Lexipedia

98.3358 · Mozione · 1998-06-26

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1.Le disposizioni relative ai deflussi residuali (per i prelievi d'acqua nuovi e quelli già esistenti) della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) rappresentano un compromesso tra gli interessi della protezione e quelli dello sfruttamento dei corpi d'acqua. Tale compromesso, frutto di lunghe trattative in Parlamento tra il 1987 e il 1991, è stato poi approvato a larga maggioranza dal popolo.

2.Le disposizioni in materia di deflussi residuali per impianti già in funzione, che l'autore della mozione vuole modificare, prevedono due punti fondamentali attinenti al risanamento:

-L'articolo 80 cpv. 1 LPAc prevede per tutti i prelievi d'acqua esistenti che i corsi d'acqua interessati vengano risanati nella misura in cui non si arrechi ai diritti esistenti di sfruttamento delle acque un pregiudizio tale da giustificare il versamento di un'indennità.

-L'articolo 80 cpv. 2 LPAc ordina misure di risanamento supplementari soggette a obbligo di indennizzo per i corsi d'acqua che attraversano paesaggi o biotopi inclusi in un inventario nazionale o cantonale, ovvero qualora altri interessi pubblici preponderanti lo esigano. La procedura di accertamento dell'obbligo di indennizzo e la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo sono disciplinati dalla legge federale sull'espropriazione.

3.L'articolo 80 cpv. 1 LPAc costituisce una norma duttile: esso ordina un risanamento solo nella misura in cui ciò non comporti l'obbligo di un indennizzo. Per la sua applicazione si può tener conto della situazione economica del momento e della specificità di ogni singolo caso. La mutata situazione sul mercato dell'energia elettrica si ripercuote anche sull'applicazione dell'articolo 80 cpv. 1 LPAc: più i prezzi dell'energia elettrica sono bassi meno si giustifica, in linea di principio, una perdita di energia senza indennizzo.

Alcuni Cantoni si sono già cimentati con questo tipo di risanamento. Le esperienze fatte sinora dimostrano che i deflussi residuali non possono salvaguardare tutte le funzioni biologiche del corpo d'acqua; essi possono però determinare sensibili miglioramenti ecologici. Pertanto non si impone un cambiamento di tale disposizione moderna e duttile per quanto concerne la sua applicazione.

4.Il risanamento supplementare giusta l'articolo 80 cpv. 2 LPAc che prevede l'obbligo di indennizzo della comunità si rivela importante nei casi in cui i biotopi inclusi in un inventario nazionale o cantonale si trovano in stretto rapporto con il corpo d'acqua o se questo influenza in modo determinante gli obiettivi inerenti alla protezione del paesaggio inventariato. E' ormai un dato di fatto che i risanamenti provocheranno costi non indifferenti alla comunità e che un finanziamento basato sulle entrate fiscali si rivelerà problematico vista la situazione precaria in cui versano attualmente le finanze pubbliche.

È tuttavia possibile che dalle discussioni parlamentari in corso (legge sull'energia e legge sul mercato dell'elettricità) scaturiscano delle soluzioni. Di conseguenza sarà opportuno attendere i risultati di queste discussioni e, a seconda dei risultati, rivedere eventualmente le norme in merito al risanamento.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

98.3358 | Lexipedia | Lexipedia