98.3653 · Interpellanza · 1998-12-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il 1° gennaio 1998 è entrata in vigore la nuova legge sulle telecomunicazioni (LTC), che prevede la liberalizzazione di questo settore e l'introduzione di un regime di concessioni relativo ai servizi e alle infrastrutture di telecomunicazione. Nel messaggio concernente la revisione della legge sulle telecomunicazioni (FF 1996 III 1310), il legislatore promuove la concorrenza tra i servizi di telecomunicazione e le relative infrastrutture. In merito alle reti radiomobili menzionate dall'autore la Commissione federale delle comunicazioni, quale organo indipendente, ha rilasciato, nella primavera del 1998, due nuove concessioni nazionali per i servizi di telefonia mobile, affinché, a lungo termine, si riesca a servire il 95% della popolazione. Attualmente tre reti di telefonia mobile indipendenti hanno ricevuto una concessione: Swisscom, Diax e Orange. In tale decisione non sono state prese in considerazione le questioni giuridiche relative alla costruzione e alla pianificazione del territorio; esse dovranno essere trattate nel quadro delle procedure per il rilascio dei permessi di costruzione.
Le competenze nell'ambito dei permessi di costruzione, della pianificazione del territorio e della protezione della natura e del paesaggio sono già chiaramente definite dalla legislazione in materia. Nelle zone edificabili spetta per principio ai Comuni e ai Cantoni rilasciare le autorizzazioni necessarie all'installazione di antenne. Invece, fino a che non esisterà alcun piano di utilizzazione cantonale particolare, l'allestimento di installazioni al di fuori delle zone edificabili viene disciplinato dalle disposizioni dell'art. 24 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e il rilascio dei permessi compete ai Cantoni. Nel caso in cui fossero interessati luoghi facenti parte dell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP), i Cantoni avranno il dovere, in applicazione della LPN, di richiedere una perizia alla Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP). Spetta ai Cantoni su mandato della Confederazione rilasciare ogni autorizzazione eccezionale, ai sensi dell'art. 24 LPT: in questi casi l'autorità competente è tenuta a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti (art. 2 LPN e art. 3 LPN).
Nell'ambito delle emissioni elettromagnetiche il Consiglio federale sta preparando un'ordinanza che fissa dei valori limite in applicazione della LPT.
Per garantire il coordinamento, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), in collaborazione con l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e l'Ufficio federale della pianificazione del territorio (UFPT), ha elaborato all'attenzione dei Cantoni, il 30 ottobre 1998, un foglio informativo di cui tenere conto nella pianificazione dell'installazione delle antenne di telefonia mobile, nel rispetto delle esigenze della protezione della natura, del paesaggio e della conservazione della foresta.
Risposta alla domanda 1
I permessi di costruzione sono rilasciati dalle autorità cantonali competenti. L'UFCOM ha inoltre incitato i concessionari a coordinare di propria iniziativa il più possibile le loro reti. Infatti, in questo modo è possibile ridurre considerevolmente i rischi di ritardi, di un rifiuto delle domande e di ricorsi per gli impianti che si trovano al di fuori delle zone edificabili (cfr. interpellanza Ruffy dell'8 ottobre 1998). I nuovi gestori di telefonia mobile presentano già ora in genere i piani d'installazione delle antenne direttamente ai Cantoni responsabili, in modo che questi ultimi possano avere una visione generale dei siti in cui sorgeranno le antenne sul loro territorio e possano provvedere al coordinamento dei lavori. I Cantoni non adottano tutti la stessa procedura: alcuni pretendono che il richiedente unisca alla sua domanda quella di altri gestori interessati alla medesima zona; altri accumulano le richieste ed esigono poi che i gestori installino le loro antenne dove ve ne sono già previste altre. Non si può quindi sostenere che non vi sia coordinamento nel definire i piani per l'installazione delle antenne per la telefonia mobile.
Risposta alla domanda 2
La coutenza dei siti o degli impianti delle antenne, specialmente al di fuori delle zone edificabili, può essere non solo necessaria dal punto di vista della legislazione sull'edilizia e sulla pianificazione del territorio, ma anche sensata dal punto di vista dei gestori di reti. La coutenza potrebbe inoltre costituire una condizione per il rilascio dell'autorizzazione. In linea di massima il coordinamento delle autorizzazioni da parte dei Cantoni permette di concentrare le antenne sul minor numero di siti possibili. Se i gestori non raggiungono un accordo tra di loro, i Cantoni possono anche chiedere all'UFCOM di imporre la coutenza in applicazione dell'art. 36, cpv. 2 della LTC.
Risposta alla domanda 3
Le ricerche condotte dall'UFCOM hanno dimostrato che le emissioni di radiazioni sono generalmente molto inferiori ai valori limite raccomandati nel 1998 dall' "International Radiation Protection Association" (IRPA) per i luoghi accessibili alla popolazione e confermati sempre nel 1998 dalla Commissione OMS/ICNIRP (International Commission for None-Ionizing Radiation Protection). Secondo l'OMS la popolazione non corre quindi alcun rischio.
Le nuove reti di radiocomunicazioni mobili aumenteranno il carico delle radiazioni ionizzanti diffuse nell'ambiente. Nella risposta all'interrogazione ordinaria Gonseth del 9 ottobre 1998 il Consiglio federale ha dichiarato che intende fissare dei valori limite bassi per impedire ogni ripercussione nociva a lungo termine. In questo modo esso intende non soltanto evitare effetti dannosi, ma anche diminuire i rischi nel lungo termine. A questo proposito il Consiglio federale sta elaborando un'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI); il progetto, che è appena stato posto in consultazione dal DATEC, prevede una zona franca a titolo di prevenzione, al di fuori della quale le emissioni non devono superare il 10 per cento dei valori limite stabiliti dall'OMS. E' quindi previsto un valore massimo del 90% inferiore a quello dell'OMS. Detta zona franca deve essere rispettata se le misure appropriate adottate per l'installazione delle antenne lo permettono.
Risposta alla domanda 4:
Viste le misure menzionate nelle risposte alle domande 1 e 3 il Consiglio federale ritiene che al momento non sia necessario alcun intervento ulteriore.
Risposta alla domanda 5:
Non è prevista la creazione di un organo di coordinamento svizzero per definire l'ubicazione delle nuove antenne: da un lato i Cantoni coordinano già ampiamente questo settore, dall'altro le autorità federali competenti appoggiano questi ultimi nell'esecuzione dei compiti e sono pronte a garantire tale coordinamento a livello nazionale.
Risposta del Consiglio federale.