99.3023 · Interpellanza urgente · 1999-03-01
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Le precipitazioni nevose e le valanghe verificatesi nel febbraio 1999 hanno provocato vittime, arrecato danni di lunga durata alla flora e alla fauna e hanno distrutto spazi abitativi e lavorativi. Con la loro violenza, esse hanno dimostrato che persino in tempi altamente organizzati e caratterizzati da un livello tecnologico elevato come i nostri, non tutto è fattibile ed evitabile. Ci hanno posto dinanzi al fatto che il rischio di una catastrofe naturale, indipendentemente da quanto siano sviluppati i primi soccorsi, non può mai essere completamente eliminato. Dopo tutto, gli eventi naturali diventano catastrofi soltanto quando avvengono là dove l'uomo non è preparato a fronteggiarli.
Le valanghe cadute quest'inverno non devono pertanto essere ricondotte unicamente a un "guasto" al nostro sistema di prevenzione delle valanghe.
Occorre tenere presente questo dato di fatto se vogliamo rendere la Terra sicura e abitabile per l'uomo, gli animali e le piante. In primo luogo è necessario ridurre il rischio di grosse catastrofi naturali che, negli ultimi tempi, sembrano aumentare a livello mondiale. Vi sono indizi che lasciano supporre una correlazione tra il riscaldamento della Terra e le catastrofi naturali. Pertanto risulta indispensabile, in primo luogo, una politica climatica lungimirante e transfrontaliera. Dobbiamo inoltre renderci conto che gli spazi sfruttati dall'uomo si estendono in continuazione e che essi inglobano sempre più regioni tendenzialmente minacciate.
Beninteso, ciò non esonera le autorità dall'intraprendere tutto ciò che è opportuno e necessario al fine di evitare danni futuri (p. es. selvicoltura, misure di protezione dalle valanghe, dighe, edilizia antisismica, ecc.). È però un'illusione voler credere che, in tal modo, si possa raggiungere una protezione assoluta.
L'arco alpino interessato è tuttora coperto da uno spesso manto nevoso. Una valutazione globale della situazione è quindi possibile solo limitatamente.
In un primo esame della situazione occorre constatare che:
* le misure preventive di protezione dalle valanghe, adottate negli scorsi decenni, hanno resistito al peso delle "nevicate del secolo" registrate quest'inverno;
* le prestazioni e l'impegno in termini di personale, forniti dalle organizzazioni di segnalazione delle valanghe e dalle cellule di crisi per la prevenzione di queste catastrofi a livello comunale e cantonale nonché federale sono stati straordinari, impressionanti e lodevoli.
In una prima fase occorre dunque adottare immediatamente tutte le misure necessarie per evitare il prodursi di nuovi danni (p. es. in conseguenza di un temuto rapido scioglimento della neve o in caso di nuove forti precipitazioni nevose l'inverno prossimo). Nel quadro delle sue possibilità e in modo poco burocratico, la Confederazione sostiene gli sforzi dei Cantoni in questa direzione. Il DATEC assume il coordinamento a livello federale. A tal proposito occorre tuttavia essere coscienti del fatto che la riduzione dei rischi connessi ai pericoli naturali ha i suoi limiti naturali, economici e tecnici.
Risposta alla domanda 1
Misure per uno svolgimento coordinato della lotta contro i pericoli naturali sono già state avviate. Per migliorare la prevenzione in tale settore, il Consiglio federale ha istituito la piattaforma nazionale "pericoli naturali" (PLANAT) mediante il decreto del 1° maggio 1997. In tale commissione extraparlamentare sono rappresentati la Confederazione, i Cantoni, il settore della ricerca, le associazioni professionali e le assicurazioni. Affinché le persone, nel loro habitat, possano essere meglio protette dai pericoli naturali, la PLANAT deve provvedere perché si evitino doppioni a livello di prevenzione e si sfruttino meglio le sinergie.
Le basi per una strategia coordinata di prevenzione nei settori con i maggiori pericoli naturali (piene, frane, scoscendimenti, caduta di massi, valanghe, ecc.) sono già disponibili. La validità e la completezza delle direttive pubblicate nel 1984, relative alla presa in considerazione del pericolo di valanghe durante le attività d'incidenza territoriale, devono ora essere esaminate alla luce degli avvenimenti attuali.
Risposta alla domanda 2
L'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe, in collaborazione con i Cantoni, ha effettuato voli di ricognizione finalizzati al rilevamento delle cadute di valanghe e ha elaborato una proposta di progetto sulla documentazione, l'analisi e la valutazione degli eventi naturali. I voli e la valutazione delle immagini sono sovvenzionati giusta l'art. 36 cpv. c della legge forestale (LFo). Tali rilevamenti fungono da base per l'aggiornamento degli attuali catasti e carte dei pericoli. Un'analisi attenta delle valanghe cadute nel 1999, dei loro effetti e delle loro conseguenze mostrerà dove e in che misura è necessaria una rielaborazione di tali documenti ed eventualmente quali ulteriori misure di protezione potrebbero essere istituite. Giusta l'articolo 36 della legge forestale detti provvedimenti sono sostenuti con contributi federali.
Risposta alla domanda 3
Ferrovie
I danni alle ferrovie colpite dalle valanghe, in linea di massima devono essere suddivisi in due categorie: da un lato vi sono danni che, con una portata simile, si ripetono sull'arco di diversi anni (p. es. singoli piloni delle linee di contatto spezzati su tratti di binario esposti). Questi sono calcolati nei normali costi d'esercizio di una linea ferroviaria e coperti dalle indennità ordinarie della Confederazione e dei Cantoni. I danni assicurati (edifici, autovetture) devono essere assunti dalle rispettive assicurazioni. Dall'altro lato, però, vi sono danni che non possono essere coperti né con il conto aziendale né da un'assicurazione. Simili danni possono essere assunti dalla Confederazione giusta l'art. 59 della legge federale sulle ferrovie (LFerr; RS 742.101), se "i costi risultanti sono superiori alle possibilità finanziarie dell'impresa di trasporto e dei Cantoni interessati" (art. 35 OIPAF; RS 742.101.1). Per simili aiuti finanziari, l'impresa di trasporto deve formulare una richiesta che verrà vagliata singolarmente.
Quanto affermato per le ferrovie vale anche per le imprese regionali di trasporto pubblico e per le teleferiche titolari di una concessione.
Società produttrici di energia elettrica
Per quanto riguarda l'assunzione, da parte della Confederazione, dei danni alle società produttrici di energia elettrica, provocati dalla caduta di valanghe, non sussiste alcuna base giuridica. Se singole centrali elettriche, dopo ponderazione dei vantaggi e degli svantaggi, hanno rinunciato ad assicurarsi contro simili rischi, devono esse stesse farsi carico dei danni subiti.
Risposta alla domanda 4
Strade nazionali
Il ripristino delle strade nazionali è finanziato dal conto per le strade nazionali (rubrica: manutenzione).
Strade principali e altre strade del Paese
Per quanto riguarda l'assunzione, da parte della Confederazione, dei costi per l'eliminazione dei danni alle strade, non sussiste alcuna base giuridica. L'allestimento di opere di protezione contro eventi naturali è invece fondamentalmente sovvenzionabile, purché alla base vi sia sempre un'analisi dei rischi e della situazione attuale.
Comunicazione
La legislazione sulle telecomunicazioni non prevede contributi finanziari per i danni causati dalle catastrofi naturali.
Strutture per lo smaltimento
In passato, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque, la Confederazione ha sostenuto mediante sussidi la costruzione di nuovi impianti per l'evacuazione delle acque di scarico e lo smaltimento dei rifiuti. Con la revisione della legge sulla protezione delle acque, varata dal Parlamento il 20 giugno 1997, il sovvenzionamento di impianti di smaltimento si limita ormai a pochi casi speciali.
Così, attualmente non sussiste più alcuna base legale per il sovvenzionamento di simili impianti. Sulla base delle conoscenze attuali, il Consiglio federale presume che né gli impianti di depurazione delle acque né quelli per l'incenerimento dei rifiuti abbiano subito danni importanti a causa delle valanghe.
Risposta alle domande 5, 6 e 7
Prima di poter decidere dell'assunzione di danni non coperti e della presentazione di messaggi speciali, con relative domande di credito, al Parlamento, i Cantoni devono procedere a un censimento. Inoltre occorre esaminare quali danni sono coperti da assicurazioni private e in che misura possono essere concesse indennità federali, in virtù delle basi giuridiche esistenti. Non si può invece contare su anticipi versati dalla Confederazione. Una volta conosciuti l'entità globale dei danni, gli oneri per i Cantoni e l'ammontare di eventuali deficit nella copertura degli stessi, occorre esaminare se sia opportuno sottoporre al Parlamento un messaggio speciale, come è stato fatto in relazione ai danni ambientali del 1993. Sul piano federale, il coordinamento di tali questioni è stato assegnato al DATEC.
Risposta alla domanda 8
Nel quadro delle possibilità legali, le procedure di autorizzazione dei progetti sono sbrigate in modo celere. Per evitare ulteriori danni, le autorizzazioni possono essere concesse sulla base di procedure molto semplici.
Risposta del Consiglio federale.