99.3174 · Interpellanza · 1999-04-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In virtù delle regole previste dalla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) l'acquisto di fondi da parte di cittadini stranieri e società controllate da cittadini stranieri in Svizzera è fortemente limitato. A seguito di tali nostre regole altri paesi, ed in particolare l'Italia, pongono analoghe limitazioni all'acquisto di fondi da parte di cittadini o società svizzeri. Non trattandosi però di regole stabilite in testi di legge, risulta difficile valutarne la portata. Chiedo pertanto al Consiglio federale di volermi indicare in modo dettagliato la portata di tali limitazioni con riferimento ai quattro paesi con noi confinanti, la Germania, la Francia, l'Italia e l'Austria.
Begründung
L'autore rinuncia alla motivazione e desidera una risposta scritta.
Stellungnahme des Bundesrates
In Germania, Francia ed Austria non esistono per gli Svizzeri ulteriori limitazioni all'acquisto di fondi oltre a quelle previste per gli stessi cittadini di questi paesi. Soltanto in Italia la situazione per certi aspetti si presenta diversamente.
Da quando, nel 1992, è stata risolta l'annosa controversia relativa all'acquisto di immobili tra l'Italia e la Svizzera, i cittadini svizzeri possono di nuovo, per principio, acquistare fondi in Italia. È tuttavia riservato il principio della reciprocità. Negli scorsi anni questa limitazione ha ripetutamente causato difficoltà. In occasione della liberalizzazione della LAFE nel 1997, il Dipartimento federale degli affari esteri ha incaricato l'ambasciatore svizzero a Roma di informare le competenti autorità italiane in merito a tale agevolazione. Con una nota del 30 ottobre 1997 il Ministero degli esteri italiano ha confermato di essere stato informato e ha comunicato la sua intenzione di avviare le necessarie procedure. Da allora l'acquisto di immobili in Italia non sembra più costituire un problema per gli Svizzeri o, perlomeno, al Consiglio federale non risulta che esistano problemi simili.
La clausola di reciprocità ha perso gran parte del suo significato in seguito alla menzionata revisione della LAFE. L'acquisto di fondi che servono all'esercizio di un'attività economica (art. 2 cpv. 2 lett. a LAFE) nonché l'acquisto di abitazioni principali (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) non necessita più di un'autorizzazione. Per quanto attiene all'acquisto di appartamenti di vacanza, l'Italia non ha introdotto una procedura analoga al sistema svizzero, con il motivo d'autorizzazione ed il contingentamento cantonale, e per principio ammette la possibilità che cittadini italiani acquistino appartamenti di vacanza in Svizzera. In tutti questi settori gli Svizzeri possono acquistare immobili in Italia. Eventuali problemi potrebbero ormai insorgere soltanto se le persone fisiche o giuridiche svizzere intendessero fare il loro ingresso sul mercato immobiliare italiano degli appartamenti. Un'appianamento definitivo della situazione con l'Italia potrà essere realizzato soltanto con l'abrogazione e l'eventuale sostituzione delle limitazioni in materia d'acquisto esistenti in Svizzera mediante misure non discriminanti.
Risposta del Consiglio federale.