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98.3436 · Interpellanza · 1998-10-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

ad domanda 1

Il Consiglio federale non è al corrente di affermazioni su stranieri la cui presenza in Svizzera è disciplinata giuridicamente e che partecipano attivamente alle vicende del Kosovo.

ad domanda 2

Anche il ritorno momentaneo nel Paese d'origine di persone che usufruiscono dell'asilo avrebbe come conseguenza, per i richiedenti l'asilo, una decisione negativa per insufficiente bisogno di protezione; per rifugiati riconosciuti, il disconoscimento della qualità di rifugiato; e nel caso di accoglienza collettiva temporanea di persone alla ricerca di protezione, l'esclusione dalla cerchia di persone bisognose di protezione.

ad domanda 3

Nel diritto assicurativo le lesioni corporali subite durante la partecipazione a eventi bellici in Paesi terzi possono essere escluse dall'obbligo assicurativo. Nel campo assistenziale invece è determinante il bisogno della persona presente in Svizzera. Si tratta di rispettare perlomeno il diritto costituzionale stabilito dal Tribunale federale alla garanzia dell'esistenza. Come già affermato nella risposta alla domanda 1, il Consiglio federale non dispone di cifre in merito.

Risposta del Consiglio federale.