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98.3336 · Mozione · 1998-06-26

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Sin dalla sua entrata in vigore nel 1985 la LPP prevede la configurazione flessibile dell'età del pensionamento. Le disposizioni regolamentari degli istituti di previdenza possono infatti stabilire che il diritto a prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell'attività lucrativa (cfr. art. 13 cpv. 2 LPP). Le prestazioni di vecchiaia non devono quindi iniziare imperativamente a 62 anni per le donne e a 65 per gli uomini. La disposizione di legge consente agli istituti di previdenza di fissare nei propri regolamenti le modalità della riscossione anticipata.

Il Consiglio federale si rende conto che bisogna rivedere il limite d'età flessibile alla luce dell'11a revisione AVS e della 1a revisione LPP. Nella sua decisione del 26 novembre 1997, contenente gli obiettivi per il 1998, dichiara che i punti compresi nella revisione della LPP, accordati al progetto AVS, conterranno tra l'altro anche il limite d'età flessibile per il pensionamento e l'uguaglianza di trattamento tra uomini e donne (cfr. FF 1998, 220).

Nel relativo progetto di consultazione, il Consiglio federale apre la discussione su una variante detta "anticipazione del processo di risparmio per la vecchiaia" così come la propone l'autore della mozione. Si potrà giudicare in modo definitivo se sarà possibile ridurre realmente l'età in cui cominciare a versare contributi per la vecchiaia e se la forma adottata sarà quella proposta solo sulla base dei risultati della consultazione.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.