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98.3537 · Mozione · 1998-11-30

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Codice penale militare (CPM) in vigore prevede la riabilitazione soltanto nell'ambito della riammissione al servizio personale (art. 57 CPM), della reintegrazione nella capacità ad esercitare una carica o un ufficio (art. 58 CPM) e della cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale (art. 59 CPM). Per un obiettore di coscienza condannato secondo il vecchio diritto non vi è dunque alcuna possibilità di presentare una domanda di riabilitazione anche se, secondo il diritto attualmente in vigore, non sarebbe più condannato. Neppure il diritto penale civile contempla una riabilitazione legale nel senso voluto dall'autore della mozione. Per consentire una riabilitazione giuridica degli obiettori di coscienza condannati secondo il vecchio diritto, dovrebbe perciò dapprima essere emanato un pertinente atto legislativo federale (legge o decreto federale).

Il Consiglio federale è tuttavia convinto che una simile riabilitazione giuridica, eventualmente collegata con un risarcimento, non è indicata per i motivi menzionati qui appresso.

Le disposizioni legali determinanti per il trattamento degli obiettori di coscienza sono state adeguate più volte all'evoluzione della società nel corso degli ultimi 50 anni:

* nel testo del 1927, il pertinente articolo del CPM puniva il rifiuto di prestare servizio, qualunque ne fosse il motivo, esclusivamente con il carcere.

* La revisione del 1950 ha portato le prime attenuazioni. A condizione che l'obiettore avesse agito per motivi religiosi, furono introdotte due novità: la rinuncia alla privazione dei diritti politici come pena accessoria e l'attribuzione al giudice della facoltà di consentire l'esecuzione della detenzione nelle forme dell'arresto.

* Nel 1967, lo statuto particolare degli obiettori per motivi religiosi è stato esteso anche a quelli con motivi di carattere etico. Inoltre, la durata della detenzione è stata limitata a sei mesi.

* Nel 1977 ("Iniziativa di Münchenstein") e nel 1984 ("Iniziativa popolare per un vero servizio civile basato sulla prova del fatto"), il popolo e i Cantoni hanno respinto chiaramente l'introduzione del servizio civile.

* Infine, nel 1991 è entrata in vigore la cosiddetta "Lex Barras", che rese possibile, agli obiettori per motivi religiosi o etici, la prestazione di un lavoro di pubblico interesse della durata di 1,5 volte quella del servizio militare. Il rifiuto di prestare servizio militare è stato decriminalizzato, vale a dire che non è più stato iscritto nel casellario giudiziale. Tuttavia, come fino ad allora, i casi sono stati trattati e giudicati dai tribunali militari di divisione.

* Dal 1° ottobre 1996 è in vigore la legge sul servizio civile, in base alla quale, per l'apprezzamento dell'ammissione al servizio civile, non sono più competenti i tribunali militari, ma un organo d'esecuzione indipendente dall'organizzazione militare, l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (UFSEL).

Secondo il Consiglio federale, le condanne o le decisioni posteriori al 1991 non appaiono problematiche: gli obiettori per motivi religiosi o etici hanno potuto prestare un lavoro sostitutivo di pubblico interesse. Essi non sono stati condannati a una pena privativa della libertà, né la condanna è stata iscritta nel casellario giudiziale. Tali obiettori non sono, né sono stati, oggetto dei "pregiudizi economici, finanziari, sociali e personali" menzionati dall'autore della mozione.

La questione è valutabile in maniera diversa per i casi anteriori al 1991: il Consiglio federale è d'accordo con l'autore della mozione nella misura in cui segnatamente l'iscrizione nel casellario giudiziale, in determinate circostanze, potrebbe aver portato pregiudizio al condannato. Ora, proprio l'iscrizione al casellario giudiziale - se questa non è già stata cancellata d'ufficio (art. 59 cpv. 1 CPM) - può essere fatta cancellare a richiesta del condannato, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta di quest'ultimo e le pene siano state eseguite (art. 59 cpv. 3 CPM).

Il Consiglio federale ritiene errato giungere alla conclusione, considerando il diritto attualmente in vigore, che la legittimità delle condanne pronunciate in passato sia problematica. Il diritto penale si orienta alle circostanze sociali. Esse sono soggette a un costante mutamento. Il processo legislativo non ignora tali mutamenti e, con un determinato ritardo, ne tiene conto. Al Consiglio federale appare fondamentalmente sbagliato voler applicare criteri e valori sociali oggi dominanti a fatti del passato. Accade piuttosto che, in uno Stato democratico, è applicato in ogni momento il diritto che le circostanze riflettono nella società. Le circostanze odierne non possono essere considerate come le uniche giuste o le migliori. Se la legislazione al momento della sentenza corrisponde ai valori dominanti nella popolazione, tale sentenza non soltanto è fondata dal punto di vista giuridico, ma lo è anche da quello democratico e sociale.

Come indicato in precedenza, il trattamento del reato di rifiuto del servizio è stato adeguato alle mutate circostanze sociali con un ritmo insolitamente elevato. In tal modo è stato evitato un conflitto tra criteri di valore sociali e diritto.

L'apprezzamento degli obiettori di coscienza è perciò sempre stato fondato democraticamente. Ciò emerge senz'altro anche dai risultati delle votazioni popolari del 1977 e del 1984. Allora il popolo ebbe l'occasione di esprimersi in merito all'introduzione del servizio civile. Entrambe le iniziative popolari furono chiaramente respinte con oltre il 60 percento di voti contrari e il rifiuto da parte di 19 (1977) o tutti i Cantoni (1984). A quel tempo era perciò una chiara volontà del popolo che gli obiettori fossero puniti.

Oggi, una simile volontà non esiste indiscutibilmente più. Tale circostanza non può tuttavia giustificare il comportamento degli obiettori di allora. Evoluzioni sociali analoghe sono per esempio constatabili nel settore del diritto penale relativo ai reati sessuali, un settore caratterizzato anche da concezioni morali e dall'etica. Pure in questo campo, la legge è stata adeguata alle circostanze sociali, l'ultima volta nel 1994. Una persona, condannata secondo il vecchio diritto per un comportamento oggi non più punibile, potrebbe perciò, con la medesima argomentazione dell'autore della mozione, chiedere parimenti la riabilitazione.

Queste riflessioni hanno trovato riscontro anche nel diritto penale svizzero. Tanto il diritto penale militare (CPM) quanto il Codice penale svizzero (CPS) regolano chiaramente e in maniera unitaria il diritto secondo il quale i fatti devono essere giudicati. Vale il principio secondo il quale le autorità giudicanti applicano il diritto in vigore al momento del fatto. Se si tratta di un reato per il quale, tra l'epoca del fatto e il momento della condanna, ha avuto luogo una revisione della legislazione, è applicato il nuovo diritto se è più mite (cosiddetto principio della "lex mitior"). Questa è l'unica eccezione al divieto dell'effetto retroattivo.

Infine, vi sono anche considerazioni pratiche per un respingimento della mozione. Allo scopo di tener conto del principio dell'uguaglianza dei diritti, sarebbe indispensabile un esame dei motivi di coscienza delle persone condannate a suo tempo per rifiuto del servizio militare. Tale esame sarebbe molto problematico: da un lato, avrebbe come conseguenza un onere sproporzionato, che non potrebbe essere assunto dalle istanze specializzate attualmente esistenti; dall'altro, il conflitto di coscienza risale di regola a molti anni addietro e nel frattempo la coscienza degli ex obiettori è probabilmente evoluta in maniera considerevole. Se oggi fossero interrogati, sarebbe estremamente difficile rendere credibile il conflitto di coscienza di allora in tutti i casi nei quali il travaglio individuale e l'apprezzamento personale della propria situazione oggi non sono più gli stessi di un tempo.

Anche un'eventuale riabilitazione politica degli obiettori condannati secondo il vecchio diritto sarebbe da respingere. Il medesimo diritto alla riabilitazione potrebbe essere rivendicato anche da altri gruppi di persone, per esempio quelle condannate secondo il vecchio diritto penale in materia di reati sessuali. Conseguentemente, in occasione di ogni revisione importante del diritto penale dovrebbero essere riabilitate quelle persone o quei gruppi di persone condannati secondo il vecchio diritto, più severo, e che secondo il nuovo diritto dovrebbero essere assolte. Una simile prassi in materia di riabilitazione sarebbe difficilmente ammissibile. Inoltre, con grande probabilità ne risulterebbero numerose richieste d'indennizzo da parte delle persone riabilitate.

Secondo il Consiglio federale, la questione di un'eventuale riabilitazione politica degli obiettori condannati secondo il vecchio diritto non si impone del resto nella stessa misura, ad esempio, del caso del comandante della polizia Grüninger oppure dei combattenti della Guerra Civile spagnola e della Resistenza. Per quanto riguarda gli obiettori di coscienza, non si tratta in primo luogo di avvenimenti storici particolari e di casi individuali spettacolari, ma, come esposto in precedenza, di un lungo processo evolutivo sociale, svoltosi in differenti tappe. In tale contesto, la questione di un'eventuale riabilitazione degli interessati non è in primo piano.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.