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98.3074 · Interpellanza · 1998-03-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Pur non disconoscendo le difficoltà economiche attraversate degli agricoltori e dai viticoltori svizzeri, il Consiglio federale, esaminata attentamente la raccomandazione rivoltagli dal Consiglio degli Stati il 2 giugno 1997, ritiene tuttavia che la protezione sociale dei lavoratori debba essere privilegiata rispetto alle preoccupazioni finanziarie ed amministrative dei datori di lavoro. La raccomandazione del Consiglio degli Stati di riprendere il vecchio articolo 2 capoverso 1 lettera d OAVS priverebbe i cittadini degli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione, in particolare coloro che ritornano ogni anno in Svizzera, di una protezione sociale in Svizzera contro i rischi di vecchiaia, decesso o invalidità. Sarebbe inoltre ridotta anche la copertura dell'assicurazione contro la disoccupazione concessa dallo Stato di domicilio agli stagionali domiciliati in Germania, Francia, Liechtenstein, Austria e Italia. D'altronde, tutti i datori di lavoro, anche quelli attivi in settori confrontati a difficoltà economiche come il settore edile, devono versare contributi per il personale straniero che impiegano temporaneamente.

2. Per talune categorie di lavoratori come il personale ausiliario impiegato nel raccolto, il Consiglio federale è disposto a cercare una soluzione che permetta di conciliare il bisogno di protezione sociale degli interessati e gli interessi dei datori di lavoro. Intende quindi proporre, nell'ambito dell'11a revisione dell'AVS, una modifica dell'articolo 1 capoverso 2 lettera c LAVS di modo che l'esenzione per un periodo relativamente breve non sia più effettuata d'ufficio per le categorie menzionate, ma solo su richiesta del salariato. Questo nuovo modo di concepire l'esenzione per un periodo breve comporta inevitabilmente una modifica della LAVS in quanto l'articolo 1 capoverso 2 lettera c LAVS in vigore prevede un'esenzione d'ufficio.

Per l'immediato futuro, al fine di alleviare gli oneri dei datori di lavoro del settore agricolo e viticolo, il Consiglio federale ammette che i lavoratori stagionali agricoli esercitanti un'attività principale all'estero e il cui reddito accessorio conseguito in Svizzera non superi i 2000 franchi annui possano beneficiare dell'esenzione prevista all'articolo 8bis OAVS, sebbene il Tribunale federale delle assicurazioni possa rimettere in questione la conformità di tale pratica.

3. I dati richiesti agli agricoltori sono identici a quelli che sono tenuti a dare i datori di lavoro degli altri settori. Il Consiglio federale non intende pertanto emanare disposizioni transitorie speciali per i datori di lavoro agricoli che non fossero in grado di fornirli.

Risposta del Consiglio federale.