99.1069 · Interrogazione ordinaria urgente · 1999-06-01
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Contro una delle decisioni del 16 aprile 1999 prese dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) è stato inoltrato un ricorso presso il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Tale ricorso è ancora pendente. In casi simili, il Consiglio federale non può prendere posizione e può rispondere alle domande poste soltanto nella misura in cui non interessano tale ricorso.
1. Il Governo sa bene che, soltanto negli ultimi dieci anni, i Paesi dell'Unione Europea hanno autorizzato ed eseguito oltre 1000 emissioni sperimentali di piante transgeniche e che a livello mondiale numerose specie transgeniche vengono coltivate a fini commerciali.
Questo dato di fatto non dà un'immagine completa e aggiornata della situazione. Infatti, nell'arco degli ultimi 12 mesi, abbiamo appreso che, almeno per il 1999, l'Austria non autorizzerà più alcuna emissione deliberata, che la Grecia ha vietato, almeno per il momento, ogni emissione sperimentale e che la Francia vuole riesaminare le autorizzazioni di emissioni sperimentali, impedendo così ogni emissione già autorizzata. Una situazione analoga si osserva anche nel settore commerciale, dato che diversi Governi europei hanno proposto una moratoria all'emissione deliberata nell'ambiente di piante transgeniche a fini commerciali. La Francia ha introdotto una moratoria di due anni all'emissione deliberata a fini commerciali di barbabietole e colza transgeniche, e la Commissione Europea ha sospeso ogni procedura corrente di autorizzazione di specie di mais transgeniche resistenti agli insetti.
In linea di massima, il Consiglio federale ritiene giusto adottare in materia una politica e una prassi improntate alla prudenza. Gli esempi citati illustrano del resto che, almeno in ambito europeo, quello svizzero non è l'unico governo a tenere un simile atteggiamento. Con questa constatazione di principio non si intende però prendere posizione sulla validità giuridica delle decisioni in questione. Le istanze competenti si esprimeranno a tale proposito nel quadro della procedura di ricorso.
2. Alla fine del 1995, con l'integrazione del nuovo capitolo "Organismi" nella legge sulla protezione dell'ambiente, il Parlamento ha creato il quadro legale per autorizzare emissioni sperimentali. Il criterio centrale della legge sulla protezione dell'ambiente prevede che "gli organismi possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti o i loro rifiuti non possano mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo." (art. 29a cpv. 1). Detto criterio viene completato con le esigenze espresse nell'articolo 1 capoverso 2 della legge sulla protezione dell'ambiente inerenti al principio di prevenzione. Intervenendo sull'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, il Governo renderà più concrete dette basi giuridiche, stabilendo così il quadro necessario per rilasciare autorizzazioni.
3. Le esigenze che una richiesta deve soddisfare possono essere stabilite a diversi livelli. Il Parlamento ha il potere di integrarle in un testo di legge, il Consiglio federale e i Dipartimenti hanno facoltà di decretarle nel quadro di un'ordinanza, oppure gli Uffici federali possono elaborare le relative raccomandazioni.
Nel caso in cui le esigenze non siano abbastanza chiare, il richiedente può chiedere ulteriori informazioni alle istanze d'autorizzazione. Se necessario alla valutazione del caso, tali istanze hanno però facoltà di richiedere ulteriori informazioni nel corso della procedura.
4. La Commissione d'etica è un organo consultivo che viene consultato nell'ambito della procedura. Nel prendere la decisione relativa agli esperimenti col mais transgenico, si è tenuto conto delle sue riflessioni.
La presa di posizione della Commissione d'etica ha potuto essere presentata al pubblico soltanto in seguito all'assenso dato dalla richiedente (cifra 2 della decisione di istituzione del 27 aprile 1998 del Consiglio federale). Per tale motivo le riflessioni e le conclusioni della Commissione non hanno potuto essere illustrate in dettaglio, né nelle decisioni né in occasione della conferenza stampa. Comunque detta Commissione ha facoltà di rendere pubblici in qualsiasi momento rapporti speciali su questioni etiche d'ordine generale. Tali pubblicazioni non sottostanno ad alcuna autorizzazione.
5. Con questa domanda si suggerisce che le decisioni prese siano sbagliate, poiché non sussisterebbe alcun rischio insostenibile e poiché l'aspetto dell'autoresponsabilità del richiedente non sarebbe stato preso in considerazione nel modo dovuto. Trattandosi di una valutazione della decisione, il Consiglio federale non può prendere posizione in merito.
Risposta del Consiglio federale.