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98.3041 · Interpellanza · 1998-01-23

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il principio che la Svizzera debba aspirare a smaltire i suoi rifiuti sul proprio territorio è stato espresso nelle "Linee direttrici per la gestione dei rifiuti in Svizzera" del 1986. Il Consiglio federale ha ripreso detto principio nel suo messaggio di modifica della legge federale del 7 giugno 1993 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb). Nell'art. 30 cpv. 4 del relativo disegno di legge, il Consiglio federale affermava che: "I rifiuti devono essere eliminati, nella misura del possibile, in Svizzera".

La prassi, adottata allora e in parte alquanto insoddisfacente, di smaltimento della polvere dei filtri prodotta dagli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) e la minaccia della dipendenza da soluzioni straniere indussero già a metà degli anni Ottanta, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) a cercare in Svizzera vie che permettessero uno smaltimento compatibile con l'ambiente. L'UFAFP si proponeva di sottoporre a un trattamento preliminare e di conferire in discariche soprattutto le ceneri volanti e i fanghi provenienti dal lavaggio dei gas combusti eseguito negli IIRU.

Se, successivamente, l'esportazione della polvere dei filtri è avvenuta sulla base di una prassi permissiva, la responsabilità non è dovuta a un mutamento d'opinione delle autorità federali ma, come illustreremo qui di seguito, alle decisioni adottate dal Parlamento. La polvere dei filtri degli IIRU rientra nella categoria dei rifiuti speciali, la cui esportazione è disciplinata dall'ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS). L'UFAFP, a cui incombe la mansione del controllo delle esportazioni di detti rifiuti, permette tali esportazioni soltanto se il Paese destinatario dà il proprio consenso al relativo smaltimento e se viene assicurata la compatibilità con l'ambiente. L'UFAFP autorizza ormai da anni l'esportazione in Germania della polvere dei filtri destinata unicamente allo smaltimento in profondità nelle miniere di sale, il quale avviene nel rispetto delle direttive sugli impianti di trattamento dei rifiuti vigenti in tale Paese. L'UFAFP non concede invece alcuna autorizzazione all'esportazione di rifiuti da utilizzare quale ripiena, cioè per "riempire" le miniere allo scopo di stabilizzarne il sottosuolo, poiché il controllo di tali impianti non viene eseguito nel modo più adeguato.

Alla domanda 1:

Nell'aprile del 1995, il DFI ha messo in procedura di consultazione un disegno di modifica dell'OTRS, il quale conteneva fra l'altro il divieto d'esportazione di rifiuti destinati al conferimento in discarica. Detto divieto avrebbe colpito in primo luogo l'esportazione della polvere dei filtri degli IIRU destinata allo smaltimento in profondità nelle miniere tedesche. Dalla procedura di consultazione è emersa una notevole opposizione nei confronti di detta proposta. Cantoni, città e gestori di IIRU hanno infatti paventato che il trattamento della polvere dei filtri, eseguito entro il territorio nazionale in conformità con le direttive vigenti, sarebbe risultato molto più costoso rispetto al conferimento in discariche per lo smaltimento in profondità, in quanto dette discariche avevano ridotto notevolmente i loro prezzi di smaltimento.

La stessa opinione prese il sopravvento nel quadro del dibattito parlamentare sulla modifica della LPA. Il Parlamento intendeva permettere l'esportazione di rifiuti da conferire in discarica quando lo smaltimento all'estero era più vantaggioso dal profilo ecologico o almeno equivalente alla soluzione proposta in Svizzera. Il testo dell'art. 30 LPA proposto dal Consiglio federale fu perciò modificato come segue: "I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale". Il Parlamento ha aggiunto all'articolo 30f, che regola il traffico transfrontaliero dei rifiuti speciali, la disposizione di tenere in debita considerazione gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero.

In seguito a questa apertura voluta dal Parlamento, circa due terzi della polvere dei filtri provenienti dagli IIRU vengono conferiti in discariche estere dove sono smaltiti in profondità, mentre il terzo rimanente subisce un trattamento preliminare in Svizzera affinché possa essere conferito nelle cosiddette discariche per sostanze residue. I bassi prezzi dello smaltimento in profondità costituiscono effettivamente un minaccia alla redditività degli investimenti effettuati nella costruzione e nello sviluppo degli impianti per il trattamento della polvere dei filtri.

In vista del previsto smaltimento in Svizzera, diversi IIRU si sono dotati di impianti per il trattamento della polvere dei filtri. La Confederazione ha sussidiato detti impianti in virtù delle disposizioni della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc). A confronto dei costi di investimento globali necessari per un IIRU, l'entità delle somme elargite è stata, in percentuale, relativamente modesta.

Alla domanda 2

Nel caso che singoli IIRU decidano di trattare e trasformare la polvere dei filtri in sostanze residue conferibili in apposite discariche, la mole di lavoro che ne risulterebbe per ogni IIRU non basterebbe a coprire un posto di lavoro intero. Dotare ogni IIRU di impianti di trattamento per polvere dei filtri corrisponderebbe a un investimento globale di circa 40-50 milioni di franchi. Detto investimento sarebbe di notevole interesse soprattutto per le aziende, in parte piccole, che costruiscono gli impianti in questione. Inoltre sarebbe possibile commercializzare all'estero i sistemi sviluppati in Svizzera.

In seguito alla decisione del Parlamento e di numerosi Cantoni di respingere la proposta avanzata allora di smaltimento dei rifiuti entro i confini nazionali, è impossibile ora promuovere procedimenti innovativi mediante l'adozione di una prassi d'esportazione restrittiva. Siamo comunque lieti di constatare come, nonostante la concorrenza dell'esportazione a basso costo, negli ultimi anni siano state avanzate diverse proposte promettenti. Inoltre, diversi nuovi procedimenti sono, al momento attuale, in fase di prova pilota.

Alla domanda 3

L'UFAFP e le cerchie interessate seguono da vicino i progressi compiuti nel trattamento della polvere dei filtri. L'Ufficio intende pubblicare ancora nel 1998 un rapporto che illustri i diversi procedimenti, le loro capacità e i relativi costi. Se vi fosse un procedimento che risulti nettamente più ecologico e dai costi contenuti rispetto allo smaltimento in profondità, l'UFAFP applicherà più restrittivamente l'attuale legislazione sull'esportazione della polvere dei filtri.

La legge sulla protezione dell'ambiente approvata dal Parlamento permette interventi restrittivi in primo luogo per ragioni ecologiche. Come già sottolineato, il Parlamento e la maggioranza dei Cantoni si erano a suo tempo opposti a un divieto, basato su ragioni di principio, dell'esportazione il cui scopo sarebbe stato di promuovere soluzioni entro i confini nazionali e di assicurare il pieno regime agli impianti esistenti.

Risposta del Consiglio federale.

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