98.1201 · Interrogazione ordinaria · 1998-12-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
a) Gli obiettivi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione sono di garantire alle persone assicurate una compensazione adeguata della perdita di guadagno dovuta alla disoccupazione, alla riduzione dell'orario di lavoro, alle intemperie e all'insolvenza del datore di lavoro, nonché di prevenire la disoccupazione imminente e combattere la disoccupazione esistente con provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore delle persone assicurate (art. 1 LADI). Il diritto alle indennità di disoccupazione è definito all'articolo 8 LADI il quale prevede in particolare l'obbligo del domicilio in Svizzera nonché il rispetto delle prescrizioni di controllo (art. 17 LADI). Per quanto attiene ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, essi devono in primo luogo favorire la reintegrazione professionale.
b) Fra i provvedimenti a disposizione, la legge prevede all'articolo 15, capoverso 4, la possibilità di esercitare un'attività volontaria nell'ambito di progetti per disoccupati. Questa attività è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'autorità cantonale, sulla base di precisi criteri per quanto riguarda il luogo dove viene svolta (esclusivamente in Svizzera) e lo scopo perseguito (attività a carattere sociale o di protezione ambientale, a scopo non lucrativo, favorevole all'integrazione sociale dei disoccupati partecipanti).
Anche in Europa centrale e orientale, a partire dal 1996, sono stati lanciati vari programmi d'occupazione temporanea (retribuiti dall'assicurazione contro la disoccupazione) nell'intento di promuovere sia la reintegrazione sociale dei disoccupati che lo scambio delle conoscenze fra lavoratori svizzeri e imprese dei paesi ospiti.
c) Ne consegue che, nel quadro dei provvedimenti previsti dall'assicurazione contro la disoccupazione, l'assicurato ha la possibilità di esercitare sia un'attività volontaria in Svizzera sia di partecipare ad un programma che prevede un'occupazione temporanea retribuita all'estero. L'autore della presente interrogazione ordinaria chiede, tuttavia, una deroga alle norme che disciplinano il principio della territorialità e l'attività volontaria nel caso in cui il disoccupato decida d'impegnarsi volontariamente in missioni umanitarie all'estero.
Occorre sottolineare che l'esercizio di un'attività volontaria all'estero implica numerose difficoltà dal punto di vista dell'applicazione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione: da un lato, essa non soddisfa la condizione prioritaria d'essere un programma per i disoccupati finalizzato alla loro reintegrazione professionale e, dall'altro, l'assenza dalla Svizzera comporta per l'assicurato l'impossibilità di mettersi a disposizione del mercato del lavoro e di adempiere tutti i suoi obblighi nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Considerate le note difficoltà finanziarie dell'assicurazione contro la disoccupazione, non sarebbe ragionevole chiederle di finanziare delle attività che non rispondono agli scopi fissati dalla legge. La pratica attuale, così come descritta, non può pertanto che essere confermata.
Risposta del Consiglio federale.