99.3175 · Interpellanza · 1999-04-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale risponde come segue alle domande dell'interpellante:
Ad domanda 1
Il Consiglio federale considera la tutela della sicurezza interna fra i compiti di Stato prioritari che la Confederazione e i Cantoni devono assolvere insieme. La responsabilità compete in primo luogo ai Cantoni, mentre l'attività della Confederazione si svolge soprattutto negli ambiti dell'informazione, del coordinamento, della legiferazione e dei trattati internazionali. Il territorio della Svizzera non deve diventare un luogo in cui si affrontano gruppi stranieri di estremisti violenti. Non devono nemmeno essere tollerate né attività di estremisti violenti contro gli Svizzeri, le installazioni o gli interessi svizzeri, né atti di violenza contro i rifugiati o i richiedenti l'asilo. I potenziali estremisti violenti e le loro strutture devono essere continuamente sotto controllo e sorvegliati mediante misure idonee, tranquillizzati e in caso si tratti di stranieri tenuti, per quanto possibile, lontano o allontanati dalla Svizzera.
Da parte della Confederazione le misure in vigore per una protezione rafforzata dello Stato e le misure di sicurezza e di protezione, in particolare per oggetti minacciati di competenza della Confederazione saranno incrementate tenendo conto della situazione. Ai cittadini di determinati Stati (Repubblica federale di Iugoslavia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Turchia, Sri Lanka, Algeria, Albania) è vietato l'acquisto e il porto di armi.
Gli attuali strumenti di diritto in materia di polizia degli stranieri e d'asilo devono essere applicati in modo coerente: si tratta segnatamente dell'allontanamento, dello sfratto, del divieto di entrata, delle misure coercitive nel diritto in materia di stranieri e degli accordi sulla riammissione, in particolare con la Repubblica federale di Iugoslavia). Le domande d'asilo di richiedenti passibili di pena e sospetti saranno trattate prioritariamente: ogni qualvolta sia giuridicamente ed effettivamente possibile si dovrà procedere al rimpatrio dei richiedenti l'asilo passibili di pena, renitenti e violenti. Il personale supplementare necessario per applicare tali misure è stato chiesto al Consiglio federale nell'ambito della disponibilità strategica delle autorità federali preposte all'asilo a fornire prestazioni (SLB) che ha dato la sua autorizzazione il 13 gennaio 1999. L'aumento delle riserve di personale a 5,7 milioni di franchi o di 57 posti sarà impiegato per creare una Divisione Sostegno all'esecuzione nell'UFR e per l'esecuzione di un maggior numero di audizioni federali nell'ambito procedurale. Nell'alloggiare nuovi richiedenti l'asilo nei centri di registrazione e negli alloggi d'emergenza della Confederazione si avrà cura di sistemare le persone di etnie o nazioni in conflitto in modo che siano, se possibile, separate le une dalle altre. Per garantire la sicurezza nei centri di registrazione è presente personale della Securitas. Inoltre si deve continuare, mediante colloqui e contatti appropriati, ad esercitare un influsso moderatore sui gruppi organizzati di stranieri. Anche il mantenimento dei criteri di assegnazione dei richiedenti l'asilo ai Cantoni dovrebbe contribuire a un'equilibrata ripartizione delle varie etnie. Di fronte ad atti di violenza, occorre identificare senza indugio i colpevoli e fare in modo che siano chiamati a rispondere dei loro atti di fronte alle competenti autorità di perseguimento penale.
Le necessarie misure preventive di polizia (misure per la protezione di persone e oggetti minacciati, la non autorizzazione di dimostrazioni, l'applicazione del diritto di polizia degli stranieri ecc.) competono in primo luogo ai Cantoni. Lo stesso dicasi per il perseguimento penale. I Cantoni sono stati esplicitamente invitati, per non dire richiesti, dal Dipartimento federale di giustizia e polizia ad applicare in modo coerente, nel loro ambito di competenza, gli strumenti di diritto in materia di polizia degli stranieri e di diritto penale. Non vi è alcuna giustificazione politica o di altro genere per l'impiego della violenza. Lo Stato di diritto può esistere solamente se gli atti illeciti sono debitamente puniti.
Il problema della criminalità degli stranieri (sia di quelli che soggiornano nel nostro Paese sia di quelli che vi entrano per commettere un delitto) è riconosciuto, come ben mostrano le citate misure. Inoltre, secondo accertamenti preliminari emanati e già decisi, sarà istituito un "gruppo di lavoro sulla criminalità degli stranieri" a formazione mista, presieduto in comune dal Dipartimento federale di giustizia e polizia e dalla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) che dovrà
- analizzare la situazione,
- stilare un inventario dei mezzi disponibili a scopi preventivi e repressivi,
- definire il bisogno di normativa,
- esaminare i problemi di adeguamento ed
- elaborare proposte di soluzione.
Ad domanda 2
Le dimostrazioni sono protette nella prassi del Tribunale federale come manifestazioni della libertà di espressione e di riunione. Alle dimostrazioni possono però essere posti limiti. Spetta ai Cantoni, ai quali è attribuita principalmente la responsabilità per la salvaguardia dell'ordine pubblico, o per delega ai Comuni, emanare disposizioni relative alle manifestazioni su suolo pubblico. Nella maggior parte dei Cantoni e dei Comuni le dimostrazioni sono assoggettate all'obbligo di autorizzazione. Per decidere se concedere l'autorizzazione per una dimostrazione occorre effettuare una ponderazione fra i diversi interessi ; occorre inoltre tener conto del fattore sicurezza e del fattore difesa contro pericoli di competenza della polizia.
Tale ponderazione è effettuata dalle autorità cantonali e comunali prima delle dimostrazioni nell'ambito della procedura di approvazione. La Polizia federale comunica agli organi di polizia cantonali direttamente o su domanda conoscenze che sono essenziali per decidere in favore o contro la dimostrazione. Se la Confederazione è chiamata in causa (per esempio durante le dimostrazioni davanti a Palazzo federale o davanti alle ambasciate estere) le misure di sicurezza sono valutate con le autorità federali.
Il Consiglio federale ritiene che un divieto generale di dimostrazione non è attualmente né necessario né ammissibile.
Ad domanda 3
Sin dal 1995 la Svizzera ha avviato negoziati con tutti i Paesi limitrofi in vista della conclusione di accordi bilaterali. Nel frattempo i negoziati si sono conclusi e sono stati firmati i seguenti accordi:
- l'11 maggio 1998, con la Francia, l'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, doganale e di polizia nonché il 28 ottobre 1998 l'Accordo sulla riammissione,
- il 10 settembre, con l'Italia, l'Accordo relativo alla cooperazione tra le autorità doganali e di polizia, l'Accordo sulla riammissione nonché l'Accordo che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria,
- il 27 aprile 1999, con la Germania, l'Accordo di cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria e di polizia, l'8 luglio 1999 i rispettivi adeguamenti degli Accordi aggiuntivi bilaterali relativi alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria, alla Convenzione europea di estradizione nonché alla Convenzione sul diritto di transito.
- infine il 27 aprile 1999 un Accordo trilaterale con l'Austria e il Pincipato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità doganali e di sicurezza.
Gli accordi di cooperazione in materia di giustizia, polizia e dogana si ispirano all'Accordo del 19 giugno 1990 di applicazione del Trattato di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Trattato di Schengen). Gli Accordi con la Francia e l'Italia sono già stati approvati dalle Camere federali; quelli con la Germania nonché l'Austria e il Principato del Liechtenstein saranno discussi dalle Camere nel corso del 1999.
Gli accordi di cooperazione in materia di giustizia, polizia e dogana consentono di consolidare le basi giuridiche nell'ambito della cooperazione transfrontaliera. Ciò permetterà in futuro di lottare contro il turismo della criminalità, la migrazione illegale nonché la criminalità internazionale e il terrorismo.
Allo stesso scopo, negli scorsi anni la Svizzera ha concluso con numerosi altri Stati accordi bilaterali volti a rafforzare la collaborazione. Il Consiglio federale mira all'ampliamento della rete di accordi, in particolare per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria e l'estradizione; inoltre intende potenziare la rete di agenti di polizia di collegamento: alcuni sono già stazionati negli USA, presso l'Interpol, in Germania e nella Repubblica Ceca. Sono pure in corso trattative con le compagnie aeree per migliorare la collaborazione in materia di prevenzione di entrate illegali per via aerea. Infine, nell'ambito della revisione in corso della LDDS, è al vaglio la questione di sanzioni più severe nei confronti dei passatori.
Per ostacolare la criminalità transnazionale sono state intensificate anche le misure al confine. Nel marzo 1998 il Consiglio federale ha rafforzato il Corpo delle guardie di confine con 100 guardie delle fortificazioni. Nel campo logistico il DDPS ha sostenuto il Corpo delle guardie di confine assegnando ore di volo supplementari con elicotteri, autoveicoli e materiale di protezione e d'osservazione (giubbotti di protezione, pistole mitragliatrici, apparecchi per la visione notturna). Anche il consigliere nazionale Freund ha chiesto nella sua mozione (98.3450), accettata dal Consiglio federale, di dotare il Corpo delle guardie di confine di mezzi supplementari per poter riconoscere più rapidamente i documenti d'identità falsi, scoprire più facilmente la droga, identificare più celermente le persone e per poter controllare meglio, negli autoveicoli, gli spazi vuoti presenti per motivi di costruzione. Infine il Corpo delle guardie di confine si impegna a migliorare costantemente l'efficienza e il numero dei controlli al confine mediante misure organizzative e tattiche.
Come il Consiglio federale ha illustrato, in particolare nel messaggio concernente gli accordi con la Francia e l'Italia dell'11 dicembre 1998 (FF 1999 pag. 1237 segg.) e nel rapporto del 3 febbraio 1999 sull'integrazione (FF 1999 pag. 3598 segg.), l'obiettivo di creare uno spazio di sicurezza omogeneo transfrontaliero, essenziale per la salvaguardia della sicurezza interna, non può essere raggiunto mediante la conclusione di accordi bilaterali e il rafforzamento dei controlli al confine.
Ad domanda 4
Alla fine del giugno 1999, nel Registro centrale degli stranieri figuravano in totale circa 35'000 persone provenienti dalla Bosnia-Erzegovina (circa 325'000 dall'intera ex Iugoslavia) con dimora permanente in Svizzera, comprese circa 7'800 rifugiati riconosciuti e persone accolte per motivi umanitari. Per più di 27'000 persone si tratta di ex lavoratori stagionali reclutati come mano d'opera prima della guerra o di persone dimoranti da lungo tempo alle quali è seguita la famiglia. Gli ex stagionali sono passati dall'edilizia e dall'industria alberghiera sempre più a settori che non dipendono dalle stagioni quali l'industria delle macchine e del metallo nonché i settori delle pulizie, manutenzione e altri servizi.
In seguito alla guerra in Bosnia, trovarono protezione in Svizzera circa 22'100 profughi di guerra provenienti dalla Bosnia-Erzegovina. Fra loro molti sono stati riconosciuti come rifugiati e hanno pertanto ricevuto il diritto di dimora in Svizzera (vedi sopra). Alla fine della guerra, le persone interessate dall'abrogazione dell'ammissione provvisoria collettiva e di conseguenza dai programmi di rimpatrio e di reinserimento in Bosnia-Erzegovina erano dunque circa 18'000.
Di queste circa 18'000 persone obbligate a partire, circa 10'000 sono rientrate in patria nell'ambito del programma Bosnia (8'000 provenienti dal settore dell'asilo e 2000 da quello degli stranieri). Altre 700 persone sono partite in modo indipendente. Sono dunque rimaste in Svizzera circa 7'300 persone: fra queste 3'500 sono state ammesse temporaneamente o hanno regolato la loro posizione sotto il profilo della polizia degli stranieri; per 2'250 persone vi sono ancora procedure di ricorso pendenti; negli altri casi o il termine di partenza imposto dal Cantone non è ancora scaduto o l'allontanamento non è ancora stato eseguito.
Fra le persone provenienti dal settore dell'asilo che esercitano un attività lucrativa circa un terzo lavora nell'edilizia e un quarto nel settore alberghiero. Le altre persone svolgono essenzialmente lavori ausiliari nell'industria e in generale nel settore terziario.
Risposta del Consiglio federale.