesso dei cittadini svizzeri alle prestazioni della sicurezza sociale degli Stati dell'UE.
Risposta del Consiglio federale.