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98.1115 · Interrogazione ordinaria · 1998-06-25

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il 6 ottobre 1995, mediante l'articolo 25a della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT), il legislatore federale ha determinato, nell'interesse di uno svolgimento più celere e semplice della procedura, esigenze minime per la coordinazione dell'autorizzazione edilizia con altre decisioni necessarie alla costruzione e alla trasformazione di edifici e impianti. Se all'atto pratico l'auspicato accelerazione procedurale non dovesse essere conseguita proprio per i progetti complessi e costosi il che secondo il Consiglio federale non si verifica ciò sarebbe indubbiamente deplorevole. Tuttavia, non corrisponde al vero che, sulla base della normativa federale in vigore dal 1° gennaio 1997, non si possa più tener conto, per il rilascio di autorizzazioni edilizie concernenti progetti complessi, dello stato della pianificazione, e che quindi non sia più possibile dare una risposta a questioni di principio prima di affrontare le questioni di dettaglio.

Mediante la nuova disposizione sulla coordinazione si intende impedire che decisioni necessarie concernenti la costruzione e la trasformazione di edifici e impianti siano emanate in maniera isolata e senza prendere in considerazione gli altri settori giuridici e tematici determinanti. Deve ovviamente restare possibile il Consiglio federale vi ha già accennato nel suo messaggio senza che il Parlamento avesse messo in dubbio tale punto suddividere in più fasi il processo decisionale. Al fine di scongiurare situazioni eccessivamente complesse deve permanere ammissibile risolvere dapprima questioni di principio e in un secondo tempo questioni di dettaglio; il Consiglio federale ha preso una decisione analoga nell'ambito delle deliberazioni parlamentari, attualmente in corso, concernenti la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, ad esempio anche in relazione alle centrali idroelettriche. È in tal modo possibile riconoscere tempestivamente ; può essere così minimizzato il rischio che siano erogati elevati importi per la pianificazione, i quali in ultima analisi si rivelano inutili. Secondo il Consiglio federale, la progettazione delle singole fasi non deve superare la misura richiesta per le decisioni (cfr. per il testo completo FF 1984 III 981 [4° par.] e 983 [n. 222.3, 2° par.]).

È perciò possibile osservare, a guisa di riassunto, che l'articolo 25a LPT non si oppone a una suddivisione della procedura decisionale che tenga conto della complessità del progetto. È tuttavia evidente come tale affermazione trovi riscontro soltanto se, al momento opportuno, le necessarie autorizzazioni concordano l'una con l'altra. Un ritorno al rilascio di autorizzazioni individuali isolate e non coordinate fra loro non sarebbe compatibile con il diritto federale.

Risposta del Consiglio federale.

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