98.3194 · Interpellanza · 1998-04-29
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1, 2 e 3:
Il Consiglio federale è scettico in merito all'introduzione di ulteriori sistemi di incentivazione, specialmente per i disoccupati di lunga durata e per gli invalidi (parziali). In questo contesto va sottolineato che il prolungamento di un periodo di introduzione sussidiato con assegni d'introduzione al lavoro o di una pratica professionale avrebbe un effetto controproducente poiché i datori di lavoro non verrebbero stimolati ad assumere personale con contratti fissi e le possibilità di abuso aumenterebbero. Ai sensi della revisione parziale dell'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) del 23 giugno 1995, le persone che hanno esaurito il diritto alle indennità non rientrano più nel campo di competenza della Confederazione bensì dei Cantoni.
Siccome i provvedimenti di reintegrazione previsti dall'assicurazione contro la disoccupazione, ad esempio in materia di concessione di assegni d'introduzione o di pratiche professionali, tengono già debitamente conto della situazione dei disoccupati di lunga durata e degli invalidi (parziali), il Consiglio federale non ritiene necessario rafforzarli mediante alleggerimenti temporanei o duraturi dei costi salariali a favore dei datori di lavoro che assumono disoccupati di lunga durata e persone difficilmente collocabili.
In virtù di un'esperienza pluriennale, gli assegni di introduzione e le pratiche professionali sono accordati in genere per sei mesi al massimo entro il termine quadro per la riscossione della prestazione. In casi eccezionali motivati, essi possono essere concessi per 12 mesi al massimo o prorogati fino a un massimo di 12 mesi. Eventuali deroghe devono essere legittimate dalla situazione personale dell'assicurato. E' il caso in particolare quando, per la concomitanza di più fattori sfavorevoli, l'obiettivo della reintegrazione non può essere raggiunto nel termine di sei mesi (ad es. età avanzata, disoccupazione di lunga durata, problemi di salute, ridotta capacità d'apprendimento o formazione di base assente o insufficiente).
Con gli assegni di formazione, il sussidiamento dei salari da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione si estende a 3 anni e, in casi eccezionali giustificati, persino fino a 4 anni.
Nonostante le considerazioni surriferite, il Consiglio federale ritiene opportuno esaminare più in dettaglio la possibilità di concedere ulteriori incentivi, in particolare agli invalidi (parziali). Questa possibilità era già stata prospettata nel messaggio concernente la quarta revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e nella dichiarazione al postulato 97.3394 della Commissione della sicurezza sociale e delle sanità CN (95.418).
Ad 4:
Dal punto di vista della politica dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, il Consiglio federale ritiene difficilmente realizzabili i modelli che prevedono un sistema di bonus/malus o un sistema di incentivazione per l'integrazione degli invalidi. Detti modelli favorirebbero infatti un certo gruppo di persone (invalidi) a detrimento di altri (disoccupati di lunga durata e disoccupati difficilmente collocabili). Esso reputa invece più opportuno proseguire nella via attuale e sviluppare misure destinate ad agevolare l'integrazione professionale di tutti i gruppi problematici. Anche questo tema sarà comunque oggetto di un esame approfondito nell'ambito della quarta revisione della LAI.
Ad 5:
Già ora, nel q uadro della collaborazione interistituzionale, gli uffici regionali di collocamento (URC) lavorano in stretto contatto con gli organi cantonali responsabili della formazione professionale. Una tale collaborazione si rende particolarmente necessaria nei casi complessi in cui il consulente del personale costata, dopo aver esaminato la pratica, che l'assicurato ha bisogno di consigli più specializzati di ordine professionale, sociale o psicologico.
La questione di un migliore coordinamento, rispettivamente di un migliore sfruttamento delle sinergie fra assicurazione contro la disoccupazione, assicurazione per l'invalidità e assistenza sociale è attualmente oggetto di un esame più approfondito. Eventuali progetti legislativi potrebbero venire realizzati nel quadro della seconda parte della quarta revisione della LAI.
Ad 6:
Tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono aperti ai disoccupati di lunga durata e agli invalidi (parziali) in grado di esercitare un'attività lucrativa. Spetta al consulente del personale dell'URC valutare in ogni singolo caso quale provvedimento può migliorare più efficacemente l'idoneità al collocamento dell'assicurato.
Risposta del Consiglio federale.