98.3322 · Mozione · 1998-06-25
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ribadisce il principio dell'adeguato collegamento di base enunciato nella legge sulle ferrovie e definito concretamente nell'ordinanza sulle indennità.
La revisione della legge sulle ferrovie del 1° gennaio 1996 ha dato ai Cantoni maggiore voce in capitolo nella determinazione dell'offerta del traffico regionale e anche maggiore responsabilità. La Confederazione e i Cantoni ordinano congiuntamente il traffico regionale passeggeri, ma sono questi ultimi ad avere un ruolo determinante negli adeguamenti dell'offerta.
La revisione della legge sulle ferrovie aveva come idea di fondo la constatazione che i Cantoni sono più vicini alle regione della Confederazione e sono meglio in grado di impiegare in maniera opportuna i fondi pubblici disponibili. Questo principio viene largamente riconosciuto e vale anche per l'attuazione del programma di stabilizzazione.
Un elemento fondamentale della procedura di ordinazione per il traffico regionale è costituito dalle trattative tra i rappresentanti delle imprese di trasporto, dei Cantoni e della Confederazione. In questa fase la Confederazione ha soprattutto il compito di impegnarsi a garanzia del sistema globale dei trasporti del Paese, mentre i Cantoni vegliano all'integrazione in esso delle proprie regioni e ad avere un'offerta di base sufficiente sul proprio territorio. La Confederazione si impegna inoltre con convinzione al fine di un sistema di trasporti regionale rispondente alle esigenze e qualitativamente soddisfacente, di cui, dopo tutto, continua a coprire in media il 68% dei costi scoperti.
Il programma di stabilizzazione attribuisce ai Cantoni un onere aggiuntivo di circa 500 milioni di franchi. Essi però riceveranno nei prossimi anni anche maggiori fondi, tra l'altro mediante la TTPCP, i profitti della BNS e, nel quadro della nuova perequazione finanziaria, sotto forma di mezzi finanziari supplementari. Detti fondi supplementari non sono direttamente collegati al traffico regionale; tuttavia, lo svincolamento dei mezzi finanziari a disposizione da destinazioni vincolate corrisponde agli obiettivi della nuova perequazione finanziaria. Non vi è motivo per cui questo principio sia rimesso in questione.
Considerata la maggiore disponibilità finanziaria e le esigenze delle proprie regioni, i Cantoni hanno un interesse almeno pari a quello della Confederazione al mantenimento del traffico regionale al livello odierno. I Cantoni devono però ricevere maggiore libertà di manovra per adeguare l'offerta alle nuove esigenze.
La Confederazione e i Cantoni sono partner paritari nella procedura di ordinazione dell'offerta del traffico regionale. La Confederazione non ha alcun mezzo per obbligare un Cantone, contro la sua volontà, ad ordinare una certa offerta.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.