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99.1158 · Interrogazione ordinaria · 1999-10-07

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Recentemente la Repubblica Italiana e la Regione Lombardia hanno annunciato la loro decisione di far beneficiare le persone residenti in Italia nelle zone di frontiera con la Svizzera, di un prezzo ridotto del carburante venduto in tali zone. Questo prezzo ridotto sarebbe reso possibile grazie ad una riduzione del prelievo fiscale operato dalle autorità italiane sul carburante venduto a tali persone in tali zone.

A questo proposito interpello il Consiglio federale per sapere se non ritiene che le misure italiane costituiscano un provvedimento statale discriminatorio. Esso, infatti, crea un vantaggio a favore dei residenti in Italia nella zona di frontiera e uno svantaggio per tutte le altre persone (svizzeri, italiani e altri cittadini europei) non residenti nella citata zona, che volessero o dovessero rifornirsi di carburante nella citata zona. In particolare:

1. Non ritiene il Consiglio federale che la misura italiana rappresenti un aiuto pubblico che ostacola la concorrenza e che, quindi, costituisca una violazione dell'accordo del 1972 tra la Svizzera e la CEE (in particolare l'art. 23)?

2. Non ritiene il Consiglio federale che la misura italiana costituisca un aiuto statale illegale a determinate persone non compatibile con l'attuale normativa europea valida per l'Italia?

Penso in particolare al caso sanzionato dalla Commissione europea (decisione 93/496 del 9 giugno 1993 nella quale all'Italia è stato ingiunto di sopprimere un altro analogo illegale aiuto).

A questo proposito rilevo che sinora il Consiglio federale non si è mai pronunciato su questioni analoghe interne all'UE; questa linea merita tuttavia di essere riconsiderata dopo la firma degli accordi bilaterali e nell'ambito della nostra politica d'integrazione, quando trattasi di provvedimenti statali che possono avere conseguenze discriminatorie nei confronti di cittadini svizzeri.

3. Non ritiene il Consiglio federale che la misura italiana sia contraria agli accordi bilaterali recentemente sottoscritti tra il nostro paese e l'UE (ma non ancora in vigore) che sanciscono il principio della non discriminazione nell'ambito della libera circolazione delle persone e della prestazione di servizi?

In particolare:

- con il diritto alla parità di trattamento (art. 2 dell'accordo) con i cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso ad un'attività economica e il suo esercizio nonché la prestazione di servizi (art. 17 e segg. dell'allegato 1);

- la garanzia delle stesse condizioni di vita, d'occupazione e di lavoro (art. 1 lett. d e art. 7 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone) e degli stessi vantaggi fiscali (allegato 1 art. 9 e 15).

Cifra 1: Vorrei conoscere il parere del Consiglio federale sui quesiti indicati.

Cifra 2: Vorrei conoscere i passi che il Consiglio federale intende intraprendere.

Stellungnahme des Bundesrates

La Svizzera attribuisce una notevole importanza al rispetto della sovranità fiscale. Gli Stati confinanti con la Svizzera dispongono parimenti di un'ampia sovranità in materia fiscale, in quanto l'UE ha unicamente competenze limitate nella prospettiva di armonizzare in una certa misura gli elementi essenziali dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte speciali sul consumo.

Le differenze tra le aliquote d'imposta hanno sempre provocato determinati spostamenti dei consumatori che cercano di acquistare i prodotti di cui necessitano negli Stati in cui le imposte sul consumo sono più basse. L'evoluzione dei tassi di cambio comporta spostamenti analoghi che talvolta si invertono da un Paese all'altro; tuttavia, dopo l'introduzione dell'euro, gli Stati membri che fanno parte della zona dell'euro non conoscono più questo fenomeno. Inoltre, a seconda del genere dei prodotti, questi ultimi possono essere acquistati al miglior prezzo da consumatori svizzeri nell'UE o da persone che risiedono nella Comunità in Svizzera. Da parecchi anni il "turismo della benzina" attira in tutti i cantoni di confine della Svizzera numerosi automobilisti comunitari. Questo "turismo della benzina" esiste del resto anche all'interno dell'UE.

In particolare, le disposizioni relative al divieto di discriminazioni e agli aiuti concessi dagli Stati sono molto complesse, in quanto implicano diverse nozioni giuridiche indeterminate che lasciano un margine di apprezzamento considerevole alle autorità preposte all'applicazione. Spetterà eventualmente ai tribunali competenti delle parti contraenti decidere se determinati provvedimenti destinati a compensare gli effetti dovuti alle differenze di prezzo della benzina sono compatibili con il funzionamento dell'Accordo di libero scambio del 1972 o, a partire dalla sua entrata in vigore, con il nuovo Accordo sulla libera circolazione delle persone.

La Corte di giustizia delle Comunità europee (CdGCE) ha emanato un'ampia giurisprudenza nell'ambito degli aiuti concessi dagli Stati. Nel 1996, per esempio, la CdGCE ha respinto un ricorso del Belgio che mirava a designare come aiuto statale, incompatibile con il mercato comune, un sistema di tariffe preferenziali per le forniture di gas naturale ai produttori olandesi di concimi azotati (sentenza del 29 febbraio 1996, aff. C 56/93, Belgio c. Commissione, Racc. p. I-723). Per la CdGCE, le disposizioni in materia di aiuti statali disciplinano gli interventi finanziari non tanto in funzione dei loro obiettivi o dello scopo che perseguono, quanto piuttosto in funzione dei loro effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Da un tale approccio risulta che una prassi imputabile a uno Stato membro, che è oggettivamente giustificata da motivi commerciali, non va considerata come aiuto statale per il semplice fatto che consente di conseguire un obiettivo politico.

La decisione della Commissione delle CE del 9 giugno 1993 (GU L 233 del 16 settembre 1993, p. 10), citata dall'autore dell'interrogazione ordinaria, di vietare all'Italia di concedere ai propri trasportatori professionisti una deduzione dell'imposta pari al 13,5 percento del costo effettivo dei carburanti e dei lubrificanti da essi utilizzati non è stata contestata dall'Italia. La Commissione ha ritenuto che tale deduzione, in favore soltanto dei camionisti italiani, costituisse una sovvenzione in grado di falsare la concorrenza sia tra le imprese di trasporto con sede in Italia e negli altri Stati membri, sia tra le stesse merci trasportate. La Commissione delle CE dovrebbe essere chiamata d'ufficio a giudicare la compatibilità con il diritto comunitario del progetto di riduzione delle tasse italiane sulla benzina in favore delle persone fisiche residenti in Lombardia in una zona di 20 chilometri dal confine con la Svizzera. A prima vista, gli effetti sulla concorrenza dei due tipi di provvedimenti fiscali summenzionati appaiono alquanto diversi.

D'altro lato, il 20 luglio 1999 la Commissione delle CE (decisione pubblicata sulla GU L del 30 ottobre 1999, p. 87) ha ammesso delle sovvenzioni accordate dai Paesi Bassi a 183 stazioni di servizio situate in una zona situata a 20 chilometri dal confine tedesco per compensare la diminuzione della loro cifra d'affari, dovuta al fatto che numerosi automobilisti olandesi si approvvigionavano presso i distributori tedeschi vicini alla frontiera in seguito a un aumento dell'imposta sul consumo di benzina nei Paesi Bassi. Tale sovvenzione, il cui limite massimo era stato fissato a 100 000 euro per ogni stazione di servizio sull'arco di tre anni, dipende dalla regola "dei minimi" che permette di non considerare quali aiuti statali le sovvenzioni inferiori a un importo stabilito dalla Commissione. Tuttavia la commissione ha subordinato l'applicazione della regola "dei minimi" alla fornitura di determinate prove, che sono state addotte soltanto per 183 stazioni di servizio, mentre il Governo olandese aveva l'intenzione di sovvenzionarne 633.

In conclusione: il Consiglio federale constata che attualmente non è possibile determinare con sufficiente chiarezza la compatibilità con gli accordi internazionali del progetto di legge della Regione Lombardia, che mira a ridurre il prezzo della benzina a favore delle persone residenti in prossimità della frontiera svizzera. Certi elementi potranno essere valutati soltanto dopo l'entrata in vigore del provvedimento, da un lato, e dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, dall'altro.

Nella fase attuale occorre rilevare, in merito alla prima domanda, che il provvedimento previsto potrebbe essere contestato sulla base dell'articolo 23 dell'Accordo di libero scambio del 1972 unicamente se esso concernesse gli scambi tra la Svizzera e la Comunità europea, ciò che appare poco probabile.

Per quanto riguarda la terza domanda, il divieto di discriminazioni contemplato nel Trattato CE, ripreso in particolare nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, si riferisce a misure discriminatorie fondate sulla nazionalità, mentre il provvedimento previsto dalla Regione Lombardia non si basa su questo criterio. Tuttavia non è escluso che tale provvedimento rientri nel campo d'applicazione del divieto di discriminazioni, malgrado il fatto che esso si basi sul criterio della residenza e non della nazionalità.

Per quanto attiene alla seconda domanda, infine, spetta unicamente alle istituzioni della Comunità europea decidere se il provvedimento previsto rispetta le esigenze del diritto comunitario.

Risposta del Consiglio federale.