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98.3609 · Interpellanza · 1998-12-16

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Sinora non sono state accertate molestie sessuali o atti simili concernenti collaboratori in servizio all'estero per conto della Svizzera nell'ambito di azioni dell'OSCE di mantenimento della pace o di altri programmi. Nel caso delle accuse mosse contro un collaboratore, l'inchiesta svolta all'interno dell'OSCE lo ha scagionato, mentre sono ancora in corso chiarimenti all'interno del DFAE. Ciò nonostante, il Consiglio federale riconosce l'importanza fondamentale del tema affrontato. Nella sua risposta alla mozione Teuscher "Molestie sessuali nell'Amministrazione federale" (97.3085), ha accettato di esaminare strumenti che garantiscano una procedura adeguata per la prevenzione delle molestie sessuali, così come provvedimenti effettivi nei casi concreti. È incontestato che il problema riveste un'importanza particolare in relazione ad azioni di mantenimento della pace militari e non militari in zone di crisi o di tensione nelle quali la legge e l'ordine regnano in misura insufficiente.

Risposta alla domanda 1

Il rapporto di servizio dei collaboratori impegnati per la Svizzera all'estero in azioni nel quadro dell'OSCE o in altre azioni di mantenimento della pace è sottoposto all'ordinanza del 24 aprile 1996 sull'impiego di personale in azioni di preservazione della pace e di buoni uffici (RS 172.221.104.4). Inoltre, alcuni articoli del regolamento degli impiegati del 10 novembre 1959 (RS 172.221.104) si applicano per analogia. Conformemente all'articolo 26 del regolamento degli impiegati, l'impiegato deve, con il suo contegno, mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla sua posizione ufficiale. Deve comportarsi con tatto e cortesia rispetto ai superiori, ai collaboratori e nelle relazioni con il pubblico. Questo dovere di buona condotta implica anche il divieto di discriminazione mediante molestie sessuali. L'inosservanza di questi obblighi può avere conseguenze disciplinari o comportare addirittura conseguenze penali. In base a questa situazione giuridica, il Dipartimento che ha emanato la decisione di assunzione per il collaboratore impegnato in azioni nel quadro dell'OSCE o in altre azioni di mantenimento della pace è responsabile per procedere alle eventuali inchieste e, se del caso, di adottare i necessari provvedimenti. Poiché, conformemente alla rispettiva decisione di assunzione, nella zona di impiego i collaboratori operanti all'estero per la Svizzera sono subordinati al capo della missione o a una persona, da questi designata, appartenente all'organizzazione internazionale capofila, per il comportamento di tali collaboratori nella suddetta zona sono applicabili anche le prescrizioni interne in materia di comportamento e di procedura di queste organizzazioni. La combinazione di simili prescrizioni con i summenzionati disciplinamenti svizzeri costituisce indubbiamente un doppione. Questa problematica sarà perciò sottoposta a un'approfondita analisi giuridica.

Rendendo applicabile la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (RS 151) a tutti i contratti di lavoro di diritto pubblico della Confederazione, quest'ultima, in quanto datore di lavoro, conformemente all'articolo 5 capoverso 3 di detta legge deve per principio prendere provvedimenti intesi a impedire le molestie sessuali e, se del caso, potrebbe essere ritenuta responsabile.

All'interno del DFAE non vi sono ancora concetti integrati concernenti le molestie sessuali sul posto di lavoro. Il Dipartimento sta attualmente elaborando un programma globale di parità dei sessi che dovrebbe contenere anche misure preventive contro le molestie sessuali. Si ispirerà in particolare ai lavori del servizio per le pari opportunità dell'Ufficio federale del personale il quale, nell'ambito dell'attuazione della mozione Teuscher "Molestie sessuali nell'Amministrazione federale", accolta sotto forma di postulato, sviluppa gli strumenti necessari - come un programma modello contro le molestie sessuali sul posto di lavoro, fogli informativi per tutti i collaboratori, promemoria per gli interessati contenenti i provvedimenti possibili ed elenchi di indirizzi con i servizi di assistenza interni ed esterni - allo scopo di prevenire i casi di molestie sessuali e di prevedere provvedimenti effettivi da applicare in situazioni concrete. Si terrà conto delle circostanze particolari in relazione all'impiego all'estero del personale in missione per il DFAE.

Risposte alle domande 2 e 3

Sinora, il tema delle diverse forme di molestie sessuali non è stato incluso nei corsi d'introduzione per i collaboratori operanti all'estero per conto della Svizzera in azioni nel quadro dell'OSCE o in altre azioni di mantenimento della pace. Riguardo al concetto summenzionato, il DFAE verificherà come integrare nella formazione, mediante distribuzione di opuscoli adeguati o di fogli informativi oppure sotto forma di opportuni moduli di corso, il problema delle molestie sessuali. A questo proposito si potrà far riferimento alle esperienze acquisite dal servizio per le pari opportunità, che già dall'autunno del 1995 offre corsi per i delegati alla parità sul tema "contro le molestie sessuali sul posto di lavoro".

Risposta alla domanda 4

Per le denunce in caso di molestie sessuali perpetrate da collaboratori operanti all'estero per conto della Svizzera va interpellata l'organizzazione alla quale sono subordinati i suddetti collaboratori nella zona d'impiego e della quale sono tenuti a seguire le istruzioni. Inoltre gli interessati hanno la possibilità, in base al rapporto d'impiego per i collaboratori operanti all'estero per la Svizzera, di rivolgersi ai servizi preposti del Dipartimento che ha emanato la decisione di assunzione riguardante il collaboratore in questione. Per il DFAE, i servizi interessati sono la Divisione politica responsabile delle azioni di mantenimento della pace, i responsabili del personale, l'assistente sociale e il delegato per la parità. Occorre sottolineare a questo proposito che nell'ambito del "POP" (progetto di organizzazione del personale), il Consiglio federale ha incaricato i dipartimenti e la Cancelleria, con la sua decisione del 18 novembre 1998, di designare persone di fiducia per i collaboratori dei loro rispettivi servizi. Al momento di definire il profilo di questi posti, si dovrà includere la funzione di assistente per i casi di molestie sessuali, il che implica che essi dovranno essere occupati almeno parzialmente da donne.

Risposta alla domanda 5

Dal 1996, la Svizzera si adopera con particolare attenzione per includere maggiormente i problemi specifici delle donne nel lavoro di soluzione dei conflitti svolto dall'OSCE. Sviluppando e attuando il suo concetto inteso a prevenire le molestie sessuali e ad applicare misure d'intervento efficaci nei casi concreti, il DFAE si impegnerà anche nell'ambito dell'OSCE a fare in modo che il problema sia oggetto di una particolare attenzione e che l'organizzazione prenda i provvedimenti necessari e indicati per impedire forme di molestie sessuali nelle missioni dell'OSCE intese al mantenimento della pace. In questo senso, in relazione alla missione di verifica dell'OSCE nel Kosovo (KVM) il DFAE ha invitato il segretario generale dell'OSCE a fare in modo che i corsi di formazione impartiti ai partecipanti alle missioni tengano maggiormente conto delle norme di comportamento nei confronti delle donne all'interno e all'esterno della missione. Sia la consulente incaricata delle questioni femminili della segreteria generale sia l'Ufficio delle istituzioni democratiche e dei diritti dell'uomo (ODIHR) dell'OSCE stanno elaborando le misure necessarie per sanzionare la discriminazione sessuale in modo più efficace.

Risposta del Consiglio federale.