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99.3225 · Interpellanza · 1999-06-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

ad 1 - 3

Per il Consiglio federale l'aiuto in loco rimane d'importanza prioritaria. Sino ad ora, ci si è concentrati sull'aiuto umanitario in Albania, Macedonia e Jugoslavia, con l'obiettivo di offrire protezione ai rifugiati, salvare le loro vite, attenuarne le sofferenze e arginare quanto possibile il loro abbandono del paese. L'allestimento di campi per i profughi ha permesso la creazione di un alloggio provvisorio. Non appena sarà possibile il ritorno dei rifugiati nel Kosovo, saranno tuttavia indispensabili per il medio termine misure supplementari di riabilitazione e di ricostruzione. La Svizzera si è già impegnata intensamente per il primo alloggio in tendopoli. Nella sola Albania, hanno trovato alloggio in tende provenienti dalla Svizzera decine di migliaia di persone. Soprattutto mediante il programma "Cash for Shelter" s'intendono garantire condizioni d'alloggio dignitose durante l'inverno, presso famiglie ospiti, principalmente in Albania, ad almeno diecimila profughi. Tale programma, già in corso, potrebbe essere ampliato. Permangono riserve sul finanziamento mediante i fondi della DSC, non ancora certo. Va inoltre incluso nel programma anche il ritorno nel Kosovo, il che rende necessario l'alloggio di altri rifugiati in tale Paese.

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La sicurezza degli operatori riveste importanza fondamentale per l'aiuto umanitario in aree di conflitto. Rispetto ad altri conflitti, non si impongono provvedimenti particolari. La DSC collabora strettamente con le organizzazioni dell'ONU e il CICR. A seconda dei casi, membri dell'ASC sono stati temporaneamente evacuati da Pristina.

ad 5

Va presupposto che buona parte delle persone provenienti con mezzi propri dalla Repubblica federale di Jugoslavia giungono in Svizzera attraverso l'Italia. Il 10 settembre 1998, Svizzera e Italia hanno firmato un accordo di riammissione che prevede, oltre alla riammissione di propri cittadini, anche la riammissione di cittadini di Stati terzi entrati illegalmente. Mentre le Camere federali hanno approvato l'accordo con l'Italia nel corso della sessione primaverile del 1999, in Italia la procedura di approvazione è ancora pendente dinanzi al Parlamento. L'accordo non potrà quindi più entrare in vigore entro la fine di quest'anno. Sulla base delle esperienze precedenti, va presupposto che le autorità italiane riammetteranno unicamente uomini soli entrati illecitamente in Svizzera dall'Italia. Questi ultimi rappresentano tuttavia soltanto una frazione minima di tutte le persone entrate illegalmente in Svizzera attraverso il confine meridionale. L'aiuto prestato dalla Svizzera sul posto fa parte di un'operazione internazionale di soccorso alla quale partecipa anche l'Italia.

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Il 31 maggio 1999, in occasione di una disamina approfondita del conflitto del Kosovo e delle sue conseguenze sulla Svizzera, il Consiglio federale si è in particolare occupato anche della questione dell'accoglienza, dell'alloggio e dell'assistenza del numero presumibilmente elevato di profughi di guerra attesi nei prossimi mesi. Il DFGP è stato incaricato di predisporre, d'intesa con i dipartimenti competenti e gli interlocutori cantonali, misure straordinarie ai sensi dell'articolo 9 della legge sull'asilo e di sottoporre i relativi risultati al Consiglio federale già prima dell'inizio delle vacanze estive. Tali disposizioni vedono in primo piano un maggiore coinvolgimento di capacità di accoglienza da parte di privati e l'istituzione di nuove strutture di alloggio. Secondo le sunnominate disposizioni, a innumerevoli persone sarebbero imposti tempi d'attesa prima di poter essere inserite nel sistema dell'asilo. Si dovrà esaminare inoltre la limitazione dell'accesso al mercato del lavoro e le prestazioni nei campi della sanità e della formazione da parte dei dipartimenti competenti. Già è pianificata una prima seduta coi rappresentanti delle pertinenti conferenze dipartimentali cantonali. Nel frattempo vanno esaurite tutte le possibilità nell'ambito dell'attuale legislazione in materia di asilo. Il contenuto di tale diritto d'emergenza è attualmente oggetto di esame e riflessione approfonditi. Ancora non si dispone di risultati concreti.

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Il Consiglio federale annovera la sicurezza interna tra gli obiettivi politici prioritari. Il territorio svizzero non deve essere teatro di scontri violenti tra gruppi estremisti di indirizzo straniero, né possono essere tollerate attività di estremismo violento contro svizzeri e istituzioni o interessi svizzeri, o atti di violenza contro rifugiati o richiedenti l'asilo. Il potenziale dell'estremismo violento e le strutture dello stesso vanno pertanto continuamente valutati e, mediante l'adozione di misure appropriate, controllati e pacificati, tenendo lontani o allontanando dalla Svizzera gli elementi stranieri coinvolti. in tali attività. Le misure in vigore relative a una rafforzata protezione dello Stato e le misure di protezione e di sicurezza ordinate, in particolare riguardo a istituzioni minacciate la cui protezione incombe alla Confederazione, vanno mantenute adeguandole all'evolversi della situazione. È inoltre opportuno un intervento moderatore presso i gruppi organizzati di stranieri, ricorrendo al dialogo e a contatti adeguati. Nel caso in cui si riscontrino attività violente, i colpevoli vanno celermente individuati e posti di fronte alle loro responsabilità. Non vi è alcuna giustificazione politica o di altro genere per la perpetrazione di atti di violenza. Lo Stato di diritto è garantito soltanto se gli atti contrari alla legge sono puniti in modo conseguente.

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Il Consiglio federale considera di estrema importanza un'informazione circostanziata e continua sul conflitto nei Balcani e sulle ripercussioni per il nostro paese. Per questa ragione il Consiglio federale nonché i Dipartimenti e gli Uffici federali interessati hanno finora informato in modo continuo e trasparente sugli sviluppi nella regione della crisi e sulle misure e decisioni prese in Svizzera. Inoltre, il 26 maggio 1999, il Consiglio federale ha deciso di pubblicare un bollettino settimanale sulla situazione nel Kosovo. Questo "Bollettino dei Balcani" sarà redatto dal DFAE, dal DFGP e dal DDPS e consegnato ogni venerdí ai giornalisti.

ad 9

La decisione riguardo a un'eventuale partecipazione della Svizzera a una forza internazionale di pace per il Kosovo dipende dall'istituzione di una base politica e di diritto internazionale pubblico idonea. Presupposti di tale base sarebbero il consenso delle parti belligeranti e un mandato del Consiglio di sicurezza dell'ONU. L'Impiego di truppe da combattimento o di truppe della logistica o di altre truppe di supporto equipaggiate con armi pesanti o collettive sarebbe tuttavia precluso alla Svizzera per motivi di ordine giuridico. Sarebbe in prima linea ipotizzabile l'impiego di un distaccamento misto composto di truppe di salvataggio e del genio, specializzate nell'approvvigionamento elettrico e idrico, di un'unità di trasporto motorizzata e di un piccolo distaccamento di forze aeree o elitrasportate. Parimenti all'aiuto sul posto (cfr. risposta ad 5) è possibile l'impegno della Svizzera in seno a una forza internazionale di pace, eventualmente assieme all'Italia e ad altri Stati dell'Europa occidentale.

Risposta del Consiglio federale.