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98.3006 · Interpellanza · 1998-01-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Osservazioni generali

Il problema della ripartizione dei benefici provenienti dallo sfruttamento delle risorse genetiche viene perlopiù trattato a livello internazionale, segnatamente nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica nonché dei negoziati finalizzati alla revisione dell'accordo internazionale sulle risorse fitogenetiche della FAO.

La Convenzione sulla diversità biologica, ratificata dalla Svizzera nel 1994, riconosce il principio della sovranità nazionale sulle risorse genetiche. Di conseguenza, l'accesso a queste ultime dipende dal consenso preliminare dei Paesi di origine delle risorse e deve essere gestito sulla base di condizioni convenute di comune accordo tra i Paesi partner. La Convenzione invita i Governi a disporre le misure necessarie per favorire l'accesso alle risorse genetiche e la ripartizione dei benefici ottenuti a partire dalle risorse genetiche fornite dai Paesi in via di sviluppo, segnatamente attraverso il trasferimento di tecnologie, di conoscenze e dell'informazione necessaria allo sviluppo nei Paesi di origine del potenziale fornito da tali risorse.

Tuttavia, nella valutazione di un indennizzo equo e giusto per le risorse genetiche sussistono attualmente ancora molte disparità tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo. Ciò vale in particolare per le risorse genetiche utilizzate in applicazioni farmaceutiche o industriali. I Paesi in via di sviluppo chiedono da un lato un risarcimento consistente per le risorse genetiche e dall'altro premono per sottoporne a condizioni restrittive l'accesso. Sia per l'industria che per le università e gli istituti di ricerca è però fondamentale che il libero accesso alle risorse genetiche venga mantenuto anche in futuro. Un accesso eccessivamente restrittivo potrebbe mettere in discussione la libertà di ricerca, ridurre l'attrattiva e l'importanza delle sostanze naturali, segnatamente nel campo della ricerca chimico-farmaceutica, e quindi ripercuotersi negativamente sul corrispondente trasferimento di conoscenze e tecnologia, legato allo sfruttamento sostenibile delle risorse genetiche.

L'accordo internazionale della FAO si occupa più specificatamente delle risorse fitogenetiche nei settori dell'agricoltura e dell'alimentazione (ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation / RPGAA). Nel quadro della revisione dell'accordo, le Parti stanno esaminando l'opportunità di un approccio multilaterale alle risorse, per assicurarne il libero accesso, pur garantendo la ripartizione dei benefici quale riconoscimento del contributo degli agricoltori alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione ("Droit des agriculteurs, savoir indigène"). La Svizzera sostiene la creazione di un sistema multilaterale.

Risposta alle singole domande

1.In assenza di un accordo multilaterale, le condizioni che reggono l'accesso alle risorse genetiche e la ripartizione dei benefici sono di competenza dei Paesi detentori di tali risorse. Per il momento soltanto un numero ristretto di Paesi dell'emisfero Sud ha emanato regolamentazioni in questo settore. In quanto Paese importatore, la Svizzera deve adottare le misure necessarie a garantire la trasparenza sia per quanto riguarda gli scambi d'informazione che per l'applicazione del principio dell'accordo del Paese detentore delle risorse genetiche nonché per il promovimento di una ripartizione giusta dei benefici ottenuti dall'utilizzazione delle risorse genetiche.

Il genere di misure non è ancora stato definito. Ciononostante, nel quadro dell'elaborazione delle due ordinanze sull'utilizzazione di organismi sono stati avviati alcuni lavori di preparazione. Le cerchie interessate hanno avuto l'opportunità di prendere posizione sino alla fine di marzo in merito alle due ordinanze nel quadro della relativa procedura di consultazione. Parallelamente è stata condotta un'inchiesta presso università e aziende operanti nel settore delle biotecnologie eventualmente interessate alle risorse genetiche provenienti da Paesi dell'emisfero Sud non classificate fra le risorse fitogenetiche dei settori dell'agricoltura e dell'alimentazione. L'obiettivo di tali indagini era di fare il punto sulle attività in questo settore e di identificare le forme di accordo utilizzate. I risultati dell'inchiesta possono essere riassunti come segue:

- La ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche, in particolare alle condizioni fissate di comune accordo su base contrattuale, è oggi largamente diffusa. L'indennizzo per risorse genetiche avviene di regola sulla base delle esigenze dei partner coinvolti e prevede sia la partecipazione ai lavori scientifici di ricerca sia l'accesso ai relativi risultati, nonché il trasferimento di tecnologie e la formazione degli specialisti. Oltre a ciò è contemplata una partecipazione a tutti gli eventuali vantaggi monetari che scaturiscono dallo sfruttamento commerciale delle risorse genetiche. In tal modo il rimprovero concernente la "biopirateria", sollevato dall'interpellante, risulta fuori luogo quanto meno per le aziende e le università svizzere.

- Tutte le aziende e le università che hanno preso parte alla ricerca riconoscono il bisogno di intraprendere sforzi supplementari su scala internazionale per facilitare l'accesso alle risorse naturali e per ripartire in modo equo i benefici che ne derivano. I rappresentanti dell'industria e i professori universitari, nella loro qualità di utilizzatori diretti di tali risorse e di parti di diritto privato negli accordi internazionali di cooperazione, hanno la possibilità di contribuire al processo di miglioramento delle condizioni quadro internazionali per il trasferimento di materiale genetico. La Svizzera si impegnerà affinché venga trovata una soluzione accettabile sia per i Paesi in via di sviluppo sia per quelli industrializzati. Attualmente si sta valutando in quale misura l'elaborazione di un codice di condotta sarà in grado di sbloccare le posizioni su cui si sono arenati i suddetti Paesi.

Nel quadro della 4a Conferenza delle Parti firmatarie della Convenzione sulla diversità biologica (Bratislava, 4 maggio 1998), la Svizzera si è inoltre impegnata con decisione in favore del sostegno finanziario di programmi nazionali o regionali da parte del Fondo globale per l'ambiente (GEF, Global Environment Facility). Detti programmi sono destinati a rafforzare le premesse istituzionali e tecniche dei Paesi in via di sviluppo e, soprattutto, a valorizzare la propria diversità biologica. Tali Paesi devono anche essere messi in condizione di stipulare convenzioni che garantiscano loro una ripartizione equa dei benefici che derivano dalle loro risorse genetiche.

2.Sinora le autorità federali non hanno ricevuto alcuna richiesta specifica di finanziamento statale delle licenze, una delle possibilità menzionate nel rapporto del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Il trasferimento di conoscenze e tecnologie è però, come del resto la formazione e il perfezionamento professionale, uno degli obiettivi espliciti della politica svizzera per la cooperazione e lo sviluppo. Sono state adottate anche iniziative per facilitare il trasferimento di tecnologia dalla Svizzera e da altri Paesi industriali verso Paesi in via di sviluppo. Un esempio per il trasferimento di tecnologia dalla Svizzera a tali Paesi riguarda la collaborazione tra il Politecnico federale di Zurigo e diversi istituti di ricerca nonché partner dell'economia privata in India. Il programma di tale collaborazione mira tra l'altro alla scoperta di vaccini per gli animali domestici, alla fabbricazione di biopesticidi, allo sviluppo di una metodica per la diagnosi delle malattie negli animali domestici e di processi per l'eliminazione dei rifiuti tossici.

Vista la complessità del problema e le implicazioni giuridiche, economiche e politiche in relazione alle possibilità illustrate nel rapporto del DFGP, segnatamente in materia di rilascio delle licenze da parte dello Stato, l'Amministrazione federale ha deciso che il lavoro svolto in Svizzera debba essere continuato sotto forma di "fact-finding". Dalla ricerca summenzionata, sul problema dell'accesso alle risorse genetiche e della ripartizione dei benefici (cfr. risposta 1), sono scaturiti dati relativi al trasferimento di tecnologie che permetteranno all'Amministrazione federale di approfondire la riflessione insieme agli attori economici interessati e di proporre soluzioni concrete e operative.

Risposta del Consiglio federale.